Da sinistra Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti (foto LaPresse)

Così con il decreto dignità Di Maio ha scopiazzato la riforma del lavoro di Monti

Giuliano Cazzola

Il ministro del Lavoro si vanta di aver sbaragliato il Jobs Act che, invece, è stato toccato su aspetti secondari

Al direttore

Mentre Matteo Salvini, il maggiore dei fratelli De Rege che ci governano –  direttamente o attraverso le comparsate dei suoi scagnozzi sugli schermi televisivi di cui sono ormai ospiti prediletti – continua ad accusare l’ex ministro Elsa Fornero di aver messo sul lastrico gli italiani con la riforma delle pensioni che porta il suo nome, il fratello minore, Luigi Di Maio, nel suo decreto (in)degnità, ha rivalutato, scopiazzandola, l’altra riforma (quella del mercato del lavoro) del governo Monti.

 

Sicuramente il neo ministro non se ne è accorto, visto che di legislazione del lavoro non capisce una mazza. Di Maio si vanta, per esempio, di aver sbaragliato il Jobs Act, che, invece, dal suo compitino è stato toccato su aspetti secondari, mentre le misure più importanti – quelle sul contratto a termine – fanno riferimento al decreto Poletti, approvato in data precedente la legge n. 183 del 2015, definita appunto “Jobs Act”: una legge di delega  che ha avuto ben otto provvedimenti attuativi (un pacchetto legislativo troppo importante per essere snaturato dal “povero untorello” che affianca il prof. Nessuno).

 

La questione cruciale nella disciplina del contratto a tempo determinato sta nell’essere o meno stabilito l’obbligo per i datori  di motivare le esigenze per utilizzare questo tipo di rapporto. La presenza di causali rende accertabile in giudizio la loro effettiva sussistenza, dando luogo - tramite l’invasione del giudice nella sfera dell’organizzazione del lavoro delle imprese - ad contenzioso a posteriori con il rischio dell’automatica trasformazione ex tunc del rapporto a termine in uno  a tempo indeterminato. Il decreto (in)degnità stabilisce che l’esonero dalle motivazioni possa valere solo per il primo contratto e per la durata massima di 12 mesi. Per quelli eventualmente successivi l’azienda è invece tenuta a fornire le causali. Questa (dei dodici mesi liberalizzati poi basta) è la medesima impostazione di fondo contenuta nella legge n. 92 del 2012. Fornero sei vendicata.

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