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L'intervento
Obiezioni del fronte del No alla riforma: respinte
Bastavano norme ordinarie? Se devi smantellare un modello radicato come il processo inquisitorio, la via maestra è la Costituzione
L’argomento forse più diffuso contro la riforma costituzionale è che essa avrebbe potuto conseguire i suoi obiettivi solo attraverso la legislazione ordinaria. Mi permetto di rispondere col mio percorso nelle istituzioni. Dal 1990 al 1994 ho avuto l’onore di collaborare alla Camera dei deputati col professor Augusto Barbera e già allora si avvertiva la necessità di interventi costituzionali per stabilizzare la riforma Vassalli e questo non per una concezione astratta delle fonti del diritto, ma per rispondere a un problema serissimo: il processo inquisitorio precedente, in vigore per tanti decenni, non era solo una legge ordinaria, modificata la quale, anche in più tappe, tutto poteva essere risolto. No, era molto di più, era un paradigma, un modello, profondamente interiorizzato. Era sì saltata già alla Costituente la sua forma più radicale, quella che sommava anche il governo ad accusatori e giudici grazie ai nuovi principi e poi al nuovo Csm, ma restava quella radice anti-pluralista che sommava comunque accusatori e giudici, quasi che fossero insieme l’incarnazione della moralità monopolizzata dallo Stato rispetto al male minore di riconoscere la difesa dei privati. Persino molti degli argomenti che rifiutano ancor oggi nel 2026 di considerare gli accusatori come una parte, quale effettivamente è secondo l’articolo 111 come riformato nel 1999, tradiscono la persistenza della mentalità del processo inquisitorio.
Come smantellare un paradigma così radicato da influenzare persino Cassazione e Corte costituzionale le cui sentenze, in nome della lotta emergenziale ai contropoteri malavitosi, finivano per giungere a conseguenze sproporzionate, per aggirare i nuovi necessari equilibri, in particolare sull’acquisizione delle prove, richiesti dal processo accusatorio? Per questa ragione in occasione dell’istituzione della prima Commissione parlamentare per le riforme successiva al nuovo Codice, quella De Mita-Iotti della legislatura 1992-1994, di cui Augusto Barbera era vicepresidente, il tema era pacificamente all’ordine del giorno: nessuno sosteneva che fosse sufficiente la normativa ordinaria. Detto più sinteticamente: se devi smantellare un modello radicato la via maestra è la Costituzione, peraltro partendo dalla strada che la Carta del 1948 aveva essa stessa tracciato con la settima disposizione transitoria che invitava a riscrivere quanto prima le norme sull’ordinamento giudiziario per renderlo coerente ai nuovi principi, personalisti e pluralisti, della Costituzione. E infatti il tema tornò subito all’attenzione della successiva Commissione, quella D’Alema, del 1997-1998. E fu affrontato da una larghissima maggioranza di centrodestra e centrosinistra con la riforma del 1999 dell’art. 111 Cost.
La seconda critica che vorrei affrontare è opposta alla prima, anche se proposta dalle stesse persone. Non riuscendo a trovare aspetti realmente preoccupanti nel testo si accendono i riflettori sui pericoli che deriverebbero dal varo necessario, nei dodici mesi successivi, delle norme di attuazione grazie alle quali la attuale maggioranza potrebbe approvare chissà quale nefandezza. Quelle che nella critica precedente erano la soluzione, le norme ordinarie, ora diventano invece il problema. In particolare esse potrebbero dar vita a una specie di avanguardia leninista in grado di prendere il potere nei tre nuovi organi (i due Csm e l’Alta corte disciplinare) subordinando la giustizia ai governanti pro tempore. Posto che già dire questo significa essere ben poco fiduciosi sulle proprie possibilità di vincere le elezioni pochi mesi dopo perché i governanti pro tempore potrebbero anche essere espressione dei partiti che si oppongono alla riforma in seguito a una possibile alternanza, questa lettura appare particolarmente ardita. E’ vero che nel 1917 i bolscevichi prevalsero pur essendo una minoranza, però obiettivamente risulta difficile pensare che un quinto dei componenti dell’Alta corte possa prevalere sugli altri quattro quinti e un terzo dei Csm sugli altri due terzi. Si replica: ma i magistrati sarebbero scelti da un sorteggio su base molto ampia e i componenti del Parlamento da una lista più ristretta espressione della sola maggioranza. Quanto ai primi si sottovaluta lo spirito di corpo che ha comunque la magistratura, al di là delle linee divisorie tra le correnti, che sarebbero (ci si augura) ridimensionate. Quanto ai secondi è piuttosto strano che si possa pensare che organi di garanzia possano legittimamente essere espressione della sola maggioranza. Non a caso la legge sul Csm ha previsto i tre quinti perché la scelta di un quorum rafforzato era costituzionalmente necessaria. Se fosse stato possibile adottare una maggioranza semplice e l’obiettivo fosse stato quello di controllare la magistratura allora sarebbe stata inutile questa riforma costituzionale e sarebbe bastato modificare la legge ordinaria sul Csm. Quelli che sembrano aver capito meglio la questione della fase transitoria sembrano i gesuiti della Civiltà Cattolica che hanno opportunamente segnalato come a fronte di qualsiasi tentativo di varare disposizioni manifestamente incostituzionali sarà a monte il Presidente della Repubblica, col suo potere di autorizzazione alla presentazione stessa dei disegni di legge e a monte la sua capacità di moral suasion, mentre resterebbe comunque a valle il giudizio della Corte costituzionale. Detto tutto questo, la maggioranza attuale farebbe comunque bene a precisare solennemente in questi giorni quanto già accennato da alcuni interventi del sottosegretario Mantovano, ossia che il quorum di tre quinti sarà riconfermato nella normativa di attuazione.
La terza questione è la rimozione totale o parziale dell’articolo 111 del 1999. Se vedete gli interventi più rilevanti del No i riferimenti all’articolo 111 sono assenti, marginali o comunque di tipo neutralizzante. In tutta l’enfasi che viene messa sulla ricerca della verità a cui è tenuto il pm, sulla ricerca di elementi anche a discarico, sui significati ambigui della c.d. “cultura della giurisdizione” (ma nel processo inquisitorio erano uniti in nome della cultura della punizione, siamo sicuri che non sia un lifting per restare lì?) salta il 111 e la sua definizione di “parti” che esso riserva ad accusa e difesa, rispetto a cui il giudice ha da essere terzo e imparziale. Per quanto si possa giocare sulle differenze di aggettivi (evitateci però l’ossimoro del pm “parte imparziale” perché a tutto c’è un limite) quel sostantivo che accomuna accusa e difesa non si può ignorare. Il sostantivo viene prima degli aggettivi. Nel 111 ci sono anche per il giudice gli aggettivi terzo e imparziale. Ora, tornando ai profili personali, ho avuto anche l’onore di collaborare col deputato Antonio Soda (democratici di sinistra), che era stato prima magistrato e poi avvocato, il quale fu relatore alla Camera del 111 e che è prematuramente scomparso. Il testo proveniva dal Senato, relatori i senatori Salvi (Ds) e Pera (Forza Italia), riprendeva solo una parte dei lavori della Commissione D’Alema, quella dei principi fino all’acquisizione delle prove in contraddittorio, in risposta a una sentenza non felice della Corte costituzionale che si muoveva ancora dentro il paradigma del modello inquisitorio. Soda doveva far da regista dell’approvazione senza modifiche del testo al Senato perché quello era l’accordo politico possibile in quella fase, stante la polemica molto dura tra i pm di Milano e il leader dell’opposizione Berlusconi. Con assoluta trasparenza, che si ricava anche dai brevi lavori preparatori, Soda segnala la positività della riforma ma anche la sua parzialità, che avrebbe comportato riforme successive. In particolare Soda insisteva in pubblico e in privato sull’importanza dell’aggettivo “terzo” che non era né una ripetizione di “imparziale” né costituiva un’endiadi con esso, “terzo” si riferiva all’ordinamento ed era in particolare la breccia verso il superamento del Csm unico. Quella istituzione aveva segnato l’affermazione della separazione tra i poteri, tra politica e giustizia, ma non ancora quella del pluralismo dentro l’ordine giudiziario perché accomunava innaturalmente giudici e accusatori.
La quarta questione è appunto quella della identificazione precisa di cosa sia precisamente la separazione tra le carriere, ossia il pluralismo dentro l’ordine giudiziario che è la premessa per un vero equilibrio. La separazione non è il divieto di passare da una carriera all’altra, da una casella all’altra, che è questione di opportunità rinviata alle leggi ordinarie, ma è la separazione dell’organo che governa le carriere. Nel momento in cui il giudice decide di dire no a un pm, soprattutto nelle più delicate fasi preliminari, ad esempio nei rinvii a giudizio, deve essere assolutamente libero da possibili conseguenze negative sulla sua carriera legate ad un organo di governo di cui facciano parte anche i pm e, soprattutto, di ciò deve sentirsi certo il cittadino che gli siede davanti. Non discutiamo di caselle tra cui spostarsi, ma della piena libertà del giudice.
La quinta questione è quella della distanza tecnica tra questa proposta costituzionale e le elaborazioni della sinistra di ieri. Un tema che viene posto in particolare a noi di Libertà Eguale-Sinistra del Sì che ci siamo assunti l’onere di far valere una coerenza di fondo contro le più facili logiche di appartenenza e di convenienza. Si dice: ma l’eredità di cui parlate, a cui vi sentite legati, si concretizzava in proposte molto diverse, in alcuni casi, ad esempio la mozione Martina del congresso Pd del 2019, generiche, forse riferita solo a leggi ordinarie, e anche quelle costituzionali non erano identiche, c’erano differenze in quelle relative alla Corte disciplinare e anche il Csm unico si poteva superare in modi diversi, anche con due sezioni separate che solo in qualche caso si sarebbero potute riunire insieme. In parte questa critica è infondata: ad esempio la mozione Martina del 2019 interveniva quando il dibattito, in coerenza con la parzialità del 111, era anche sulla revisione costituzionale, dal momento che ci si confrontava con la proposta costituzionale delle Camere penali incardinata in Commissione alla Camera. Anche però nella parte parzialmente fondata, quelle le differenze tecniche, l’argomento non convince. Come si fa a dire di essere più vicini allo status quo che sarebbe confermato dal No rispetto a riforme che conseguono comunque l’obiettivo di realizzare una Corte disciplinare e che superano il Csm unico? E’ un gioco retorico che non persuade, esattamente come non persuade il tentativo di negare il sostantivo parte (per i pm), giocando sugli aggettivi. E’ un modo di guardare ai più minuti dettagli della ruota senza rendersi conto che anche questa ruota è in grado di essere montata sulla macchina rinnovata che, da sinistra, abbiamo voluto da decenni.
Stefano Ceccanti
costituzionalista, ex parlamentare Pd