la sentenza

Caso Palamara, la Corte costituzionale: "La Camera non poteva negare uso delle intercettazioni di Ferri"

Redazione

Non serviva l'autorizzazione preventiva per l'utilizzo delle captazioni in cui il magistrato discuteva con consiglieri del Csm, il collega deputato Luca Lotti e Luca Palamara della nomina del procuratore di Roma. La sentenza della Consulta

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di Cosimo Ferri. Di conseguenza, ha annullato la deliberazione con cui, il 12 gennaio scorso, la Camera dei deputati ha negato alla sezione disciplinare del Csm l’autorizzazione all'utilizzo delle captazioni che hanno coinvolto Ferri, magistrato fuori ruolo, il quale per diversi anni ha svolto mandato parlamentare. Le intercettazioni si riferivano alla riunione all'hotel Champagne di Roma del 9 gennaio 2019 in cui il parlamentare discuteva con componenti togati del Csm, il collega deputato Luca Lotti e Luca Palamara della nomina del procuratore di Roma.

 

La Corte costituzionale ha stabilito che l’utilizzo delle intercettazioni non richiedesse, come invece sostenuto dalla Camera dei deputati, l’autorizzazione preventiva (a norma dell'articolo 4 della legge 140/2003), non risultando che l’attività di indagine “fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell'onorevole Ferri”. Per il fatto di aver negato l’autorizzazione sul presupposto dell'assenza di un’autorizzazione preventiva, in realtà non necessaria, senza invece pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione successiva (a norma dell'articolo 6 della legge 140/2003, la Camera dei deputati ha quindi, secondo la Consulta, “esercitato sì attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti”.

 

La Corte ha stabilito pertanto che “la richiesta di autorizzazione avanzata dalla sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata".

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