Matteo renzi (foto LaPresse)

Non è questione di tattica. Lo spacchettamento del referendum è insostenibile giuridicamente

Rocco Todero

La proposta degli “spacchettatori" non pare cogliere nel segno: sottostima le profonde differenze fra il referendum abrogativo e quello disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione. E poi: se una nuova assemblea costituente riscrivesse la Carta potremmo chiedere di sottoporla a referendum spacchettata?

Nell’ambito del dibattito sul referendum costituzionale che dovrebbe celebrarsi nel prossimo autunno il tema del cosiddetto “spacchettamento” è riuscito pian piano a farsi largo sino ad occupare uno spazio non indifferente.

 

Si tratta, come è noto, della proposta di sottoporre agli elettori al posto dell’unico quesito relativo alla approvazione o al diniego dell’intero progetto di revisione costituzionale (così come esitato dal Parlamento a seguito della complessa procedura di cui all’art. 138 Costituzione), almeno tre o quattro interrogativi riguardanti ciascuno una porzione della riforma stessa, cosicché i cittadini possano dare il loro assenso a quelle parti della revisione che condividono respingendo le altre.

 

L’intento (al netto di alcune strumentalizzazioni) è quello di attingere agli insegnamenti della Corte costituzionale in materia di referendum abrogativo, con particolare riguardo a quelli attraverso i quali la Consulta ha predicato nel corso degli anni la necessità di sottoporre al corpo elettorale quesiti referendari chiari ed omogenei che consentano di esercitare liberamente il diritto di voto su singole questioni senza costringere l’elettorato ad accettare o respingere in blocco proposte abrogative complesse ed eterogenee.

 

La proposta degli “spacchettatori" però non pare cogliere nel segno perché, a tacer d’altro, sottostima le profonde differenze che sussistono fra il referendum abrogativo di cui all’articolo 75 della Costituzione e quello disciplinato dall’articolo 138 della medesima Carta.

 

Se è vero infatti che la Costituzione consente l’esercizio diretto della sovranità popolare per il tramite della abrogazione delle leggi ordinarie approvate dal Parlamento senza alcun limite (se non quelli previsti per le materie elencate dall’art. 75 e per i provvedimenti costituzionalmente necessari), è altrettanto indubbio che la revisione costituzionale si sottrae al giudizio del corpo elettorale quante volte essa sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 

L’esercizio diretto della sovranità popolare in materia costituzionale è dunque solo eventuale perché recessivo al cospetto della decisione assunta dai due rami del Parlamento, cosicché esso non può che rimanere vincolato, quando ne è consentita la manifestazione, all’interno dei contenuti rassegnati dalle due camere nel progetto di revisione approvato.

 

Il corpo elettorale, infatti, non solo non ha disponibilità diretta e prevalente della materia costituzionale rispetto al Parlamento, ma non può nemmeno espungere dall’ordinamento costituzionale per via referendaria la revisione approvata dalle due camere (quale che sia la maggioranza utilizzata nell’ambito di quelle previste dal 138) a differenza di quanto può fare in ogni momento con le leggi ordinarie, anche con quelle approvate, per mera ipotesi di scuola, all’unanimità di deputati e senatori.

 

Tale ultima considerazione, in particolare, conferma che la materia costituzionale limita l’esercizio della sovranità popolare esclusivamente all’interno del perimetro delineato dalle decisioni del Parlamento. Pertanto la proposta di spacchettare il referendum non appare in sintonia con la Costituzione nella parte in cui essa assegna ai cittadini esclusivamente la funzione di controllori del contenuto della revisione costituzionale negandogli allo stesso tempo il potere di selezionare il merito della riforma che più gli aggrada.

 

La maggioranza degli studiosi, infatti, ha correttamente ritenuto come il referendum costituzionale non sia una fonte del diritto allo stessa stregua del referendum abrogativo poiché il primo si presenta come un atto di controllo da parte del corpo elettorale di una legge di per sé perfetta, sottoposta tuttavia ad una condizione meramente sospensiva dell’efficacia, voluta dalla Costituzione per tutelare le minoranze politiche che dovessero ritenere la revisione limitativa delle loro prerogative.

 

La ricostruzione trova conferma nella ratio dell’articolo 138 secondo la quale la revisione costituzionale più che essere confermata dalla maggioranza degli elettori non deve in realtà trovare opposizione in una quota così consistente di cittadini pari alla maggioranza dei volti validi, senza necessità di riscontro tuttavia in alcun quorum strutturale.

 

Ne discende che pretendere di applicare al referendum costituzionale i precetti estrapolati dalla Consulta per il referendum abrogativo significherebbe annullare le evidenti differenze in ordine alla natura giuridica e alla disciplina degli istituti previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

 

Un’ultima argomentazione per così dire provocatoria: se una nuova assemblea costituente riscrivesse la Costituzione potremmo chiedere di sottoporla a referendum spacchettata?