Roberto Calderoli e Giorgia Meloni (Ansa)

La riforma

Che cos'è l'autonomia differenziata e perché ci vorrà molto tempo prima che entri in vigore

Redazione

Dai tempi di approvazione alle materie che potranno essere affidate alle regioni: un vademecum per orientarsi sul testo approvato in Senato

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che detta disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, con 110 voti a favore, 64 contrari e tre astenuti. Il senso generale della riforma, che porta la firma del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, è quello di una riduzione drastica delle materie di competenza esclusiva dello stato, ma il livello di autonomia che ciascuna regione potrà chiedere in determinati ambiti sarà poi definito nei passaggi successivi dell'iter del provvedimento e dei suoi decreti attuativi. Un percorso che si preannuncia complesso e che potrebbe durare fino al 2026 prima che la riforma veda effettivamente la luce. 

Le materie

Le materie, come si legge nel testo del ddl Calderoli, sono definite dall'articolo 116 della Costituzione (comma 3). L'elenco ne conta ventitré: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; l'organizzazione della giustizia di pace; le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'iter

Il ddl approvato dal Senato dovrà ora passare all'esame della Camera, ma con il via libera di Palazzo Madama la sua attuazione sarà comunque subordinata alla definizione dei Lep, per i quali la legge di Bilancio ha istituito un'apposita Cabina di regia. Quest'ultima avrà il compito di esaminare le ventitré materie e decidere i livelli essenziali di prestazione (Lep) sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Comitato presediuto da Sabino Cassese. Il termine dei lavori, inizialmente fissato per la fine del 2023, è slittato al 2024 grazie alla proroga di un anno concessa dal decreto Milleproroghe. Ma sui tempi la questione si complica ulteriormente.

Il testo di legge votato dal Senato, infatti, prevede la possibilità di delegare la definizione dei Lep al governo tramite decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge. Ma comunque, calendario alla mano, se ne riparlerà tra almeno un anno. Solo una volta definiti i Lep, le Regioni potranno poi procedere con le loro intese, che presumibilmente richiederanno altro tempo prima di potersi dire concluse. L'autonomia sarà in vigore solo al termine di questo iter. 

Che cosa sono i Lep 

I Lep, ossia i livelli essenziali di prestazione, sono l'equivalente dei Lea (livelli essenzaili di assistenza) usati per la sanità. In sostanza, lo stato si occupa di stabilire degli standard che dovranno poi essere rispettati dalle singole regioni. Oltre alla sanità, verrebbero ora introdotti altri parametri, quali il trasporto pubblicoe la scuola; ma in generale, sarà appunto la Cabina di regia a fissare precisamente i metri di valutazione. Tra i punti più decisivi: il diritto alla mobilità, all’istruzione e al sostegno sociale per la dignità della persona. Su questo si stabiliranno i livelli qualitativi da rispettare.

Come si regola il rapporto tra stato e Regioni 

L’accordo con cui lo stato attribuisce funzioni di autonomia differenziata a una regione avrà una durata "non superiore a dieci anni". Al termine, l'intesa si rinnoverà automaticamente, salvo diversa richiesta dalla regione. Ma, si specifica, con le stesse modalità con cui viene realizzata "su iniziativa dello stato o della regione interessata, l’intesa può essere modificata". L'iter per l'intesa fra regione (anche a statuto speciale) e stato durerà almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni per l'esame delle Camere. Le discussioni per le intese però potranno iniziare solo dopo che i Lep saranno stabiliti dalla Cabina di regia.

La questione finanziaria

Come specifica l'articolo 8, dalla riforma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La priorità, come ha precisato anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, resta garantire l'invarianza finanziaria: le intese "non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle regioni". Per questo motivo, il finanziamento richiederà provvedimenti "coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio", dunque con tagli alla spesa pubblica o aumenti di entrate per non alterare i livelli prefissati dal Documento di economia e finanza. Al fine di evitare scostamenti da quanto stabilito in manovra, nell'ultima fase dell'esame al Senato, è stato precisato che le funzioni potranno essere trasferite alle Regioni sono una volta emanati i provvedimenti che stanzieranno le risorse necessarie "con riferimento all'intero territorio nazionale".

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