La Procura d'Agrigento ha invaso l'autonomia della politica? Fake news

Rocco Todero

Spetta al Parlamento, e quindi alla politica, decidere se il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante

L’iniziativa della Procura d'Agrigento d’iscrivere nel registro degli indagati il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, per la condotta tenuta in occasione delle vicende che hanno interessato la permanenza di un centinaio di extracomunitari sulla nave Diciotti, ha suscitato un vespaio di polemiche.

 

Molti i commenti di giornalisti, storici, ex magistrati ed opinionisti d'ogni sorta che hanno sottolineato l’ennesima invasione di campo della magistratura nell’agone politico, il quale subirebbe, ancora una volta, il ridimensionamento del ruolo e dell’autonomia dei suoi principali protagonisti, per mano di un potere giudiziario ritenuto del tutto incompetente rispetto a vicende che dovrebbero trovare una soluzione, appunto, squisitamente politica.

 

Al netto delle considerazioni circa la valutazione della condotta tenuta dai rappresentanti dello Stato nel caso “Diciotti”, sembra che nessuno fra gli intervenuti all’acceso dibattito abbia preso in seria considerazione la ratio e, prima ancora, la lettera delle norme giuridiche che disciplinano il procedimento per i reati eventualmente commessi dai membri dell’Esecutivo.

 

Forse perché abituati ad analizzare i problemi da un angolo prospettivo non propriamente giuridico, o forse in virtù di un pregiudizio nei confronti delle soluzioni adottate dalle norme dell’ordinamento stesso, che improvvisamente si ritengono non essere idonee a dipanare gli innumerevoli conflitti sociali, inidonee cioè ad essere utilizzate in vista della specifica ragione per la quale sono state pensate ed applicate da molti anni, numerosi autorevoli commentatori, come detto, hanno fatto a meno d’illustrare all’opinione pubblica che le leggi vigenti impediscono qualsivoglia entrata a gamba tesa della magistratura ed assicurano tutta l’autonomia necessaria alle istituzioni politiche e di Governo.

 

Dalla lettura della legge costituzionale n. 1 del 1989, che si occupa di disciplinare i procedimenti per i reati commessi dai membri dell’Esecutivo, si sarebbero potute agevolmente apprendere, infatti, le seguenti circostanze:

 

1) Il Procuratore d’Agrigento non può compiere per legge alcuna indagine ed è obbligato a trasmettere rapporti, referti e denunce, concernenti i presunti reati commessi dal Ministro, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio (art. 6 della richiamata legge n. 1/1989). La norma impedisce, pertanto, al Magistrato d’Agrigento di coltivare un qualsivoglia intento politico giudiziario o, men che meno, persecutorio, atteso che lo spoglia immediatamente di qualsiasi ulteriore funzione investigativa;

 

2) Il Procuratore di Palermo (divenuto competente in virtù della trasmissione del fascicolo proveniente da Agrigento) non può compiere alcun atto d’indagine (art.6, comma 2), cosicché il Ministro è al riparo dal qualsiasi azione investigativa della magistratura inquirente. Il magistrato deve limitarsi a trasmettere le sue richieste e i relativi atti ad un collegio di Giudicanti estratto a sorte;

3) L’unico soggetto che può compiere indagini preliminari è il collegio composto da Giudici estratti a sorte (e non da pubblici ministeri) il quale deciderà se archiviare il procedimento o investire (per il tramite del Procuratore) la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica (art. 8);

 

4) L’assemblea (Camera o Senato) può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo (art.9, comma 3).

 

Con riferimento a questo ultimo punto 4, si deve osservare come la valutazione circa l’autorizzazione a procedere sia affidata ad un organo politico costituzionale (estraneo al circuito dell’Ordine giudiziario) che deve valutare sulla base di una considerazione propriamente politica e non già strettamente giuridica, atteso che l’Assemblea, come si potrà intuire, in maniera ampiamente discrezionale, potrà affermare che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

 

A ciò si aggiunga che nel definire la valutazione insindacabile, la norma di legge sembra escludere la possibilità che la decisione dell’assemblea legislativa possa essere sottoposta al sindacato della Corte costituzionale, garantendo, così, una sovranità piena al Parlamento sull’individuazione dell’interesse costituzionale o pubblico la cui tutela impedisce di sottoporre il Ministro a regolare processo penale.

 

Alla luce delle garanzie politiche che il legislatore del 1989 ha assicurato ai membri del Governo che dovessero trovarsi ad essere incolpati di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, ed in virtù del modestissimo ruolo assegnato alla magistratura nella fase preliminare del procedimento d’accusa, ha ancora senso parlare di invasione dell’autonomia della politica da parte dell’Ordine giudiziario?

 

Non sarebbe stato più proficuo leggere le norme prima di sperticarsi nella difesa di una discrezionalità politica che non è in alcun modo intaccata dall’ordinamento giuridico? O si pretende, forse, d’affermare la sacrale intangibilità dell’azione di un Ministro che opera pur sempre all’interno di uno Stato di diritto?