Foto Lapresse
L'intervento
Essere di parte in modo imparziale: l'ossimoro infranto del pm
Nel cuore della riforma. Se nell’assetto attuale l’equilibrio si è incrinato, quell’assetto non può restare intatto
Essere di parte in modo imparziale, cose che capitano al pubblico ministero. Sembra quasi un ossimoro da manuale di retorica, una specie di “ghiaccio bollente” in toga, eppure il nostro sistema lo ha concepito davvero così: una parte che accusa, ma che non deve voler vincere, che sostiene una tesi, ma non può affezionarsene; che entra in aula con l’imputazione, ma deve essere pronta a lasciarla cadere; insomma, se proprio deve essere di parte, almeno deve farlo con disciplina costituzionale.
I Padri costituenti gli hanno costruito attorno una cornice piuttosto severa. L’art. 104 lo colloca nell’ordine giudiziario, autonomo e indipendente (niente telefono rosso con il governo). L’art. 112 gli impone di esercitare l’azione penale: niente simpatie o antipatie selettive; se c’è una notizia di reato, si procede, chiunque sia l’autore (non è un menù à la carte). Il codice di procedura penale completa l’opera con un tocco quasi pedagogico. L’art. 358 c.p.p. gli ricorda che deve cercare anche ciò che scagiona l’indagato, non solo le prove che lo incastrano, ma anche quelle che lo “disincastrano”. L’art. 326 c.p.p. orienta le indagini a verificare se l’accusa sia sostenibile in giudizio (non se sia suggestiva in conferenza stampa) e, se non è sostenibile, gli artt. 408 e 425 c.p.p. gli impongono di chiedere l’archiviazione o il proscioglimento.
La dottrina ha chiamato tutto questo “parte imparziale”. Non terzo – quello è il giudice – ma una parte vera che però deve ricordarsi continuamente di non essere un avvocato d’assalto. Ma un ossimoro non ha vita facile: vive finché le due parole che lo compongono restano in equilibrio. Se una prende più spazio, l’espressione continua a circolare, ma non descrive più con la stessa precisione ciò che dovrebbe. E’ quello che accade quando l’avvio di un’indagine è accompagnato da una narrazione pubblica assertiva prima della verifica dibattimentale: l’impatto reputazionale e politico si produce immediatamente, mentre l’esito giudiziario arriva dopo.
E’ accaduto, ad esempio, per un ex sindaco della Capitale, condannato nei primi gradi e poi assolto definitivamente; o per una sindaca della stessa città, la cui iscrizione nel registro degli indagati ebbe immediata risonanza nazionale; o in una grande inchiesta romana inizialmente qualificata come sistema mafioso e successivamente ricondotta dalla Cassazione a una diversa qualificazione giuridica.
La custodia cautelare incide subito sulla sfera pubblica e non esistono correttivi altrettanto tempestivi quando l’esito è diverso. E’ accaduto a un sindaco lombardo arrestato nel 2016 e assolto sei anni dopo “perché il fatto non sussiste”; ed è accaduto a un sindaco calabrese sottoposto a misure cautelari con forte esposizione iniziale e poi destinatario di un radicale ridimensionamento dell’impianto accusatorio in appello.
Se il pubblico ministero occupa il centro della scena anche fuori dall’aula e le indagini diventano un racconto pubblico che resiste ostinatamente fino a quando non arriva la ormai tardiva smentita, la parola “parte” si dilata e l’“imparziale” si restringe.
Non sono mancati tentativi di rigenerare l’ossimoro. La riforma Cartabia, ad esempio, ha modificato la regola sull’archiviazione (art. 408 c.p.p.): il pubblico ministero non deve esercitare l’azione penale nei casi dubbi, ma fermarsi quando ritiene che non vi sia una concreta e seria possibilità di condanna. Il processo, insomma, non è il luogo in cui si prova a vedere se l’accusa regge; deve essere avviato solo quando vi sono basi solide per sostenerla fino alla fine, e il pubblico ministero ha l’obbligo di fare tutto il possibile per evitarlo, comprese le indagini a favore dell’indagato. Tuttavia, la violazione di tale obbligo non comporta alcuna sanzione processuale. Ne consegue, con un filo di disincanto, che l’ossimoro ha cambiato funzione: non rappresenta più un equilibrio effettivo tra l’essere “parte” e l’essere “imparziale”, ma sopravvive come richiamo normativo, un promemoria di ciò che il pubblico ministero dovrebbe essere, senza che la sua inosservanza produca conseguenze, salvo l’eventuale responsabilità disciplinare.
L’unica speranza di salvare l’ossimoro in decadenza, secondo i sostenitori del No al referendum, è evitare la separazione delle carriere. La via maestra, a loro avviso, sarebbe mantenere il pubblico ministero nello stesso contesto organizzativo della magistratura giudicante, perché lì si respirerebbe quella cultura della giurisdizione capace di restituirgli l’imparzialità smarrita. Non è cambiando palazzo che si modificano i criteri concreti di esercizio dell’azione penale. Anzi, la distinzione strutturale rischierebbe di consolidare l’identità di parte del pubblico ministero, lasciato a se stesso e privo di quel contatto ordinamentale con il giudice che, secondo questa impostazione, ne tempera l’inclinazione accusatoria. La separazione renderebbe così più netta e istituzionalmente coerente un’immagine già oggetto di critica.
Si sostiene tuttavia, in senso opposto, che proprio la permanenza di giudici e pubblici ministeri nello stesso contesto ordinamentale possa rendere più difficile una revisione incisiva delle prassi operative. Se controllo disciplinare, valutazioni di professionalità e progressioni di carriera restano interni a un unico circuito professionale, il sistema tende più facilmente a soluzioni conservative. L’inerzia istituzionale non è necessariamente malafede; è una forza silenziosa che preserva gli equilibri esistenti.
L’ossimoro non si ristabilisce per dichiarazione di principio né per virtù taumaturgiche, ma la separazione delle carriere, senza incidere sui meccanismi di controllo e sui criteri di valutazione, rischia di restare un intervento formale. La separazione delle carriere, da sola, verosimilmente non basta; ma se l’equilibrio si è incrinato dentro l’assetto attuale, è difficile sostenere che quell’assetto possa restare intatto.
Rodrigo Merlo
già procuratore aggiunto a Firenze