Monica Cirinnà festeggia l'approvazione del ddl sulle unioni civili (foto LaPresse)

Chiunque sarà sindaco avrà un problema chiamato legge Cirinnà

Alfredo Mantovano
Ogni sindaco potrebbe sollevare la questione politica e istituzionale della mancanza nella legge della previsione dell’obiezione, scegliendo di non delegare un funzionario comunale e rifiutando la ricezione delle dichiarazioni finalizzate alla costituzione dell’unione civile. La legge è in vigore dal 5 giugno.

Che cosa accadrà nelle prossime ore – la legge n.76/2016, la c.d. Cirinnà è entrata in vigore il 5 giugno – quando un sindaco riterrà che il regime dell’unione civile disciplinato da quelle norme corrisponde al regime dell’unione fra un uomo e una donna fondato sul matrimonio? Può astenersi dal celebrare il rito di avvio dell’unione civile previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo unico della legge? E come dovrà regolarsi per la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio same sex contratto all’estero, cui sarebbe tenuto dal comma 28? è proprio indispensabile che lui sia la prima figura di riferimento per l’attuazione della legge? In corrispondenza della operatività dell’articolato, il Centro studi Livatino pone la questione con un lungo e motivato documento, in larga parte redatto dal cons. Giacomo Rocchi, giudice in Cassazione. E’ lo stesso gruppo di giuristi che in febbraio ha raccolto 600 firme fra giudici (anche costituzionali emeriti), docenti di materie giuridiche e avvocati in calce a un appello critico verso la legge, e che un mese fa, prima del voto definitivo alla Camera, ha inviato a tutti i deputati e al Capo dello Stato una memoria sui profili di illegittimità costituzionale e di intrinseca incoerenza delle nuove disposizioni.

 

La questione dell’obiezione sorge perché, a differenza di quanto avviene per altre leggi che esigono comportamenti eticamente controversi, nella Cirinnà manca qualsiasi esplicito riferimento in tal senso. Il che non lascia tranquilli; basta ricordare quanto accaduto col “caso Ladele”. Lillian Ladele lavorava al London Borough of Islington, addetta alla iscrizione di nascite, morti e matrimoni; dopo l’approvazione del Civil Partnership Act nel 2004 (quindi non una legge sul matrimonio same sex, bensì sulle unioni civili, simile a quella italiana), l’ufficio al quale lei apparteneva doveva registrare pure le unioni civili. Lilian sollevò obiezione di coscienza, sostenendo che in base alle sue convinzioni religiose non era tenuta a officiare la cerimonia di costituzione dell’unione, e per questo fu licenziata. In primo grado, l’Employment Tribunal ravvisò la discriminazione e dispose la riassunzione; l’Employment Appeals Tribunal ribaltò la prima pronuncia, dando torto alla funzionaria. Proposto ricorso alla Corte EDU, il ricorso è stato respinto con decisione definitiva del 27 maggio 2013: nel confermare il licenziamento, la CEDU ha escluso la lesione di diritti con la motivazione che nell’UK manca – come manca ora in Italia – una norma che autorizzi l’obiezione di coscienza.

 

Il contrasto in termini generali fra l’intimazione dello Stato a compiere un atto con minaccia di sanzione, e l’intimazione interiore della coscienza e la ragione a non compierlo, pena la perdita della propria dignità, può trovare una prima concreta soluzione: il Sindaco non è obbligato a celebrare quelle unioni, e può invece delegare altri soggetti. Pur essendo egli, nella duplice e concorrente qualità di ufficiale del governo e ufficiale dello stato civile, tenuto a ricevere le dichiarazioni delle persone dello stesso sesso che intendono costituire un’unione civile e a provvedere alla registrazione del relativo atto nell’archivio dello stato civile, l’esercizio di tale funzione è sicuramente delegabile ai dipendenti del Comune. La delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni dello stato civile, deve essere conferita con un suo provvedimento, può riguardare l’esercizio totale o parziale delle funzioni, ma il delegato a sua volta vi può rinunciare per gravi e comprovati motivi. Se si ragiona in termini stretti di obiezione di coscienza – cioè del rapporto fra la coscienza del singolo tenuto a un comportamento e l’ordinamento –, il sindaco può delegare l’esercizio della funzione ma non può bloccarne l’esercizio. La soluzione può apparire “minimale” e mancante di portata politica: ma essa rispetta la natura dell’obiezione di coscienza che – in prima battuta – è diretta a tutelare il singolo individuo nella scelta specifica che è chiamato a fare. Si può obiettare che il Sindaco che delega in qualche modo contribuisce a realizzare la celebrazione fra persone dello stesso sesso. Ma, per andare ai casi precedenti di riconoscimento del diritto nel nostro ordinamento, l’obiettore di coscienza al servizio militare si limitava a non prestare il servizio, non aveva alcun potere sul sistema dell’Esercito; l’obiettore di coscienza sanitario all’aborto si astiene dal compiere gli aborti (o dal vendere i farmaci abortivi), ma continua a lavorare in un sistema che gli aborti li esegue e i farmaci abortivi li vende.

 


I candidati sindaco di Roma in un confronto televisivo su Sky Tg24 (foto LaPresse)


 

Se però un sindaco intendesse andare oltre, e sollevare la questione politica e istituzionale della mancanza nella legge della previsione dell’obiezione, potrebbe scegliere di non delegare un funzionario comunale e rifiutare la ricezione delle dichiarazioni finalizzate alla costituzione dell’unione civile. Con due probabili conseguenze: o il prefetto adotta l’atto in via sostituiva, o gli interessati propongono un’azione giudiziaria, di fronte al Tar o al Tribunale ordinario. In quella sede il sindaco eccepirà l’incostituzionalità della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui non prevede l’obiezione di coscienza. Al di là degli effetti che avrebbe, la seconda opzione solleverebbe il caso e aprirebbe un dibattito politico sul diritto di rifiutare il compimento di atti contrari alla propria coscienza. Sempre che – e per completezza di quadro – il sindaco non vada ancora oltre, e ritenga che le funzioni attribuite al comune dalla legge n. 76 siano così incompatibili con la propria coscienza, da doversi dimettere: sostenendo che, come sindaco, egli in un modo o nell’altro contribuirà pur sempre a quelle funzioni. Entrambe le scelte – ulteriori alla semplice delega a un funzionario – non possono dirsi propriamente di obiezione di coscienza; si collocano nel campo delle iniziative politiche contro la legge. Da ultimo, se il sindaco volesse dare seguito alle tesi di chi ha marcato la differenza fra unioni civili e matrimonio, potrebbe distinguere fra il ricevimento della dichiarazione (nel primo caso) e la celebrazione (nel secondo), individuando luoghi fisici diversi per la “celebrazione” e per la “dichiarazione”, proprio al fine di valorizzare le differenze tra i due adempimenti. L’intero documento è consultabile sul sito www.centrostudilivatino.it.

 

Alfredo Mantovano è vicepresidente del Centro Studi Livatino

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