editoriali

Le giuste critiche sulla riforma Nordio

Redazione

Macché bavaglio alla stampa. Sono altri i punti deboli del ddl giustizia: dal timido intervento sulla pubblicazione delle intercettazioni all'abolizione dell'abuso d’ufficio

Non è tutto oro ciò che luccica, dunque è anche giusto parlare delle criticità che secondo alcuni autorevoli osservatori sembrano caratterizzare la riforma della giustizia elaborata dal ministro Carlo Nordio. Se sull’obiettivo della riforma non si può che essere d’accordo (limitare il meccanismo della gogna mediatico-giudiziaria e lo strapotere delle procure), alcuni contenuti prestano il fianco a perplessità.

 

La parte più problematica è certamente quella riguardante la disciplina delle intercettazioni. Il testo di Nordio si limita alla sola questione della pubblicazione delle captazioni, senza intervenire sulle loro modalità di impiego (inclusi i trojan) e il risultato finale appare comunque piuttosto deludente: il ddl fa cadere il divieto di pubblicazione solo quando il contenuto intercettato “sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. Questo significa che i pubblici ministeri restano liberi di inserire nelle loro richieste di custodia cautelare tutte le intercettazioni che ritengono rilevanti: il giudice delle indagini preliminari, se accoglierà la richiesta, riprodurrà nell’ordinanza cautelare le intercettazioni selezionate dai pm. Per quanto riguarda la tutela della privacy dei terzi estranei ai procedimenti, il provvedimento si limita a prevedere lo stralcio delle intercettazioni dei dati “relativi a soggetti diversi dalle parti (fatta salva l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini)”. Chi stabilisce quando un’intercettazione è rilevante ai fini dell’indagine? Il pm ovviamente, con il gip al seguito. 

 

Nessun intervento, infine, viene previsto sulle sanzioni attualmente stabilite per la violazione dei divieti di pubblicazione di materiale coperto da segreto investigativo, che restano irrisorie (arresto fino a trenta giorni o ammenda fino a 258 euro). Insomma, altro che “bavaglio”. La verità è che la riforma rischia di lasciare intatta la gogna mediatico-giudiziaria.

 

Altri dubbi sorgono attorno a uno dei temi centrali della riforma voluta da Nordio: l’abolizione del reato d’abuso d’ufficio. Come già sottolineato da diversi giuristi, il reato ha mostrato tutta la sua inefficacia: nel 2021 ha prodotto 27 condanne su 5.400 processi, e sempre più funzionari pubblici non prendono decisioni per il timore di incappare in un’accusa di abuso d’ufficio, con tutte le conseguenze nefaste che questa porta sul piano reputazionale, sociale e anche economico. Tuttavia, due sono gli effetti che l’abolizione tout court del reato rischia di creare. Primo: come sottolineato dall’avvocato Franco Coppi, i pm potrebbero decidere di procedere per altri reati, ben più gravi. “Togliere l’abuso d’ufficio vorrà dire che i pm procederanno per corruzione, si allargherà il concetto di utilità e al posto dell’abuso avremo la corruzione. Non mi pare una grande alzata di ingegno”, ha detto Coppi.

 

Secondo: l’abolizione dell’abuso d’ufficio rischia di risultare in contrasto con l’articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dal nostro paese nel 2009, che impone agli stati firmatari di prevedere nell’apparato sanzionatorio penale il reato di abuso d’ufficio. La legge, dunque, si esporrebbe a un vizio di costituzionalità per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi internazionali.

 

Peraltro, di recente la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione che prevede l’armonizzazione dei vari reati, tra cui anche l’abuso d’ufficio. La proposta dovrà essere prima negoziata e poi adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare a far parte del diritto europeo. Se adottata, la direttiva esporrebbe il nostro ordinamento a nuove critiche. Del resto, nello stesso ddl targato Nordio in un passaggio si afferma: “Resta ferma la possibilità di valutare in prospettiva futura specifici interventi additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire”. 

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