L'ex governatore della Sicilia Cuffaro (foto LaPresse)

Il moralizzatore collettivo

Giovanni Fiandaca
Cuffaro, Provenzano e gli altri colpevoli. Quando la pena si trasforma anche in affare morale e politico. La tendenza a considerare la punizione come strumento per veicolare anche un sentimento di avversione verso il colpevole.

Qual è oggi il significato della pena e quali sono – per dir così – i suoi effetti comunicativi ad ampio raggio? Interrogativi come questi, che possono suonare troppo professorali, sono in realtà suggeriti da due vicende ancora recenti, che hanno entrambe attratto l’attenzione mediatica: alludo, da un lato, alla negata autorizzazione a ospitare nella Sala gialla del Parlamento siciliano un convegno sul carcere, e ciò a causa della (scandalosamente provocatoria?) inclusione tra relatori dell’ex governatore Totò Cuffaro proprio in veste di “ex detenuto”; e, dall’altro, alla sottoposizione al 41 bis fino agli ultimi istanti di vita –  sia pure nella forma di un sorvegliatissimo ricovero ospedaliero – del vecchio e gravemente malato capomafia Bernardo Provenzano, da tempo privo di lucidità intellettuale e di normali capacità relazionali.

 

Prima di entrare più nel merito di questi due casi, esplicitiamo in che senso si può parlare di una dimensione “comunicativa” della punizione che si aggiunge ai tre scopi canonici che essa, secondo una ormai plurisecolare dottrina (ideologia?) penale, dovrebbe assolvere: sanzionare l’autore del reato in misura proporzionata alla sua gravità (retribuzione);  esercitare efficacia dissuasiva nei confronti dei potenziali autori di delitti analoghi (prevenzione generale);  rieducare o risocializzare il singolo condannato in modo da evitarne la ricaduta nel delitto (prevenzione speciale). Tutto chiaro? In apparenza, sì. Ma, a voler guardare un po’ più in profondità, le cose si complicano non poco, non ultimo perché non si sa fino a che punto questi scopi teorici della pena riescano a tradursi in funzioni reali.

 

Ma vi è di più. In realtà, al di là dei suoi scopi pragmatici rilevanti in una prospettiva di razionalità utilitaristica, il fenomeno del punire continua a presentare aspetti ambigui e oscuri: in esso ancor oggi si sovrappongono, in maniera magmatica, istanze di giustizia, considerazioni di utilità sociale, esigenze di moralizzazione collettiva e individuale, messaggi simbolici, atteggiamenti irrazionali, pulsioni emotive a sfondo aggressivo-vendicativo, aspettative di soddisfazione delle vittime in carne ed ossa, nonché ansie e bisogni di rassicurazione delle vittime potenziali. In questo confuso magma, ha in particolare a che fare con la dimensione “comunicativa” la forte attitudine della pena a veicolare messaggi simbolici: in chiave di disapprovazione pubblica non solo della condotta illecita in sé considerata, ma anche – e, purtroppo, inevitabilmente – della persona dell’autore. Da qui, la recente tendenza teorica a concepire la pena soprattutto come un medium comunicativo, cioè come uno strumento di comunicazione che si presta a esprimere non soltanto giudizi di disvalore ma persino sentimenti di avversione e rifiuto nei confronti del colpevole, percepito non di rado come un nemico da espellere dalla società. Una punizione così carica, nella sua effettualità psico-sociale, di effetti fortemente stigmatizzanti ed escludenti può risultare compatibile con una Costituzione come la nostra, che continua ad additare gli ideali della umanizzazione e della finalità rieducativa delle pene? Evidentemente, no. C’è, dunque, un insanabile contrasto tra la pena nella sua “immane concretezza” e la prospettiva giuridico-costituzionale.

 

Tutto ciò premesso, torniamo innanzitutto al recente caso Cuffaro. L’avere l’ex governatore siciliano scontato una non breve pena detentiva, non solo mantenendo una condotta carceraria irreprensibile ma anche prodigandosi nell’aiutare i detenuti più deboli e vulnerabili, è un motivo sufficiente per restituirgli piena dignità e riconoscerne l’avventa riabilitazione? Non lo è per l’attuale presidente dell’Assemblea regionale siciliana, per il quale la condanna per reati aggravati dal fine di agevolare la mafia costituirebbe una causa di persistente infamia che rende Cuffaro indegno di prendere la parola in una sede istituzionale come la Sala gialla, per giunta intitolata a una vittima illustre della violenza mafiosa come Piersanti Mattarella. E sempre sul versante politico vi è chi, nel condividere questa esclusione, pensa anche che la riabilitazione di Cuffaro presupporrebbe una pubblica sconfessione del suo precedente stile di fare politica, in modo da dare un messaggio di autentica rottura rispetto alle tradizionali collusioni tra politica e malaffare. Com’è chiaro, da prese di posizione di chiusura come queste emerge che la pena scontata e un percorso rieducativo sperimentato in carcere possono non bastare a saldare il debito e a garantire la riconciliazione con la società.

 

Senonché, la decisione di impedire a Cuffaro l’accesso alla Sala gialla è stata criticata, anche con toni forti. Per esempio Claudio Fava, attuale vicepresidente della Commissione nazionale antimafia (e altresì figlio di un giornalista assassinato dalla mafia), il quale definisce questo diniego una “cosa da farisei” sintomatica di ipocrisia morale, forse  spiegabile anche con la preoccupazione degli ex amici politici di Cuffaro di scongiurarne una rinascita politica. Come che sia, questo spostamento di piani dalla sfera penale a quella morale e politica è un indice del fatto che, nel caso di un ex leader politico condannato, le valenze reali e simboliche di una pena rieducativa si complicano e al tempo stesso sbiadiscono, finendo con l’assumere maggiore rilievo valutazioni di altro ordine.

 

Passando al caso Provenzano, emerge anche questa volta – sia pure sotto altri aspetti – l’influenza esercitata dalle qualità personali del condannato sul modo di concepire senso e implicazioni del trattamento punitivo. E’ fuori discussione che nel caso di questo storico capomafia il regime del carcere duro può avere una giustificazione innanzitutto simbolica. Ma è indubbio che, al di là della funzione di messaggio,  il mantenimento del 41 bis è risultato non poco problematico, in termini sia di utilità pratica sia di giustizia, a partire dal momento in cui l’aggravarsi della malattia di Provenzano ha finito col metterne fuori giuoco le facoltà intellettuali. In proposito, una forte divaricazione di orientamenti – e la cosa dovrebbe non poco fare riflettere – si è manifestata anche tra magistrati di uffici diversi. A favore dell’interruzione del 41 bis le procure di Palermo e di Caltanissetta, contro invece la Procura nazionale antimafia e il giudice di sorveglianza di Milano. Quest’ultimo con una motivazione tecnicamente ardita e alquanto speciosa: Provenzano avrebbe mantenuto una condizione di “elevatissima pericolosità” per i suoi trascorsi criminali e “per lo stesso valore simbolico del suo personaggio, che lo espone comunque a essere possibile ed eventuale soggetto passivo di iniziative rivolte contro di lui”. Mah! E’ consentito ipotizzare che questa forzatissima prognosi di rischio nasconda, più di quanto non spieghi, la vera motivazione (forse inconscia) della decisione negativa del giudice milanese? L’ipotesi esplicativa, peraltro non troppo azzardata che viene suggerita dall’accento posto sul “valore simbolico” del personaggio, è questa: la ritenuta necessità di confermare il messaggio – rivolto anche alle tantissime vittime della mafia – che un criminale del livello di Provenzano, benché ormai privo di lucidità e in fin di vita, continui in ogni caso a meritare il tipo di punizione più idoneo a marchiarlo come perpetuo nemico della società.

 

All’interno dell’universo magistratuale si sono, però, levate anche voci espressive di un opposto modo di pensare e sentire. Senza farsi troppo scrupolo di polemizzare attraverso un social network come Facebook  (sede propria o impropria, specie per un magistrato?), il sostituto procuratore generale Domenico Gozzo non ha infatti esitato a obiettare che il 41 bis a Provenzano ridotto quasi a un vegetale, e per di più moribondo, rischia di ingenerare l’equivoco che “la giustizia possa essere confusa con la vendetta”. Orbene: non sarebbe opportuno che i magistrati italiani si confrontassero più approfonditamente, oggi, sul senso e tutte le possibili funzioni (reali e simbolico-comunicative) del punire, anche allo scopo di evitare di disorientare il pubblico mostrandosi in proposito privi di un minimo senso comune condiviso?

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