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Giustizia, ecco cosa prevede la riforma Nordio: dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio alle intercettazioni

Ermes Antonucci

Il Foglio ha potuto visionare il testo del primo pacchetto di riforma della giustizia elaborato dal ministro Nordio: via l'abuso d'ufficio, modifica del traffico di influenze illecite, rafforzamento della privacy dei terzi nelle intercettazioni, limiti alla carcerazione preventiva

Abrogazione dell’abuso d’ufficio, modifica del reato di traffico di influenze illecite, riforma delle intercettazioni per rafforzare la privacy dei terzi, intervento sulle misure cautelari per garantire maggior contraddittorio tra le parti, limitazione del potere di appello del pubblico ministero. Sono questi i punti principali previsti dal primo pacchetto di riforma della giustizia elaborato dal ministro Carlo Nordio, che il Foglio è in grado di anticipare in esclusiva. La riforma sarà discussa al pre-consiglio dei Ministri di questa mattina, prima del Cdm che dovrebbe tenersi domani pomeriggio.

 

L’abolizione del reato d’ufficio viene motivata innanzitutto facendo riferimento agli scarsissimi risultati prodotti dal reato sul piano giudiziario: “Il numero complessivo delle condanne assomma nel 2021 a 18 casi in dibattimento di primo grado (passibili anche di riforma in appello o in cassazione), a riprova che l’ammontare complessivo di fatti ritenuti riconducibili alla disposizione dell’art. 323 del codice penale è ridottissimo”, si legge nella bozza del provvedimento. Il testo, tuttavia, prevede la possibilità di fare un passo indietro in caso di richieste da parte delle istituzioni europee: “Resta ferma la possibilità di valutare in prospettiva futura specifici interventi additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire”.

 

Il reato di traffico di influenze illecite viene meglio definito e tipizzato, anche qui per andare incontro alle numerose richieste giunte dagli amministratori locali. A fronte di questa maggiore tipizzazione, aumentano le pene previste, che andranno da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

 

Sulle intercettazioni le modifiche hanno “lo scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate”. Viene per questo modificata la normativa che riguarda la pubblicazione delle intercettazioni, prevedendo che “il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia ‘riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento’”. La riforma amplia anche l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (i cosiddetti brogliacci), in particolare il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi anche quelli “relativi a soggetti diversi dalle parti”.

 

Per quanto riguarda le misure cautelari si introduce il principio del contradditorio preventivo “in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato ‘a sorpresa’”. Si prevede, poi, che “il giudice per le indagini preliminari decida in formazione collegiale sull’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere”.

 

Rilevante, infine, la modifica che limita il potere d’appello del pubblico ministero: viene escluso che “l’organo dell’accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di proscioglimento relative a reati di contenuta gravità, che – come già avvenuto in occasione dell’introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) – sono stati individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l’art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio”. Restano quindi appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale.

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