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Danni del giustizialismo: il caso Pittella

Redazione

L’ex presidente della Basilicata, le accuse smontate, la lezione per i manettari

Le motivazioni della sentenza con cui, il 26 novembre, la Cassazione ha cancellato le esigenze cautelari (che erano state confermate dal tribunale del riesame) nei confronti dell’ex presidente della Basilicata Marcello Pittella sono piuttosto interessanti. Pittella era stato accusato di aver istigato i funzionari della sanità lucana a pilotare i concorsi e le nomine in modo da favorire candidati a lui graditi. Già il reato, una specie di istigazione ad associazione per delinquere, concretizzata in “concorso morale” e “dolo eventuale” è piuttosto stravagante. La Cassazione infatti osserva che il tribunale del riesame “non ha individuato elementi indiziari dai quali desumere che Pittella abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso nei coindagati”. Non solo non ci sono prove, ma neppure “elementi indiziari”. Per quel che riguarda specificamente le condizioni necessarie per emettere ordinanze di misure cautelari, si osserva che il pericolo di inquinamento delle prove non è motivato e che il pericolo di reiterazione del reato, attribuito dal riesame alla possibilità che in futuro Pittella ottenga altri incarichi elettivi, la Cassazione sentenzia che non si può “ritenere adeguata una misura cautelare per comprimere l’esercizio del diritto costituzionale di elettorato passivo”.

 

In sostanza la Corte, che giudica l’impianto accusatorio effetto di una “valutazione monca e caratterizzata da affermazioni solo assertivamente probabilistiche”, cioè di un teorema politico, precisa che “la mera ‘raccomandazione’ o ‘segnalazione’ non costituisce una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante”.

 

Il dato rilevante della sentenza è il rifiuto di accettare la prassi secondo cui mentre i normali indagati sono innocenti fino a prova contraria, per i politici invece vale la presunzione di colpevolezza, secondo la sindrome Davigo, che, almeno alla suprema corte, non ha ancora assunto il valore di norma.

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