La sentenza della Corte europea sui vaccini "è roba da sciamani". Parla Corbellini
Il docente di Storia della medicina della Sapienza spiega che serve un nuovo standard: “Il consenso scientifico si stabilisce sulla base dei dati, non votando in Parlamento. Il problema è capire quali sono le procedure per accogliere prove scientifiche. L’Europa è indietro"
Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che "in mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il medesimo e una malattia possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti”. Diceva Agatha Christie che “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre fanno una prova”. Peccato che qui siamo fuori dal romanzo e la sentenza del Lussemburgo è destinata ad alimentare il complottismo antiscientista e le tesi anti-vacciniste. Tanto più che la notizia è stata riportata dalla stampa in maniera sommaria, con titoli come “Non è necessaria la prova scientifica per stabilire il nesso tra vaccino e malattia”. Tutto nasce dal caso del francese J. W. che nel 2006 chiese un risarcimento alla casa farmaceutica Sanofi Pasteur per essersi ammalato di sclerosi multipla pochi mesi dopo un vaccino contro l'epatite B. "La prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza di una malattia”, rileva la Corte, “l'assenza di precedenti medici personali e familiari della persona vaccinata e l'esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni possono eventualmente costituire indizi sufficienti a formare una simile prova".
“Questo è il modo in cui la medicina pensava al tempo degli sciamani: un ragionamento di carattere aneddotico”, spiega al Foglio Gilberto Corbellini, ordinario di Storia della medicina e docente di Bioetica della Sapienza di Roma. “Si cerca la spiegazione di un evento nel fatto più immediato che si stacca dalla consuetudine”. Corbellini – autore di una dozzina di libri e decine di articoli in ambito internazionale sull'evoluzione delle immunoscienze, delle neuroscienze, della bioetica e dei rapporti tra scienza e società – considera “imbarazzante che ancora oggi i giudici, che rivendicano la certezza del diritto, ragionino in questo modo”. “Si tratta di un pensiero magico, un ragionamento primitivo. Se dopo la caduta di un fulmine si verifica un certo evento, il pensiero magico dice che i due fenomeni sono correlati. Mentre la statistica ci ha insegnato a ragionare con una certa attendibilità su fenomeni che possono essere correlati tra loro, ma anche no: osserveremo 300 fulmini e cercheremo correlazioni con quel dato fenomeno. Bisognerebbe insegnare a chi studia giurisprudenza un po’ di logica e teoria delle probabilità. Il diritto non si può arrogare di poter ragionare in maniera antiscientifica e poi governare società complesse”.
La sentenza della Corte europea ha infatti almeno altri due difetti: dice che serve un numero “significativo” di casi per parlare di causalità ma non indica cosa si intende per significativo. Cento? Mille? Un milione? Non è chiaro poi cosa vuol dire “difetto nel vaccino”. Ci si riferisce a tutti i prodotti della Sanofi o solo a quel lotto con cui è stato trattato il signor J. W.? “Stiamo parlando di sclerosi multipla”, aggiunge Corbellini, “una malattia autoimmune nella quale il rapporto col vaccino è stato studiato: non esiste a oggi nessuna evidenza di una correlazione tra insorgenza della malattia e vaccinazione mentre ci sono sospetti sul fatto che alcune persone che hanno già in corso una reazione autoimmune che può portare alla sclerosi potrebbero vedere accelerata l’evoluzione della malattia dopo una stimolazione del sistema immunitario”.
Insomma, il merito della questione è che serve uno standard. “Lo stato di diritto implica una legge capace di risolvere, anche se in modo imperfetto, le controversie. Ma senza evidenze di tipo empirico le decisioni dei giudici diventano arbitrarie e soggettive e le garanzie giuridiche saltano per aria”, aggiunge Corbellini. “Il consenso scientifico si stabilisce sulla base dei dati sperimentali, non riunendosi in un Parlamento e votando. Il problema è capire quali sono le procedure per accogliere quel tipo di prove che la scienza mette a disposizione. L’Europa è indietro rispetto agli Stati Uniti, dove per decidere se ammettere una perizia o un dato di carattere scientifico nel contesto di un dibattimento processuale si usa il cosiddetto standard Daubert. Sono accettabili solo quelli controllabili e falsificabili empiricamente, basati su una solida letteratura scientifica, disegnati con procedure di controllo, con un tasso d’errore conosciuto e basati su teorie e tecniche accettate da una comunità scientifica internazionale: insomma, uno standard che corrisponde a quello del metodo scientifico”.
L’avvocato Luca Simonetti spiega in un post sulla sua pagina Facebook che “nei vari diritti europei esiste una sostanziale unanimità, e da molti anni, sul principio per cui lo standard di prova del nesso causale, nei casi di responsabilità civile, è meno rigoroso che nei casi di responsabilità penale. In questi ultimi casi, la causalità deve essere provata 'oltre ogni ragionevole dubbio', il che implica che, in sostanza, occorre la prova scientifica (cf., nel nostro diritto penale, la sentenza Franzese e posteriori). Invece, la responsabilità civile si può dimostrare anche, dice la Cassazione, seguendo il principio c.d. del ‘più probabile che non’: ci si può accontentare di elementi indiziari, anche in assenza del consenso della comunità scientifica, se questi elementi inducono il giudice a ritenere che la responsabilità sia più probabile della irresponsabilità. La Corte UE, insomma, ha solo ribadito un principio già da anni affermato dai tribunali di tutta l'Ue. Un principio, ovviamente, molto discutibile”.
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