(foto LaPresse)

Ragion di Salvini?

Sul caso Gregoretti bisogna capire se vi era un motivo di interesse pubblico o solo una volontà politica

Approfittiamo di questa pausa per ritornare sul caso Gregoretti.

Iniziando dall’analisi della procedura. Il 12 dicembre 2019 il Collegio per i reati ministeriali (detto Tribunale dei ministri) di Catania ha chiesto per Matteo Salvini l’autorizzazione a procedere al Senato, camera a cui appartiene l’ex ministro dell’Interno. Sostiene che questi, dal 27 al 31 luglio scorsi, ha ordinato un sequestro di 131 immigrati trattenendoli su una nave militare, espressamente esclusa dalla seconda legge Salvini sulla sicurezza, violando la legge sulla immigrazione e la convenzione sul diritto del mare oltre che il codice penale.

 

Secondo il Tribunale, c’è stato uno “strumentale e illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa” perché vi erano “altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento”. Quindi, non vi era un motivo di interesse pubblico, ma solo una volontà meramente politica. Il Tribunale ha anche precisato che le due navi erano diverse, erano adibite a servizi diversi, per cui su quella Gregoretti era difficile ospitare a bordo migranti, avendo essa funzioni relative alla pesca. 

 

L’ex ministro si è però difeso. 

 

Affermando, nella sua difesa, in modo un po’ apodittico, che il caso Gregoretti è simile a quello della nave Diciotti, sul quale il Senato si è già espresso, non dando l’autorizzazione a procedere; sostenendo che la decisione era collegiale (quindi, che Salvini non è l’unico responsabile); che dai migranti veniva una minaccia per la sicurezza (ma questo argomento non è stato sviluppato, perché non sembra che fossero armati e costituissero quindi un pericolo). 

 

La questione è stata rimessa alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, pronunciarsi prima dell’intera assemblea e il cui presidente si è a sua volta pronunciato con una relazione. 

 

Nella quale ha affermato che non importa se si trattasse di atto politico, amministrativo o di alta amministrazione. Che importa piuttosto il precedente della nave Diciotti, su cui la Giunta si è pronunciata. Che la linea del ministro dell’Interno era condivisa dal governo. Che le diversità nautico-strutturali non incidono sulla questione dell’interesse pubblico. 

 

Si intersecano due problemi: quello specifico, dell’operato di un ministro, quello più generale dei rapporti tra politica e giustizia. 

 

Nonché due diversi giudizi. Il Senato deve solo accertare se il reato di cui l’ex ministro è responsabile sia “scudabile”, se ci siano ragioni per non perseguirlo. Il tribunale ordinario (non il Tribunale dei ministri) deve accertare se vi sia stato un reato. E deve farlo solo se il Senato dà l’autorizzazione. 

 

Parliamo del giudizio del Senato. 

 

Questo deve giudicare se vi fu un interesse pubblico. Deve trattarsi di una “ragion di Stato”, non di una “ragion di governo”. Quindi, la Giunta e poi il Senato operano dando un giudizio imparziale, in forme quasi contenziose (è consentito all’“accusato” di difendersi). Questo è un punto che va tenuto presente, come ha scritto il presidente della Giunta: infatti, la maggioranza parlamentare è cambiata e la nuova maggioranza deve tener conto di questo obbligo che incombe su di essa. Non deve giudicare sulla base di criteri partigiani, ma solo secondo i criteri indicati dalla legge (c’era, oppure no, un interesse pubblico), lasciando da parte la circostanza che siano cambiati maggioranza parlamentare e composizione del governo. 

 

Quindi, un giudizio molto difficile. 

 

Le difficoltà non finiscono qui. Infatti, ci si può chiedere se il Senato (e prima del collegio nella sua completezza, la Giunta) debba entrare nel merito, valutando la ragionevolezza della ragion di Stato. Io sono dell’opinione che il giudizio non si debba spingere fino a questo punto. Ad esempio, il Senato non deve valutare se vi erano altri strumenti per raggiungere lo stesso scopo (fare scendere a terra i migranti, ma tenerli chiusi in una struttura che potesse ospitarli in modo decoroso). Insomma, il Senato non dovrebbe valutare il rapporto fini-mezzi e la loro proporzionalità. 

 

Fatta questa esclusione, e quindi limitato l’ambito del giudizio del Senato, resta la domanda: c’era in questo caso un interesse pubblico? 

 

Con la dovuta cautela, nel senso che occorre avere conferma da statistiche ufficiali, si può dire che il Tribunale dei ministri ha ragione quando osserva che il ministro dell’Interno, mentre impediva lo sbarco dalla nave Gregoretti, non faceva nulla per impedire lo sbarco su spiagge o in altri porti di migranti, così creando un effetto “spettacolo” sul caso Gregoretti, per evidenti fini politici, e quindi non pubblici. 

 

E sulla somiglianza tra il caso Diciotti e il caso Gregoretti? 

 

Il Tribunale dei ministri si è posto il problema e ha osservato che sono diversi per più motivi: le due navi sono diverse, l’una per soccorso in mare, l’altra per la vigilanza della pesca; le condizioni igienico-sanitarie a bordo della Gregoretti erano preoccupanti; tra i due casi, era intervenuta la seconda legge sicurezza (definita correntemente decreto sicurezza, perché frutto della conversione in legge di un decreto legge), riguardante il divieto di ingresso in acque territoriali di navi con migranti, che non si applica a navi militari, quale è la Gregoretti. 

 

Mi pare diversa, anche se si sovrappone, la questione delle forze politiche che hanno votato contro l’autorizzazione nel caso Diciotti. Dovrebbero, per coerenza, votare nello stesso modo, in questo caso? 

 

L’accusato, insistendo sulla somiglianza e invocando quindi il precedente, da un lato dice “muoia Sansone con tutti i filistei”. Dall’altro, cerca di portare dalla sua i membri del M5s, che votarono a suo favore nel caso precedente. 

 

Lo fa documentando lo scambio di mail all’interno del governo e tra i gabinetti. 

 

Lo scambio di mail in verità non riguarda il divieto di sbarco, ma il cosiddetto ricollocamento. L’argomento a favore dell’ex ministro è un altro, e non ha bisogno di essere documentato: è possibile che il titolare di un ministero tanto importante, per di più vicepresidente del Consiglio dei ministri, quando dà un ordine, operi contro l’orientamento del governo nella sua interezza, fuori di un indirizzo condiviso dai ministri e in particolare, dal presidente del Consiglio dei ministri? 

 

Rimane il problema generale dei rapporti tra giustizia e politica. 

 

A proposito del quale bisogna, innanzitutto distinguere. Questo rapporto presenta aspetti critici in quanto riferito alle procure, mentre qui si tratta del Tribunale dei ministri, costituito con criteri automatici e di rotazione tra i giudici giudicanti, non tra i giudici dell’accusa. E poi la decisione finale sul reato, se non “scudato”, va al tribunale ordinario. Inoltre, si potrebbe dire: è lo stesso Parlamento che ha aperto la strada alla giustizia, modificando l’originario regime di immunità. 

 

Intanto, l’“accusato” ha cambiato linea difensiva. 

 

Sì, prima ha presentato una memoria a difesa escludendo di essere (il solo) colpevole. Poi, sia per la congiuntura elettorale (elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria), e per sfruttare il ruolo di persona perseguitata, sia per realismo (dando per scontato che il Senato darà l’autorizzazione a procedere), ha chiesto ai componenti della sua forza politica di votare, nella Giunta, a favore dell’autorizzazione. Gioverà questo cambiamento di posizione? Secondo me, no, perché renderà più agevole ai componenti del M5s, prima al governo con l’“accusato”, di cambiare posizione rispetto al precedente voto sulla Diciotti, quando si erano pronunciati contro l’autorizzazione.

Di più su questi argomenti: