la scheda

Cosa prevede il decreto sul Superbonus che ferma la cessione dei crediti

D'ora in avanti stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Sanzioni nel caso di omessa trasmissione di informazioni a interventi già avviati. Nuova stretta anche per il credito d’imposta Ace riservato alle aziende

A sorpresa il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per le agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. Le disposizioni, spiega una nota di Palazzo Chigi, "sono volte alla tutela della finanza pubblica": secondo gli ultimi dati certificati dall’Istat, infatti, il deficit relativo all’anno 2023 è pari al 7,2 per cento, una revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Secondo la scheda di sintesi illustrata dal governo, i principali punti di novità sono:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

 

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