Nel 2003 il referendum contro l'elettrosmog dei Verdi, oggi in prima linea contro il 5G (foto LaPresse)

La pseudoscienza in tribunale

Enrico Bucci

Perché le sentenze sui telefonini cancerogeni fotografano una patologia giudiziaria

Per Popper, la democrazia può sopportare l’errore di un giudice, ma non può sopravvivere alla scomparsa di una misura obiettiva di cosa sia vero e cosa sia falso.

 

È per questo che proveremo a ragionare dell’ultimo caso in cui un tribunale ha stabilito che l’uso prolungato di un telefono cellulare causa un cancro. Che si tratti di un errore non vi è dubbio: gli studi più rilevanti hanno ripetutamente escluso che vi siano effetti cancerogeni da parte di cellulari, anche di vecchia generazione, con potenze emesse molto maggiori delle attuali. Organismi scientifici internazionali e nazionali hanno ribadito questo concetto ripetutamente: addirittura lo Iarc, agenzia dell’Organizzazione mondiale della sanità, pur adottando il principio di precauzione, ha stabilito che il rischio possibile associato ai cellulari risulta pari a quello dell’acqua calda. E allora perché discutere dell’errore di un singolo giudice, sia pur in contraddizione con l’evidenza scientifica, e dunque con le sue sentenze non dovrebbe costituire altro che “rumore di fondo” in uno stato democratico?

 

Il motivo è semplice: perché una cosa è l’errore, sempre possibile, di un certo ben individuato tribunale, una cosa sono sentenze ripetute in casi e gradi diversi di giudizio, appoggiate consulenze tecniche che sembrano una la fotocopia dell’altra. Ci troviamo, in altre parole, non di fronte all’interpretazione erronea di un singolo caso, pur confermata in due diversi gradi di giudizio, ma innanzi alla formazione di un orientamento della giurisprudenza che sta confermando le stesse tesi in troppe occasioni – Brescia, Firenze, Ivrea, Torino, Roma, solo per citare alcune sedi in cui si è stabilito in un tribunale, invece che in un laboratorio, che il nesso tra uso eccessivo di un cellulare e un cancro sia dimostrato. E siccome la giurisprudenza pregressa è senz’altro in grado di informare l’opinione del giudice nell’interpretare la legislazione vigente, è arrivato il momento in cui vi è una chiara possibilità che uno dei poteri dello stato, ponendosi ancora una volta con le sue sentenze in contrasto con quanto la comunità scientifica afferma da tempo, vada a erodere le fondamenta stesse dello stato democratico, che, come abbiamo indicato in premessa, non può sopravvivere alla scomparsa di alcuni criteri obiettivi, non formatisi nel dibattimento in un’aula giudiziaria, per stabilire cosa sia più probabilmente vero e cosa sia irrimediabilmente falso. 


Gli studi più rilevanti hanno ripetutamente escluso effetti cancerogeni da parte dei cellulari, anche quelli di vecchia generazione


 

Ciò che sta portando alla definizione delle sentenze che ci interessano, in realtà, è da ricercarsi non tanto e non solo nella interpretazione dei giudici, ma nella documentazione a essi fornita dai consulenti tecnici di ufficio. Si tratta di perizie sempre simili, quasi in fotocopia, dal punto di vista delle logiche argomentative e degli elementi citati.

 

Il primo di questi elementi, definito con parola ricercata “ipsilateralità”, è piuttosto semplice: si tratta corrispondenza tra lato del capo maggiormente esposto al campo del telefonino e sede di sviluppo di un tumore. Se leggiamo la recente sentenza di appello di Torino, scopriamo che il tumore del paziente risarcito si è sviluppato sul lato destro del capo: e per il giudice è particolarmente rilevante “il fatto che la patologia sia insorta nella parte destra del capo del ricorrente, soggetto destrimane”, perché “il fatto che si tenda a usare il telefono, esclusivamente o quasi, appoggiandolo all’orecchio del lato del corpo dominante, rientra nel fatto notorio essendo usualmente riscontrabile nell’esperienza comune”. Purtroppo per il giudice e per i suoi consulenti, si tratta di una deduzione palesemente infondata. Io, per esempio, pur essendo destrimane tendo ad appoggiare il cellulare all’orecchio sinistro, e non c’è bisogno di consultare la letteratura scientifica per dimostrare che la cosa non sia inusuale: basta leggere quanto “accertato” dalla Corte di appello di Brescia nella sentenza n. 614 del 22.12.2009 avversa all’Inail, dove il ricorrente, “essendo destrimane, teneva l’apparecchio all’orecchio sinistro”, lato ove in quel caso si era sviluppato un neurinoma. Chi ha ragione, la Corte d’appello di Brescia o quella di Torino? Nessuna delle due: l’argomento è pseudoscientifico, non supportato da evidenze statistiche e non sostenibile in sede di una consulenza tecnica.

 

Passiamo ora a un secondo argomento, pure esso ricorrente. Si sostiene che i maggiori corpi scientifici internazionali che si sono occupati e si occupano della questione, come Icnirp (la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti), e tutta la letteratura che dimostra l’insussistenza di evidenze di cancerogenicità dei campi a radiofrequenze usati nella telefonia mobile siano irrimediabilmente affetti da conflitto d’interessi. Il corollario che fra le righe si ricava è che, al contrario, i dati che dimostrerebbero la sussistenza di rischi sarebbero tutti prodotti da disinteressati paladini della salute pubblica, scevri da ogni possibile conflitto d’interessi. Ora, se io fossi un giudice e ricevessi una consulenza tecnica che tende ad accusare di conflitto d’interesse gli organismi internazionali e i maggiori studi che trovano un certo risultato, mentre invece considera attendibili e scevri da conflitto d’interessi tutti gli studi di segno opposto, qualche domanda sull’affidabilità di una ripartizione tanto manichea me la farei. Il conflitto d’interessi, ricordiamolo, non consiste solo nel finanziamento ricevuto da una grande azienda delle telecomunicazioni, ma anche in quello ricevuto da un’organizzazione no-profit che ha interesse a dimostrare che qualcosa sia cancerogeno; e implica anche un piano meno materiale, ma parimenti deformante per le conclusioni di una ricerca scientifica, che ha a che vedere con la volontà di confermare a tutti i costi una versione dei fatti che confermi il proprio ruolo e salvaguardi i propri interessi. D’altra parte, una ricerca non è più o meno vera per i finanziamenti che ha ricevuto, ma per la sua riproducibilità indipendente, per la trasparenza con cui sono discussi i suoi protocolli, per la verificabilità con cui sono stati raccolti i dati che hanno portato a certi risultati: e per esempio, proprio la dichiarazione esplicita di potenziali conflitti d’interessi, e l’attuazione di misure per il contenimento dei loro possibili effetti deformanti, è quello che distingue uno studio come “Interphone”, sminuito dai consulenti tecnici, da quelli che questi ultimi e i giudici invece pretendono più affidabili. Peraltro, fra i dati considerati rilevanti – e quindi scevri da conflitto d’interessi – vi sono gli studi dell’Istituto Ramazzini, i cui lavori su modelli animali sono già stati oggetto di controversie circa il loro effettivo significato. In nome della presunta mancanza di conflitto d’interessi si preferiscono studi scientificamente poco solidi? Ma se non vi sono evidenze che un conflitto d’interessi presunto abbia potuto concretamente modificare i risultati di uno studio, nessuno articolo scientifico può essere giudicato poco significativo, solo perché finanziato da un’azienda invece che da un’organizzazione ambientalista o di altro tipo. 


Ipsilateralità, conflitto di interessi e casi rari: i tre argomenti sbagliati delle sentenze fotocopia sul nesso causale telefonini-tumore 


Il terzo elemento, comune a quasi tutte le sentenze che hanno decretato l’esistenza di un nesso causale tra esposizione al cellulare e cancro, è un ragionamento di questo tipo: poiché l’esposizione abnorme al campo di un cellulare è un fatto raro, e poiché proprio in un soggetto che si trova in quelle condizioni si è sviluppato un tumore rarissimo, se ne deduce che vi sia un nesso tra i due eventi. Si tratta di un ragionamento circolare, già abbondantemente smentito in molti casi analoghi: se due eventi sono indipendenti (ipotesi di partenza, a meno di non voler assumere dall’inizio ciò che si vuole dimostrare), il fatto che il primo sia occorso non influenza la probabilità che si manifesti il secondo. E dall’osservazione che un giudice fa in un singolo caso di co-occorrenza di due eventi rari, nulla si può dedurre circa una loro dipendenza (non è possibile calcolare nessuna probabilità condizionale, da confrontare con opportuni gruppi di controllo). L’unica via sono gli studi epidemiologici, che non rilevano tale connessione. Non esiste nessun altro argomento aggiuntivo, come suggestivamente le sentenze inducono a credere, legato al manifestarsi in una stessa persona di due eventi rari.

 

Tre argomenti comuni a tutte le sentenze, evidentemente viziati in radice: eppure, tocca leggere nel testo dell’ultima sentenza di Torino che sarebbe dimostrato come nel “caso specifico, sussista una legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale secondo criteri probabilistici”.

 

Questa specifica frase ben evidenzia il pericolo molto grande che stiamo correndo: l’idea che la verità sul nostro mondo fisico possa essere stabilita attraverso il dibattito, giuridico, politico o filosofico, superando in una volta le conquiste del pensiero scientifico moderno e quelle della democrazia liberale.