Una manifestante anti UberPop

Così la politica prova a salvare il giusto principio dietro a UberPop

Redazione
Salvare la sharing economy dalla mano giudiziaria, questo è quanto si dovrebbe puntare per superare la rigidità e la restrizione dell’offerta di taxi e Ncc. L'emendamento Boccadutri

Dopo la conferma del blocco del servizio UberPop in tutte le città italiane da parte del Tribunale di Milano il 10 luglio scorso, qualcosa si sta muovendo alla Camera per risolvere la questione, per riattivare un servizio diffuso in tutto il mondo che permette a qualsiasi privato di fare l’autista non professionista. Salvare la sharing economy dalla mano giudiziaria, questo è quanto si dovrebbe puntare per superare la rigidità e la restrizione dell’offerta di taxi e Ncc che al momento il nostro paese si trova ad affrontare, come segnalato dall'Antitrust nella sua segnalazione annuale al parlamento. E così Sergio Boccadutri, coordinatore dell’Area Innovazione del Pd, ha deciso di inserire nel Ddl Concorrenza, ora al vaglio di Montecitorio, un emendamento che punta a superare il vuoto legislativo a proposito dei servizi tecnologici per la mobilità, ossia quelle app come Uber che permettono di ampliare un'offerta di trasporto automobilistico sinora monopolizzata da taxi e Ncc.

 

L'obiettivo dell'emendamento è quello di dare delle regole precise al settore in modo da poter legalizzare de facto quelle "imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale".

 

La politica cerca quindi di legiferare in un terreno ancora non normato, nato e diffusosi per sopperire a una mancanza di servizi del mercato tradizionale e che proprio per questo ha creato polemiche e ritorsioni da parte delle classi lavorative che hanno agito in un sostanziale regime di monopolio. L'idea di Boccadutri è quella di prevedere alcuni requisiti alle aziende (assicurazione per responsabilità civile, verifica dell’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente ecc.) e agli autisti (patente da almeno tre anni, certificato di idoneità psico-fisica, auto immatricolata da non più̀ di dieci anni, tetto massimo di mille ore all’anno ecc.) per garantire la sicurezza e la conformità alle norme a cui devono sottostare tutti gli altri mezzi di trasporto non di linea.

 

 

Ecco il testo dell'emedamento Articolo 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità) al Ddl Concorrenza AC 3098:

1.Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
 
“Articolo 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)”
 
Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
 
Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
 
Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
 
Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
 
Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, in possesso dei requisiti di cui al comma 7, che svolgono servizi di trasporto in maniera occasionale e comunque per un massimo di mille ore annue.
 
Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
c) verificano su segnalazione l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;
f) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;
g) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
 
Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
a) possedere la patente da almeno tre anni;
b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più̀ di dieci anni.
 
Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3”.
 
Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo l’articolo 25-ter è aggiunto il seguente:
“Articolo 25-quater (Ritenuta sulle transazioni effettuate per il tramite delle imprese fornitrici STM – Servizi Tecnologici per la mobilità)”
I soggetti indicati all’articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n.21, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di sostituto d’imposta delle persone fisiche o  dell’imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche dovuta dai percipienti. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della transazione fra conducenti e passeggeri interessati.

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