La differenza tra magistrati e legislatori

Redazione
Lo squilibrio di poteri dietro il caso della bambina con due madri a Milano

La Corte d’appello milanese ha ordinato la trascrizione “piena e legittimante” dell’adozione di una bambina da parte della compagna di sua madre, che l’aveva sposata in Spagna, dove il matrimonio è consentito anche a persone dello stesso sesso. Com’è noto proprio su questa questione, il diritto di un membro di una coppia omosessuale di adottare il figlio dell’altro membro è in corso una discussione parlamentare perché questo argomento è il più controverso della proposta di legge sulle unioni civili. Se se ne discute è perché l’attuale diritto di famiglia non contempla affatto questo diritto. Indipendentemente dal merito, quindi, la sentenza milanese rappresenta un atto sostanzialmente di tipo legislativo adottato da una corte giudiziaria. L’idea che viene propagandata è che, in assenza di norme (o meglio di norme gradite a una parte), la magistratura ha il diritto o addirittura il dovere di sostituirsi o di “anticipare” le decisioni del potere legislativo.

 

Qui si va assai al di là della più estensiva interpretazione dell’autonomia della magistratura, si inverte il principio costituzionale secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge. Ora a quanto pare i giudici, invece di applicare leggi esistenti, magari con interpretazioni “creative”, si arrogano il diritto di sostituirsi al legislatore. Indipendentemente da come la si pensi sulla possibilità delle coppie omosessuali di adottare bambini, è evidente che qui si oltrepassano tutti i limiti. Si tratta di un precedente non solo sbagliato ma anche pericoloso. Domani un altro collegio giudicante potrebbe legiferare in senso opposto a quello ritenuto ora “progressista” sempre con l’argomento specioso che manca una legislazione adeguata. La garanzia democratica fondamentale sta nel fatto che le leggi siano emanate dalla rappresentanza nazionale secondo le norme costituzionali.

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