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Strage di Cutro, no alla registrazione. Undicimila battute per dirlo

Adriano Sofri

La corte presieduta da Alfonso Scibona respinge l’audio del processo sul naufragio. Richiamo alla “genuinità della prova” e all’articolo 111

Stavo leggendo l’ordinanza con la quale la corte presieduta dal giudice Alfonso Scibona, trasferito repentinamente al processo per la strage di Cutro in luogo del giudice Edoardo D’Ambrosio, ha rigettato la richiesta della registrazione (almeno) radiofonica del dibattimento, che ha per imputati 4 ufficiali della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera. La stavo leggendo lentamente, come spiegherò presto, quando ho letto la mail spedita a Olivia Guaraldo dalla presidente dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna, che repentinamente annullava l’incontro bolognese del giorno dopo per discutere del libro di Guaraldo e Adriana Cavarero, “Donne si nasce. (E qualche volta lo si diventa)”. 

 

La motivazione del giudice della tragedia di Cutro consiste di un solo periodo di 11 mila 986 battute. Quella bolognese di poche gentili frasi imbarazzate: ”... per diverse ragioni. La principale è che, purtroppo, non sussistevano le condizioni per svolgere l’iniziativa in un clima di serenità”. Una tragedia e una farsa, verrebbe da dire, ma sarebbe sbagliato. Ai giornali, le numerose partecipanti, donne e femministe, previste al dibattito bolognese - che aveva il patrocinio del Comune - hanno accennato a “contestazioni troppo passionali” da parte delle transfemministe di “Non una di meno”. (Nella cui pagina non ho trovato, quando scrivo, alcuna menzione dell’accaduto). Femministe “della differenza”, storiche introduttrici dell’opera di Judith Butler, eccetera, nell’anno di tutte le guerre grandi e minime, si vedono impedita una discussione pubblica, a Bologna, a scanso di - che cosa? 

 

Ben altrimenti esauriente - se ne esce esausti - la motivazione che nega la registrazione, anche al solo, per tutti, archivio di Radio Radicale, pronunciata dal giudice presidente di Crotone del “processo noto come Naufragio di Cutro”. (Dopo tre anni, 10 dispersi, 94 morti, 35 minori, uno, “Alì”, di tre mesi: di anni zero, nel verbale). Mi aveva colpito l’avvertimento di Sergio Scandura: “Un’ordinanza di 5 pagine fitte”. Solo per dire no alla registrazione di un processo del più vistoso “pubblico interesse“? Dunque l’ho letta. Non è “di 5 pagine”, è di 11.986 battute. (Tempo di lettura: 15 minuti. Tempo di lettura ad alta voce: circa mezz’ora. Tempo di riflessione: senza fine). Ancora un po’, e toccavamo il monologo di Molly Bloom. No, scusate, ho riletto: c’è un punto, dopo 7.924 battute. Poi niente più, nell’ordinanza, fino in fondo. 

 

Per esempio: ”... nel caso di pubblicità immediata / cioè l’accesso fisico del pubblico / la regola è quella della pubblicità dell’udienza ai sensi del 471, comma primo, Codice di Procedura Penale, essa, tale regola, tuttavia, persino nel caso di pubblicità immediata, non è immune da possibili deroghe essendo espressamente prevista dal successivo comma terzo, sia pure quale eccezione e per ragioni di ordine, lato sensu intese, la possibilità di limitare addirittura l’accesso ad un numero determinato di persone; di contro nel caso di pubblicità mediata / cioè la registrazione del dibattimento / il rapporto tra regola e eccezione è esattamente invertito dovendo prioritariamente assicurarsi la necessità di evitare ogni forma di contaminazione della genuinità della prova considerato che detto interesse rischierebbe di essere inevitabilmente pregiudicato allorché si accordasse ad un teste la possibilità di preconfezionare le proprie dichiarazioni e la propria versione dei fatti e circostanze mediante accesso all’audio e al video dell’udienza in cui si è raccolta la ricostruzione offerta dagli altri testimoni già escussi /come se non gliela potessero raccontare i presenti /, sul punto ci limitiamo a rimandare all’articolo 149 delle disposizioni di attuazione, d’altronde non possono trascurarsi gli ulteriori rischi che una sovraesposizione mediatica del processo recherebbe con sé dovendo per quanto possibile assicurarsi una gestione dell’istruttoria tesa a mettere a proprio agio i testi e evitare che essi, preoccupati di finire su tutti i giornali il giorno dopo a causa di una divulgazione talvolta incontrollata della rispettiva immagine e delle loro dichiarazioni, possano essere indotti anche alla reticenza, da ultimo, ma non certo per importanza, va altresì garantito il diritto degli imputati all’osservanza delle norme costituzionali di cui al novellato articolo 111 della costituzione; premesso e ribadito quindi che ai sensi dell’articolo 147 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale la regola è il divieto di riprese audio visive del dibattimento, essendo contemplata solo in via di eccezione, e alla luce delle valutazioni peraltro insindacabili dell’organo giudicante, la possibilità – ripete la norma nei commi che la compongono – di autorizzare in tutto o in parte le predette riprese con limite espressamente previsto dal comma terzo in virtù del quale anche ove si ribadisce eccezionalmente l’autorità giudiziaria intenda avvalersi di un tale potere autorizzatorio è comunque chiamata a vietare la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve obbligatoriamente essere presente, in questa categoria mi tocca ripeterlo, sono ricondotti, sono ricompresi anche gli stessi componenti del Collegio, se i medesimi non vi consentano o la legge ne fa divieto...”. 

 

Nel testo, di qui a poco, compare l’intercalare: “giusto o sbagliato, la scelta è questa, ed è la nostra”.

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