Terza notte di attesa al porto di Catania per i 177 migranti a bordo della nave Diciotti (foto LaPresse)

Cosa dice l'articolo 289-ter, che sembra scritto apposta per la vicenda della nave Diciotti

Massimo Bordin

La legge sul "sequestro di persona a scopo di coazione". In ogni caso una soluzione giudiziaria per un problema politico può creare più problemi di quanti ne risolva

Lo scorso 22 marzo la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, conferendogli esecutività, un nuovo articolo del codice penale che si attaglia perfettamente alla vicenda della nave Diciotti. Il nuovo articolo del codice è frutto, insieme ad altri, della riforma complessiva della giustizia varata, solo in parte come è noto, dal ministro Andrea Orlando. Si tratta dell’articolo 289-ter, che riguarda il “sequestro di persona a scopo di coazione” e punisce con la reclusione da 25 a 30 anni “chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 289 bis [sequestro per terrorismo o eversione NdR] e 630 [sequestro a scopo di rapina o estorsione] sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di costringere un terzo [di questo si tratta NdR] sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale fra più governi [per esempio la UE NdR], una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione”. Il nuovo articolo indubbiamente descrive la situazione creatasi con la nave Diciotti secondo una interpretazione non solo avallata ma addirittura rivendicata dal ministro Salvini. Resta da capire però se dal punto di vista tecnico possa configurarsi l’abuso d’ufficio, necessariamente preliminare al sequestro di fatto dei naufraghi, in assenza, a quanto pare, di atti formali, sostituiti da proclami dal balcone dei social. Fermo restando che in ogni caso una soluzione giudiziaria per un problema politico può creare più problemi di quanti ne risolva, come l’esperienza insegna.

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