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Salvini vuole demolire la libertà di coscienza? Short message dalla Consulta

Rocco Todero

Il ministro dovrebbe sapere che la naia non è l’unico modo per servire la comunità nazionale. I cittadini avranno ancora diritto al servizio civile e alla libertà di non sottomettersi in alcun modo allo stato?

Non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la proposta di Matteo Salvini di reintrodurre la leva militare rientri nell’alveo della piena legittimità costituzionale.

 

La “Costituzione più bella del mondo”, con linguaggio a dir poco enfatico, infatti, prevede all’articolo 52 che la difesa della Patria rappresenta un “sacro dovere del cittadino” e che la legge ordinaria può stabilire modalità e limiti dello svolgimento del servizio militare obbligatorio.

 

Piaccia o non piaccia (a chi scrive non garba per niente), il sottinteso di questa disposizione è che lo Stato italiano possa imporre a tutti i cittadini l’osservanza d’un inderogabile dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost) che consiste, in realtà, nella privazione della libertà personale (per un determinato periodo di tempo) e nell’adempimento forzoso di alcune attività di carattere militare.

 

Non è il caso di attardarsi troppo sul carattere non spiccatamente liberale della Costituzione repubblicana sotto questo particolare profilo, mentre vale la pena, proprio nel momento in cui potrebbe riaffacciarsi all’orizzonte la possibilità di reintrodurre la naia, ricordare come l’inosservanza dell’obbligo della leva militare sia stato sanzionato normalmente con la galera, con la più radicale privazione della libertà personale, in altre parole.

 

Più volte, nel corso del tempo, la Corte costituzionale italiana è stata chiamata ad individuare un punto d’equilibrio fra principi costituzionali in evidente contrapposizione fra di loro, sopratutto allorché, durante gli anni settanta cominciò a maturare una spiccata sensibilità verso il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Cosicché, se da un lato si è fatto richiamo alla necessità di prestare osservanza agli obblighi di solidarietà sociale ed alla difesa della Patria (articoli 2 e 52 della Cost.), dall’altro, la Carta fondamentale ha fornito solidissimi ancoraggi a quanti hanno rivendicato il diritto di sottrarsi all’obbligo di adempiere il servizio militare in ragione degli articoli 2, 13, 19 e 21 della Costituzione che riconoscono nell’ordine, i diritti inviolabili dell’uomo, la libertà personale, la libertà religiosa e quella di pensiero.

 

La Corte costituzionale ha, così, precisato (conformemente a quanto stabilito dal legislatore) come il servizio militare non rappresenti l’unico modo di servire la Patria, potendo il cosiddetto servizio civile garantire allo stesso modo e con la medesima intensità la tutela dei beni costituzionali protetti dall’articolo 52 della Costituzione, sempre che il contingente destinato al predetto servizio non si renda necessario alle esigenze (sempre prevalenti) delle forze armate.

 

Nel cercare un dignitoso punto d’equilibrio la Corte costituzionale non ha potuto mai sanzionare alla radice la previsione dell’obbligo del servizio militare proprio perché esso trova, come detto, esplicita copertura costituzionale. La Consulta, tuttavia, più volte ha ribadito la necessità che il legislatore, nel disciplinare le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di sottoporsi alla leva militare, tenga nella massima considerazione l’importanza dei beni personali di rango costituzionale che va ad incidere con il carcere e ciò al fine di determinare una sanzione che non contrasti con il principio di proporzionalità.

 

Con una sentenza del 1991, la numero 467, (il cui contenuto è stato ripreso più volte) la Corte ha voluto, ad esempio, chiarire al legislatore come in un sistema democratico liberale la coscienza individuale, la libertà di pensiero, quella religiosa, e la tutela dei più intimi convincimenti morali, rappresentino valori giuridici la cui tutela non è negoziabile, nel loro nucleo essenziale, nemmeno di fronte alla necessità di difendere la Patria.

 

Queste le parole della Consulta nella richiamata sentenza: “…quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione)-la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana . Sotto tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (cd. obiezione di coscienza).”

 

Alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale e della presa di posizione assunta in passato dal legislatore, che ha riconosciuto il sevizio civile come perfettamente alternativo alla leva militare, l’intenzione manifestata da Matteo Salvini di tornare alla naia assume carattere di maggiore problematicità e deve essere chiarita alla luce dei seguenti interrogativi: 1) sarà ancora possibile per gli obiettori di coscienza preferire il servizio civile alla leva militare? 2) Quale sarà l’entità della sanzione penale (il carcere) per i soggetti che in virtù del sacrosanto esercizio delle loro libertà fondamentali rifiuteranno la naia o il servizio civile alternativo? 3) Quale sarà l’effetto “correttivo” del servizio militare auspicato da Salvini se i giovani preferiranno (come appare oggi prevedibile) il servizio civile a quello militare?