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Parlare dei vecchi pagamenti in nero di Grillo non è diffamazione: è un diritto. Ecco, in esclusiva, la sentenza

Redazione

L'avvocato del capocomico M5s aveva querelato Luca Barbareschi. Ma il pm aveva chiesto l'archiviazione in quanto l'attore non aveva diffamato nessuno, tutto era vero. Il testo integrale

Prima della Rimborsopoli a cinque stelle e dell'inchiesta delle Iene, un altro caso di non bonifici effettuati aveva creato dei problemi a quella parte politica che al grido "onestà-onestà-onestà", cavalcando il moralismo, è entrata in Parlamento e ora si candida a guidare il paese. Ed è un caso che, come spiegato sabato scorso dal direttore Claudio Cerasa, "riguarda non un qualsiasi parlamentare grillino ma direttamente il capo tribù. Proprio lui: Beppe Grillo".

 

Non rimborsi questa volta, ma accuse di pagamenti in nero ricevuti dal capocomico M5s tra gli anni Ottanta e Novanta per alcune serate in un locale a Santa Margherita Ligure, che il Pubblico ministero Francesco Paolo Cardona Albini ha riportato nella richiesta di archiviazione riguardo a una causa portata avanti da Grillo contro Luca Barbareschi. L'attore era stato querelato dall’avvocato di Beppe Grillo, Enrico Grillo, in seguito alle dichiarazioni rilasciate nel corso del programma radiofonico Radio 2 Days: “Oggi ridevo sentendo Grillo in televisione che diceva che faremo la verifica fiscale a tutti i parlamentari italiani. Io gli risponderei che faremo la verifica fiscale a Grillo, dove ci racconterà tutte le volte che veniva pagato in nero per vent’anni della sua vita… lo sanno tutti… è luogo comune”.

  

Dichiarazioni che però non sono state giudicate diffamatorie dal pubblico ministero e nemmeno dal giudice per le indagini preliminari Massimo Cusatti che ha accolto la richiesta di archiviazione.

 

Come mai? Perché era tutto vero. Così scrive il pm Francesco Paolo Cardona Albini: 

 

"Alla luce di tali emergenze, pare possibile ritenere che la circostanza già riferita dal Liguori, confermata direttamente dalla fonte della notizia, avuto riguardo alla dimensione pubblica del personaggio ed all’obiettivo interesse che può riconoscersi a tali fatti, anche per le polemiche scatenate in ambito politico dalle rispettive prese di posizione all’interno degli opposti schieramenti sul tema dell’evasione fiscale e delle retribuzioni dei parlamentari, siano tutte circostanze che valgono a riconoscere l’avvenuto esercizio di un diritto di critica da parte dell’indagato, che è stato comunque espresso in modo contingente, essendosi questi limitato al riferimento a circostanze che erano già state rese pubbliche, di obiettiva rilevanza sociale e mai smentite direttamente dall’interessato”.

  

Pubblichiamo integralmente la sentenza del 2015 del tribunale di Genova:

Clicca sulla foto per scaricare la versione integrale della sentenza

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