Mater incerta est

Redazione
La sentenza sulla maternità surrogata e il cavillo che la rende lecita

    Deliberando su un caso di adozione di un neonato originato dalla pratica dell’utero in affitto, la Corte d’appello milanese ha emesso una sentenza complessa e sostanzialmente ambigua. La parte positiva consiste nel riconoscimento del fatto che è “irriducibile il contrasto tra la maternità surrogata e il principio di dignità personale della gestante con riferimento alla mercificazione del suo corpo se degradato a solo strumento di procreazione per contratto, che la obbliga a disporre del proprio corpo come mezzo per fini altrui e a consegnare il nato ai committenti”. Per questo la Corte ha rigettato la richiesta di considerare incostituzionale la proibizione della maternità surrogata, divieto che serve invece a “garantire la tutela di fondamentali diritti della donna, violata nella dignità” per una procreazione “attuata nella logica dello sfruttamento e commercializzazione del suo corpo”.
    Tutto benissimo, ma questi princìpi universali verrebbero messi in discussione e sostanzialmente dimenticati se si verificasse una specifica condizione: nella sentenza si legge che “potrebbe non ravvisarsi lesione della dignità della donna qualora le fosse consentito, con scelta libera e responsabile, di accedere a dare senso, in condizioni di consapevolezza, alla pratica ‘relazionale’ della gestazione per altri, in un contesto regolamentato in termini non riducibili alla logica di uno scambio mercantile”.

     

    Che cosa vuol dire? Che basterebbe riconoscere alla gestante il diritto di recedere dal contratto per annullare la lesione di dignità. Se la gestante avesse sempre il diritto al ripensamento questo cancellerebbe il carattere della pattuizione precedente? Si tratta di un cavillo (oltre che di un indebito intervento della magistratura nella legislazione da farsi, per di più contenuto in una sentenza) che permetterebbe in sostanza di salvarsi la coscienza, fingendo che con questo espediente venga meno il carattere fondamentale della sottomissione della gestante alle richieste dei committenti e dei pagatori del suo “servizio” e si ristabilisca una condizione di libertà e consapevolezza negata fin dall’origine del patto.