Il trasporto aereo e i diritti dei passeggeri - Foto Pixabay

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Il trasporto aereo e i diritti dei passeggeri

Redazione

Un decalogo molto utile per tutti i viaggiatori che vogliono conoscere i propri diritti nell’ambito del trasporto aereo, stilato dagli esperti di Liligo

Gli esperti di Liligo, fra i più importanti motori di ricerca viaggi in Europa, hanno stilato un vademecum sui diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardo dei voli, cancellazioni, overbooking e molto altro ancora: un decalogo molto utile per tutti i viaggiatori che vogliono conoscere i propri diritti nell’ambito del trasporto aereo.

Circostanze eccezionali

Prima di iniziare ad elencare i diritti che i viaggiatori possono reclamare in presenza di particolari disagi nel trasporto aereo è doverosa una premessa: i risarcimenti per ritardi o cancellazioni dei voli non sono previsti se la compagnia aerea riesce a dimostrare che il disagio arrecato ai viaggiatori è dipeso da circostanze eccezionali. Sono considerati eventi eccezionali decisioni legate alla gestione del traffico aereo, all'instabilità politica del Paese di destinazione, a condizioni metereologiche avverse, ai rischi per la sicurezza e ad eventuali scioperi nel trasporto aereo. Eventuali problemi tecnici del velivolo non sono considerati circostanze eccezionali dalla normativa europea.

Ritardo del volo

Se il volo in programma subisce un ritardo di almeno 2 ore, il primo diritto che può rivendicare un passeggero è quello all’informazione: la compagnia aerea in questo caso ha infatti l’obbligo di informare i propri viaggiatori dei loro diritti in materia di risarcimento ed assistenza. L’assistenza è prevista per ritardi di almeno 2 ore di voli che coprono una distanza di almeno 1 500 km e comprende la fornitura di cibo e bevande per il periodo di attesa, una o più telefonate gratuite, eventuale pernottamento gratuito in albergo, se il volo viene riprogrammato al giorno successivo.

Il risarcimento è invece contemplato nel caso in cui il volo presenti un ritardo di oltre 3 ore e il passeggero rinunci ad un volo alternativo. Il risarcimento, ma con un ammontare che può essere ridotto del 50%, è previsto anche se il viaggiatore accetta un volo alternativo e questo raggiunge la nuova destinazione con 3 ore di ritardo rispetto all’orario del volo originario; in questo caso il vettore deve farsi carico pure del trasporto fra lo scalo alternativo e la destinazione originaria o quella convenuta successivamente con il viaggiatore.

Un’altra eventualità in cui è previsto il risarcimento è per la mancata coincidenza con un altro volo a causa del ritardo del primo volo e se l’arrivo alla destinazione finale registra un ritardo superiore alle 3 ore.

L’ammontare del risarcimento in caso di ritardo di un volo superiore alle 3 ore varia a seconda della distanza del viaggio:

  • 250 € per voli cancellati che coprono una distanza fino a 1 500 km,
  • 400 € per voli cancellati che coprono una distanza fino a 3 500 km,
  • 600 € per voli cancellati che superano i 3 500 km di distanza.

Infine, se il ritardo del volo è superiore alle 5 ore è previsto il rimborso dell’intero biglietto e, in caso di voli in coincidenza con lo stesso vettore, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire al passeggero il primo volo di ritorno disponibile verso l’aeroporto di partenza.

Cancellazione del volo

In caso di cancellazione di un volo, i passeggeri hanno diritto a reclamare un risarcimento, se la compagnia aerea non informa i passeggeri dell’avvenuta cancellazione almeno 2 settimane prima rispetto alla data originaria della partenza e se il nuovo volo accumula un ritardo di 2 ore rispetto all’orario di arrivo del volo originario.

L’ammontare del risarcimento varia a seconda della distanza del volo cancellato:

  • 250 € per voli cancellati che coprono una distanza fino a 1 500 km,
  • 400 € per voli cancellati che coprono una distanza fino a 3 500 km,
  • 400 € per voli cancellati che superano i 3 500 km di distanza e che arriva a 600 € per i voli operati al di fuori dell’UE.

Overbooking e negato imbarco

Se viene negato l’imbarco ad un passeggero in regola con la prenotazione del biglietto e i propri documenti di viaggio e che si è presentato con puntualità all’aeroporto e all’imbarco, è probabile che il motivo sia legato all’overbooking attuato dalla compagnia aerea. Si tratta di una pratica di vendita scorretta nei confronti dei viaggiatori, ma legale e a volte utilizzata dai vettori e che consiste nella vendita di prenotazioni superiori al numero di posti realmente disponibili sul volo programmato.

Il passeggero che si trova in questa situazione ha diritto all’informazione (cioè ad essere ufficialmente informato dei suoi diritti in queste circostanze) e diritto all’assistenza che consiste in: cibo e bevande a sufficienza per tutto il periodo di attesa dell’eventuale volo alternativo; una o più chiamate telefoniche gratuite; alloggio gratuito in albergo e relativo trasporto hotel/aeroporto, se il volo è riprogrammato per il giorno successivo, un’assistenza speciale ai viaggiatori con mobilità ridotta. 

E’ inoltre previsto un risarcimento anche nell'eventualità in cui il viaggiatore accetti un volo alternativo, ma in questo caso il risarcimento dovuto al ritardo che il nuovo volo alternativo registra rispetto all’orario di arrivo del volo originario può essere ridotto fino al 50%.

Questo è l’ammontare del risarcimento in base al chilometraggio del volo:

  • 250 € per voli cancellati che coprono una distanza fino a 1 500 km,
  • 400 € per voli cancellati che coprono una distanza fino a 3 500 km,
  • 400 € per voli cancellati che superano i 3 500 km di distanza, che diventano 600 € per i voli operati al di fuori dell’UE.

Bagaglio danneggiato o smarrito

Il risarcimento è previsto in caso di smarrimento, ritardo nella consegna del bagaglio o danneggiamento dello stesso. In caso di semplice smarrimento il passeggero ha diritto alla fornitura da parte del vettore di vestiti e beni di prima necessità per tutti i giorni di attesa prima della riconsegna del proprio bagaglio. Il reclamo per il danneggiamento del bagaglio deve essere effettuato da parte del viaggiatore entro 7 giorni dalla consegna del bagaglio oppure entro 21 giorni se la consegna è avvenuta in ritardo. In caso di smarrimento o di furti all’interno della valigia è consigliabile denunciare il fatto già al personale aeroportuale presente nell’aerea di ritiro dei bagagli.

Per il danneggiamento o la definitiva perdita del bagaglio è previsto un risarcimento fino a 1 300 euro.

Passeggere in stato di gravidanza

Le viaggiatrici che hanno superato la 32esima settimana di gravidanza e per le quali di norma i vettori sconsigliano i viaggi in aerei, sono accettate a bordo, se presentano al personale della compagnia aerea un certifico medico o dopo aver firmato un documento che esonera il vettore da ogni responsabilità per qualsiasi eventualità possa verificarsi durante il volo.

Passeggeri con mobilità ridotta

il Regolamento CE n.11107/2006 del Parlamento Europeo prevede che tutti gli aeroporti europei e le compagnie aeree che operano nel continente devono fornire servizi di assistenza speciale ai viaggiatori con mobilità ridotta, senza costi aggiuntivi. E’ importante che il passeggero intenzionato all’assistenza informi il vettore delle proprie esigenze fin dal momento della prenotazione del biglietto.

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