Cesare Battisti in Italia, l'arrivo a Ciampino con Bonafede e Salvini (LaPresse)

Quante leggi ha violato Bonafede esponendo Battisti come un trofeo

Esposto della Camera penale di Roma alla procura per il video pubblicato dal ministro. Il Garante dei detenuti: "Frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso con un linguaggio estraneo a quello del Costituente"

Lega e M5s fanno a gara per esibire il “trofeo Battisti”, il terrorista arrivato in Italia dalla Bolivia il 14 gennaio. Prima Salvini con la giacca da poliziotto e le dirette Facebook. Poi il Guardasigilli Bonafede, anche lui in favore di smartphone – e poi via a farsi fotografare in divisa da poliziotto penitenziario – addirittura pubblica sui social un video, con sinistro commento musicale, titolando su “una giornata indimenticabile”. Già l'Unione delle Camere penali italiane ha stigmatizzato la propaganda governativa sulla pelle di un detenuto, raggiunto da plurime sentenze definitive di condanna per gravissimi fatti di sangue, ma a cui spetta – come a chiunque – un trattamento umano e rispettoso delle garanzie di legge, senza utilizzarlo “come un trofeo di caccia”. 

 

Sull'arresto di Battisti è in arrivo anche un esposto della Camera penale di Roma alla procura della Capitale. Sotto accusa è finito il video pubblicato ieri dal ministro Bonafede sul suo profilo Facebook che mostra le varie fasi legate all'arrivo in Italia del terrorista.

 

Sul punto è intervenuto anche il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, molto critico nei confronti del ministro Bonafede sulla spettacolarizzazione dell'arresto di Battisti. Il video "postato dal ministro della Giustizia e pubblicato sulla rivista online ministeriale si aggiunge a quel riferimento al 'marcire' che il ministro dell'Interno ha più volte espresso nei suoi video: riferimento che indica una finalità della pena detentiva opposta a quella voluta dalla nostra Costituzione", spiega Palma. "Occorre richiamare – continua il Garante – quanto affermato dal nostro ordinamento penitenziario, che all'articolo 42-bis comma 4, prescrive che nelle traduzioni siano 'adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità'. L'articolo prosegue prevedendo sanzioni disciplinari per chi non osservi tale disposizione: certamente il legislatore non poteva supporre che fossero i vertici delle Istituzioni a non rispettarla".

 

Oggi anche Giuseppe Caputo, giurista e ricercatore del centro di documentazione L’altro diritto fondato nel 1996 presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze, scrive: “Se le pene devono essere eseguite secondo i modi ed i principi indicati dalla Costituzione e dalle leggi, mi pare che nel caso Battisti quantomeno le seguenti norme siano state ignorate”. 

 

- Art. 114 del codice di procedura penale “6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”;

 
- Art. 42bis o.p.: “Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari”;

 
- Art. 32 delle European prison rules del Coe: “Mentre i prigionieri vengono trasferiti da o verso una prigione, o in altri luoghi come tribunale o ospedale, devono essere esposti al pubblico il meno possibile e devono essere adottate adeguate cautele per assicurare il loro anonimato”;

 
- Art. 73 delle Mandela rules delle Nazioni Unite precisa che “devono essere adottate misure di sicurezza adeguate per proteggerli da insulti, curiosità e pubblicità in qualsiasi forma”.

 
Serve ricordare che nessuna autorità amministrativa, tantomeno politica, può derogare a queste disposizioni?

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