Ansa

un saggio

Lode a una riforma della giustizia di civiltà

Piero Tony

La separazione delle carriere è il primo passo per risolvere la vergogna del circo mediatico e le lentezze della giustizia. Le ragioni di fatto del Sì, con un articolo del codice di procedura penale come prova, e quelle pseudopolitiche del No. Il saggio di un ex magistrato

C’è un limite oltre il quale sopportazione e silenzio cessano di essere virtù”, pare abbia detto Socrate. Negli ultimi giorni codesto detto mi è tornato in mente un paio di volte. La prima volta, a dir il vero, per qualcosa fuori tema o, meglio, che c’entra poco con il tema della riforma che mi sono preposto di trattare ma attiene comunque, anch’essa, a princìpi di civiltà e giustizia. Si riferisce al fatto che, sebbene ormai da tempo si sia perso il diritto di vivere più o meno tranquillamente – all’aperto o nella propria casa fa lo stesso; due passi serali in centro, poi, è da incoscienti – nel nostro paese proprio nessuno osa pronunciare alcune terribili parole come “pericolosità sociale” e “misura di sicurezza provvisoria”, che il codice di rito prevede all’articolo 312. Né osa dire a voce alta una cosa secondo noi lapalissiana, ossia che la pena, se non è pronta ed effettiva, non è pena e che comunque essa, oltre che naturalmente costituzionalmente democratica e tendenzialmente rieducativa, non può non essere in qualche modo sensibilmente afflittiva. Lo pensiamo da sempre e così la pensano quasi tutti: quasi tutti quelli che sopportano in silenzio e che… guardandosi attorno con sospetto, come stamani ha fatto anche il mio vecchio e un po’ vigliacco amico Peppiniello, giurista insigne… te lo sussurrano all’orecchio. Afflittiva come? Basterebbe studiare e trovare un accordo, nel rispetto dei diritti fondamentali della collettività.
E la seconda volta? Questa non è fuori tema ma entra nello specifico della riforma; si riferisce a quando mi sono improvvisamente reso conto – proprio come Paolo sulla via di Damasco – del silenzio mortale che grava sull’articolo 358! Io risulto essere tra i fondatori del comitato del Sì Separa, sono stato magistrato – sia requirente che giudicante – per oltre 45 anni nonché scrittore e conferenziere, auspicante almeno dal 1989 la separazione delle carriere e il sorteggio dei togati per la composizione del Csm. Ho seguito ogni dibattito, conferenza e pubblicazione che in qualsiasi modo potesse avere attinenza con codesto tema della riforma dei codici Rocco e Vassalli; insomma, ho sentito tutto quello che, da una parte e dall’altra, si è potuto dire e scrivere a tal proposito: però dell’articolo 358 neanche l’ombra!

 


Però… a parte la sorpresa per l’immediatezza con cui si sono formati gli schieramenti del Sì e del No e un sentimento di pena per come la polemica sia quasi subito scivolata dal piano giudiziario a quello politico – pardon, pseudopolitico – e dal dialogo all’insulto; oltre le previsioni, a dir il vero, almeno le mie, visto che la riforma sicuramente non è di destra o sinistra ma di civiltà. Infatti, come si fa a trascurare che la riforma sovverte finalmente il codice Rocco ereditato dal fascismo e, con la separazione delle carriere, conclude l’opera dei costituenti (sulle perplessità del guardasigilli Giuseppe Grassi e di Piero Calamandrei circa la carriera unica, si riservarono di decidere in occasione del previsto rinnovo dell’ordinamento giudiziario) e del socialista Vassalli, eroe della Resistenza? Come si fa a non tener conto che – lo hanno ricordato anche recentemente – quella della separazione delle carriere è stata a lungo bandiera della sinistra, tanto che sulla separazione non hanno mai smesso di dichiararsi favorevoli autorevoli esponenti di sinistra, pensiamo come esempio a Stefano Esposito, Anna Concia e addirittura Augusto Barbera, già presidente della Corte costituzionale; Giovanni Pellegrino, già presidente della Commissione sul terrorismo in Italia; e Massimo D’Alema nella sua Bicamerale? Utinam, ossia volesse il cielo che i politici e i magistrati – tutti, intendo, di entrambi gli schieramenti – imparassero sia a controllare quelli che sono nient’altro che istinti tribali, sia a fare vera politica, ossia equo buon governo degli interessi pubblici! Sarebbe tutto più facile! Perché parliamo di una riforma che è un semplice e doveroso richiamo alla legalità e al rispetto: è vero, gli errori fanno parte della vita, anche quelli giudiziari, ma sono imperdonabili quando sono l’annoso prodotto di smaccate violazioni di legge. Mi spiego meglio. Costringere un imputato a subire un contraddittorio sbilenco e dunque per lui rischioso – perché impari, come quello che nelle aule giudiziarie c’è tutti i giorni e che la riforma ha voluto correggere separando le carriere – è violenza nei confronti dell’art. 111 della Costituzione. Cosa dire poi del circo mediatico che massacra persone prima di qualsiasi sentenza? Basta ricordare che passare o ricevere veline è contro legge… visto che la legge lo vieta, eppure si continua a farlo… alla faccia del pensiero di Socrate! E cosa dire delle nomine a pacchetto, o delle indulgenze disciplinari nei confronti dei responsabili di fascicoli che, mentre gli interessati si consumano d’ansia nell’attesa del verdetto, ammuffiscono per anni negli armadi? O delle disinvolture investigative che qualche volta rasentano la frode processuale omissiva? Controllare per credere, quasi tutto frutto di criteri di appartenenza correntizia! Ecco perché la riforma non può non rappresentare che un invito a quella intransigenza ricca di rispetto che Calamandrei, criticando rassegnazione e pigrizia morale, raccomandava ai magistrati.

 


Però, a parte la sorpresa, si diceva, mi ha colpito – anche il mio vecchio amico Peppiniello, insigne giurista, si è irritato molto – che, a meno che non mi sia distratto in misura inescusabile e preoccupante, ho sentito dire di tutto ma mai un cenno, nemmeno sussurrato, a quell’articolo 358 del vigente codice di procedura penale che, chiave di volta e di lettura dell’assetto giudiziario del nostro paese, da solo potrebbe costituire la prova del nove e tagliare la testa… non solo al toro ma a qualsiasi sospetto di volontà illiberale da parte dei riformatori e dunque a ogni polemica. Silenzio, eppure l’articolo 358 è noto come uno dei cardini di giustizia. Mai sentito parlare, né da una parte né dall’altra, di quale sorte o rischio la riforma potrebbe comportare per codesto articolo 358 in cui il legislatore, nel passare in rassegna tutte le attività demandate al pubblico ministero, come è noto precisò nel 1989, con l’orgoglio di chi consacra e sigilla l’appartenenza del requirente alla giurisdizione, che il pubblico ministero “svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Con orgoglio perché non può che essere così per una norma di suprema e rara civiltà che tutto il mondo – a parte l’estemporaneità di un paio di cattedratici che auspicano una dialettica dibattimentale simile a una partita di pelota e il pm di udienza come silente muro di sponda – in una parte ci invidia… e nell’altra dovrebbe invidiarci: non è quisquilia, infatti, che anche per i magistrati requirenti, nel nostro sistema, già da decenni terzietà e falsificazionismo e verifica controfattuale sono… o dovrebbero essere… di casa e d’obbligo. Con la conseguenza che, anche se il pm, titolare dell’interesse punitivo dello Stato, a seguito della riforma dovesse trasformarsi in un mostro – ipotesi di terzo tipo o, meglio, dell’irrealtà – come quelli del No declamano e dicono di temere, cioè in un superpoliziotto ipertrofico, severo, arcigno e troppo potente, implacabile alla Javert oppure ottuso alla Callaghan, grazie a codesto benedetto articolo 358 mai però potrebbe dimenticare ed omettere di essere, sia nelle indagini (art. 109 Cost.: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”) che nel contraddittorio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, parte pubblica venata di giurisdizione e non parte privata quale è invece la difesa. Parte pubblica? Con quale conseguenza? Ovvia: che mentre da un lato l’avvocato difensore, quale parte privata, dovrà sempre e comunque concludere per il proscioglimento, anche se convintissimo della responsabilità del suo assistito, dall’altro lato il suo contraddittore, pubblico e dunque vincolato al perseguimento del bene comune e al peso delle prove acquisite, dopo aver esercitato l’azione penale secondo quanto lo obbliga l’articolo 112 della Costituzione, sarà libero di concludere in un senso o nell’altro, ma solo dopo aver fatto i conti con l’acquisito compendio probatorio.

 


Di tutto ciò, si ripete, non si è mai sentito parlare nonostante le polemiche, spesso roventi, tra quelli del Sì e quelli del No. Perché? Forse si ritiene che sia materia ormai caduta in desuetudine o destinata ad essere riformata? Torto marcio! La legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025 – madre della separazione delle carriere e delle conseguenti polemiche tra Sì e No – neppure sfiora codesto sacrosanto articolo 358 del codice di rito e dunque, considerate le modifiche apportate agli articoli 102 e 104 della Costituzione, reverente ne conferma e rafforza la ratio giurisdizionale proprio non nominandolo. Eppure ricordare codesta norma cardine – lasciata viva e vegeta dalla riforma, lo si ripete a scanso di equivoci – che per il pubblico ministero rappresenta onere operativo e vincolo perentorio, sigillato quanto a stigma di giurisdizione libera da qualsiasi condizionamento, servirebbe eccome al comitato del Sì, per chiudere la bocca – una volta per tutte – agli stornellatori del piano diabolico di asservimento del pm; servirebbe anche per fare buon viso al cattivo gioco che su pannelli e megaposter quelli del No stanno perpetrando. E paradossalmente servirebbe anche al comitato del No, che potrebbe evitare le quotidiane figuracce causate da monotematiche cantilene su di una astuta e perfida riforma, che sarebbe stata organizzata al malo scopo di soggiogare la magistratura; un po’ non si sa perché e come e soprattutto quando (speriamo non dimentichino che la separazione delle carriere era già più che implicita nel novembre 1999, quando venne riformulato l’art. 111 della Costituzione) e un po’ confidando in una strisciante eterogenesi dei fini. Riforma codesta – hanno polemizzato poco tempo fa in crescendo – figlia non della Resistenza come fu per la Costituzione ma della “legge della giungla” che trionferebbe nell’era attuale. Riforma – questo forse è il colmo – che con le sue critiche avvelenerebbe i pozzi, impedendo all’attuale fattivo sistema di giustizia di operare ne cives ad arma veniant… guarda un po’, proprio la stessa preoccupazione che ha mosso da sempre quelli del Sì di fronte alle latitanze giudiziarie! Non solo: figlia della legge della giungla ma anche figlia di Licio Gelli, da sempre paladino delle carriere separate; a tale ultimo proposito, ammetto fin d’ora l’eventuale addebito: essendo io goloso di tartàre ovvero carne battuta, confesso che continuerei a divorarla anche se, approfondendo la di lui storia, scoprissero affinità indizianti.
A questo punto non è possibile non chiedere: ma perché non lo spiegate chiaramente alla gente? Forse perché non si può controbattere ai sospetti scemi che non hanno mamma, come diceva vostra nonna? Perché non lo dite che la riforma Nordio è l’unico modo per restituire serietà, almeno un minimo, alla nostra amata e da mezzo mondo vituperata giustizia? Oppure siete davvero convinti che la giustizia funzioni e debba continuare a funzionare, così com’è, per qualche altra generazione, ossia con ritardi tali da costituire sostanziale denegazione di giudizio, con impietosi sputtanamenti mediatici, con tre ingiuste detenzioni al giorno oltre a tutto il resto? Chi vi ha parlato del malo scopo di mettere il pm sotto il tacco? Processo alle intenzioni oppure un sogno premonitore o forse il mago Zurlì? Soprattutto: da quali indizi l’avete capito? Da indizi logici perché quelli del No sono in parte di destra e dunque cattivi, infidi e inaffidabili? O da qualche intercettazione in carcere? Dalle dichiarazioni di qualche pentito? Forse l’avete letto ma non ricordate dove? Nei libri di storia a proposito del despota Giulio Cesare? Oppure solo mancanza di argomenti! Bah, restiamo senza parole. Dunque: ritornelli, immotivati come tutti i ritornelli e, per tabulas, senza capo né coda.

 


Che tra l’altro mostrano di voler dimenticare che la iurisdictio, funzione fondamentale di applicazione della norma al caso concreto, nel nostro paese non può essere esercitata dai magistrati che costituiscono l’ordine giudiziario se non con ruoli tra loro complementari – non solo di proposta e risposta – altrimenti il processo diventa ingiusto ma soprattutto non praticabile, essendo le rispettive aree di indipendenza del giudice e del pm, nel nostro sistema, tra di loro interconnesse come da pantografo o vasi comunicanti. Per queste ragioni, siccome alla sottomissione del pm conseguirebbe annichilimento del giudice e ludibrio della Costituzione, codesti ritornelli potrebbero non solo risultare nel tempo squalificanti (per i cantori, si intende) ma addirittura suscitare ingiustificato, pericoloso e imperdonabile allarme. Ritornelli, nient’altro che ritornelli. Ritornelli campati in aria, che mostrano o fingono di non avvedersi che l’art. 2 della legge di revisione costituzionale 2025, che secondo i critici del No avrebbe… attentato alla giustizia, precisa e così modifica il primo comma dell’art. 102 della Costituzione: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Che il successivo art. 3 della stessa legge costituzionale precisa e così modifica il primo comma dell’art. 104 della Costituzione: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Riassumo per i distratti! Pare dunque di solare evidenza, proprio grazie alla chiarezza sia della ratio che della lettera della predetta legge costituzionale, che l’ordine della magistratura, composto da tutti i magistrati sia giudicanti sia requirenti, secondo la riforma esercita – più chiaro di così non esiste in natura – la funzione giurisdizionale in modo autonomo e indipendente da ogni altro potere. E che infine, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, il menzionato articolo 358, epifania del debito di terzietà anche del requirente, è per fortuna ancora vivo, vegeto e inassoggettabile. Vivo e vegeto né più né meno di quando – lo scrivo non per vanto, almeno credo e spero, ma per dare compiutezza all’argomento – circa trent’anni fa, da pm, ritenni di dover chiedere, potei farlo e ottenni – pur rappresentando l’accusa – l’assoluzione di persona brutta, laida, cattiva e imputata di numerosi e terribili omicidi, nei cui confronti le prove mi erano parse assolutamente inesistenti. Potetti farlo e il tempo poi mi diede ragione.

 


Quelli del Sì credono – penso abbiano ragioni da vendere – che l’attuale sistema giustizia non riesca, così com’è, ad operare a vantaggio della collettività e che, in particolare, così com’è non funzioni e non abbia mai funzionato adeguatamente, quantomeno dall’entrata in vigore del codice Vassalli, e non possa funzionare senza la riforma di cui purtroppo si è costretti ancora a discutere, non bastando da solo – per quanto mi riguarda è importante sottolinearlo – il grande impegno e lavoro della stragrande maggioranza dei magistrati. Perché non è contestabile il fatto – lo si è detto e scritto mille volte – che il codice 1989, forse valido per i pragmatici paesi di common law, sia assolutamente incompatibile – a dir il vero già allora i soloni avrebbero dovuto prevederlo – con le fatali lentezze della nostra giustizia. Dove, se non bizantineggi, ti guardano con sospetto; dove, per stranota tradizione, spesso si riesce a iscrivere la notizia di reato solo dopo molti mesi, a rinviare a giudizio solo dopo anni dal fatto, a dibattere nel contraddittorio impari dopo qualche anno in più e dunque a calma ormai piatta, di poi – ma solo qualche volta – a sfornare un giudicato su qualcuno che non è più il deviante autore del crimine giudicato ma qualcos’altro; infine, e come non bastasse, a dimenticare per anni negli armadi il fascicolo dell’esecuzione, come purtroppo è accaduto. Dove l’imputato impugna la condanna anche se arrestato con le mani nel sacco – così contribuendo a ingolfare il sistema – perché conviene, in quanto, in ogni caso, esiste il divieto della reformatio in peius. Dove il pubblico ministero può indispettirsi per l’assoluzione dell’imputato, da lui a lungo indagato, e impugnare la sentenza anche più volte, insistendo per una sua condanna… al di là di ogni ragionevole dubbio.
Quelli del Sì ritengono che il sistema dell’estrazione a sorte dei componenti dei due Consigli superiori della magistratura, così come regolato dal riformato art. 104 della Costituzione, per un verso sia stato reso assolutamente necessario dalla spaventosa degenerazione delle correnti – Palamara non ha fatto altro che dettagliare male prassi notorie da sempre – dall’altro verso non sia criticabile più di tanto per una ritenuta eccentricità, visto che, come è stato ripetuto fino alla noia, da anni esso sistema di estrazione a sorte è già previsto per le Corti d’assise, i tribunali dei ministri e la Corte costituzionale integrata per giudicare il Presidente della Repubblica in stato d’accusa. Non appaiono molto diversi i motivi della riforma della giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati, attribuita con l’art. 4 della riforma ad una Alta Corte disciplinare, nel manifesto tentativo di porre un freno, con la sua composizione varia e sensibilmente esternalizzata, al notorio strapotere delle correnti perfino in questa materia. Memore dei racconti storici sulle riunioni carbonare, personalmente non so quanto potrà essere risolutiva la predetta estrazione a sorte; in ogni caso, ponti d’oro al lodevole tentativo. Quelli del Sì danno anche per scontato che la separazione delle carriere non risolverà da sola, quasi fosse bacchetta magica, la vergogna del circo mediatico o la lentezza da bradipo che angustiano il nostro paese da decenni (per codesti problemi occorreranno altri interventi specifici – come su questi fogli hanno e abbiamo già potuto scrivere più volte – partendo da aumento di tutto il personale e digitalizzazione efficiente), ma costituirà il primo grande ineludibile passo, quello che – opportuna la rilettura delle osservazioni di Calamandrei e Grassi sulla compromissoria formulazione degli articoli 101 e 107, ultimo comma, della Costituzione – sarebbe stato necessario fare quasi ottant’anni fa in sede costituente. Primo ineludibile passo, per il semplice fatto che la separazione delle carriere attiene a una impostazione delle basi che andava preparata decenni fa, a una predisposizione delle fondamenta che Giuliano Vassalli non riuscì a completare soprattutto per ragioni anagrafiche e la cui mancanza lo aveva sempre reso perplesso. Altrimenti lo avrebbe sicuramente fatto – Loris D’Ambrosio ebbe modo di precisarlo più volte – per non costringere il suo nuovo codice, di tendenza accusatoria, a destreggiarsi nel vecchio apparato, ansimando tra lentezze ed errori sulla pelle della gente. Primo passo, obbligato ex art. 111 Cost. dalla stessa architettura del giusto processo accusatorio, che evidentemente quelli del No – a meno che non covino di nascosto altri propositi, tipo abbandonare il rito accusatorio e tornare al codice Rocco o, chissà, quale altra diavoleria – vorrebbero rimandare tra qualche generazione… un po’ come il debito pubblico, dice un mio vecchio procuratore generale. 

 

Non sarà bacchetta magica quanto a lentezza e tritacarne massmediatici, ma la riforma Nordio avrà l’effetto memorabile e quasi subitaneo di recuperare la dialettica dibattimentale in pieno contraddittorio del giusto processo, finora troppo spesso pericolosamente sostituita – nella medesima posizione centrale – da mera lettura ed acquisizione di atti, come è noto non garantiti dalla presenza di un difensore in quanto di polizia giudiziaria. Finalmente, proprio come pretendono gli articoli 111 Cost. e 6, comma 1, CEDU, pm e difensore saranno parti in condizioni di parità in un giudizio pubblico, con il giudice terzo, imparziale, lontano in alto, da loro equidistante e soprattutto non contaminato da logiche di malintesa lealtà e bon ton tra colleghi. Sembra poco? Cosa direbbero le persone escusse in relazione all’omicidio di Marta Russo? Il medico Nicodemo P., assolto con formula piena pochi giorni fa, dopo tredici anni di spada di Damocle ed una vita a gambe all’aria, cosa pensa del ruolo di garanzia del suo gip? Lasciando da parte, a tal proposito, la facile ironia dei gentili signori del No sull’insignificanza – potremmo essere d’accordo – di un caffè preso assieme da gip e pm, davvero si vuol fingere di ignorare, come fanno i sempre gentili signori del No, che la colleganza – ossia, secondo tutti i dizionari, “il complesso dei rapporti tra colleghi” – per di più rimarcata dalla prossimità quotidiana negli uffici, finisce sempre con l’essere contesto pressoché domestico e soprattutto conosciuto, naturalmente estraneo agli sfortunati avvocati difensori, dove la comunicazione diventa naturale come tutti gli istinti e, per l’effetto, ostacola la condizione di parità che l’art. 111 pretende per un processo giusto? Comunicazione ovviamente non solo verbale ma, guarda caso, anche semiotica, con cinesica e prossemica che per così dire danzano tra loro. Contesto dove non c’è uno che non sia al corrente di come la pensa il pm che sta indagando sull’ultimo caso mediatizzato e il gip che di seguito dovrà decidere. E’ grave che da codesto rapporto di colleganza possano derivare anche in corso d’opera – come non di rado avviene – aggiustamenti del tiro, timori di sconfessare le aspettative di complesse indagini e così screditare il sistema, trattative più o meno negoziate (a tal proposito memorabili le dichiarazioni dell’unico e solito GIP scomodato per Mani Pulite) e spesso implicite, dimestichezze da coffee break, empatie, convivenze e confidenze d’ufficio… et cetera, cetera, cetera. Ora invece, grazie alla riforma, ci sarà dialettica piena e pubblica! Che è l’unico modo processuale – ci si rivolge soprattutto ai gentili signori del No – da sempre sperimentato e vincente per escutere, nel senso storico di scuotere l’albero degli indizi naturalmente, cioè per sfrondare l’armamentario probatorio offerto in giudizio di tutti gli artifizi, espedienti, malintesi, ostacoli frapposti, fake news e mettere così a nudo il nòcciolo delle cose. Questi i motivi per i quali gli argomenti del No appaiono incomprensibili, incondivisibili e, con tutto il rispetto, poco seri. La riforma intenderebbe indebolire il potere giudiziario e il suo organo di autogoverno per sottomettere la giustizia all’esecutivo, quando le norme riformatrici della legge costituzionale si incentrano invece – come è scritto a chiarissime lettere – su autonomia, indipendenza e funzione giurisdizionale condivisa tra tutti i magistrati. La riforma sarebbe una sorta di cospirazione di destra, volta a liberare sempre più esasperati politici dall’incubo dell’incriminazione e ad assecondarne l’impunità; incriminazione fondata o meno fa lo stesso, perché il problema sarebbe solo lo stress! Come se fosse stata decisa da Nordio e Meloni a tavolino, una volta entrati in carica, e non invece incalzata ed imposta da quelle sempre più gravi e intollerabili disfunzioni del sistema giustizia, probabilmente ormai cronicizzate, che purtroppo nel corso degli anni sono riuscite a far precipitare nel paese la fiducia nella giustizia, così compromettendo – il dirlo è terribile e doloroso – l’autorevolezza e la credibilità necessarie per l’accettazione di qualsiasi giudizio.

 


Da una parte, quella del Sì, fatti non più sopportabili hanno confermato – ci sono voluti quasi quarant’anni! – l’assoluta necessità di adeguare finalmente l’ordinamento, con la separazione delle carriere, al codice 1989. Dall’altra parte, quella del No, non vengono invece indicati fatti ma volano solo scuse, fole, chiacchiere e insinuazioni – come al solito usate per mancanza di meglio – elevate a critiche… su pannelli e megaposter. Appaiono come fole, codeste insinuazioni, perché indiscutibilmente contraddette da spirito e lettera della ricordata legge costituzionale 2025, è il caso di dire per tabulas. C’è da chiedersi – ma i critici si guardano bene dall’essere più precisi – da dove si possa trarre il convincimento di una intenzione liberticida, perché di questo si tratta. C’è da chiedersi sulla base di quali indizi o segrete informazioni si possa sostenere e ripetere a pappagallo – lo si sente in giro, tipo pettegolezzi da bar, ma recentemente si è sentito in tv o in dedicati convegni anche da parte di importanti politici come Elly Schlein o di impegnati magistrati come Giovanni Melillo e Nicola Gratteri – che la riforma vorrebbe non solo pervenire a un sistema che consenta il condizionamento dei requirenti da parte dei politici ma, udite udite, togliere potere ai pm antimafia e sganciare pericolosamente il pubblico ministero dalla giurisdizione per immetterlo nell’area dei risultati statistici, insomma delle condanne a grandine; meno potere ai pm antimafia e antiriciclaggio delle ricchezze della criminalità organizzata e antifinanza opaca e anti delitti seri, condanne a zeffunno per reati meno seri, poche assoluzioni ma solo di amici – ritengo che intendano – secondo disposizioni del premier. A tal punto c’è anche da chiedersi come possano pensare che i riformatori, pur di schiavizzare il pm ed asservirlo ai politici, sarebbero stati così temerari da remare controcorrente e fare la guerra all’Europa, dove sono prevalenti i paesi con separazione delle carriere proprio in vista della libertà dei magistrati, dove la Corte di giustizia dell’Unione europea da anni ripete che il pubblico ministero deve essere indipendente per garantire la tutela dei diritti fondamentali e, infine, quando ormai nessuno più ignora che il nostro sistema giudiziario sta ineluttabilmente veleggiando verso un processo europeo. C’è da chiedersi come si possa essere contrari a una riforma radicale quando dura da decenni quello che è nient’altro che uno stato di insolvenza nei confronti dei cittadini. C’è infine da chiedersi, con preoccupazione, se tutti abbiano letto la normativa riformatrice oppure siano solo troppo ingenui o addirittura in malafede e, soprattutto, quali siano per l’Anm e per molti avvocati le reali ragioni del No a una riforma pensata e ripensata, palesemente, nell’esclusivo interesse dei magistrati, delle persone e della Giustizia. Reali ragioni del No? Tentiamo allora di rispondere. Quanto all’Anm appare molto probabile – absit iniuria verbis – che dire No e lasciar correre e far finta di niente, affinché poco o nulla cambi, giovi sicuramente al trantran d’abitudine con gratificazioni connesse al prestigio della carica, nonché alle condizioni della pressione arteriosa ed alla serenità del quotidiano, in particolare della pennichella. Inoltre non posso non augurarmi, e formulare auguri al nostro paese ed alla dignità dei cittadini, che il No alla riforma non dipenda anche dal timore, per i giudicanti, di perdere parte di quel potere che prima della separazione delle carriere hanno sempre avuto in quanto potere diffuso nell’intero ordine e che, a separazione conseguita, verosimilmente si concentrerà nei pubblici ministeri in quanto dirigenti le indagini e la polizia giudiziaria. Non paia inverosimile e troppo malizioso codesto timore di una riduzione di potere, visto che, mutatis mutandis, all’epoca esso animava apertamente quei magistrati che, nei primi anni Novanta del secolo scorso (legge n. 8/1992), si opponevano appassionatamente all’istituzione della Procura nazionale antimafia ideata e voluta da Giovanni Falcone e delle ventisei Direzioni distrettuali antimafia nonché, una trentina di anni dopo, della Procura europea. Controllare per credere. Quanto alle ragioni degli avvocati non iscritti alle Camere penali, ricordo che, quando ero giovane e dunque poco dopo la metà del secolo scorso, più di una volta sentii gli amici avvocati che, commentando la lentezza dei procedimenti ed i rinvii di anni, si burlavano con il brocardo, più o meno maccheronico, dum pendet rendet. Bando alle fole e passiamo ancora una volta ai fatti, a quei fatti che ai riformatori del Sì sono parsi drammaticamente scandalosi e non più accettabili e invece, agli oppositori del No, di ordinaria amministrazione da gestire senza drammi e con virile pacatezza… frigido pacatoque animo, poche storie insomma: questi riformatori la fanno troppo lunga per codesti errorucci e abusetti.

 


Riteniamo siano fatti, non fole, i motivi che hanno resa necessaria la pur tardiva riforma: le indagini che, non pubbliche e non garantite da un difensore in quanto previste dal codice come preventive a tutto, sono divenute non solo fulcro del dibattimento formalmente pubblico ma spesso eterne, saltellanti disinvoltamente da una ipotesi all’altra – non di rado perfino con strascichi suicidari – pur di non archiviare per insostenibilità dell’accusa in giudizio o, forse, pur di non affrontare gli affari correnti e l’ansiogeno arretrato chiuso negli armadi. E’ un fatto e non fola che solo l’obbrobriosa garrota del circo mediatico giudiziario sia solerte e rapida… panem et circenses… di fatto consentita con lo sputtanamento mediatico di una vita in poche ore e, a fronte, l’eventuale riabilitazione da assoluzione giudiziaria dopo decenni. E’ un fatto e non fola che la percentuale di assoluzioni (40 per cento circa) dopo anni di penoso circuito giudiziario sottenda anni di calvario immeritato oltre che l’assoluto fallimento del gip quale organo di garanzia. E’ un fatto e non fola che, per ovviare a una giustizia al rallentatore tipo moviola e nel contempo dare segno di sé ossia di “esistenza in vita”, con il tempo si è perfezionato tutto ciò che, essendo di natura rapida, sommaria e dunque motivabile anche a spanne ossia con approssimazione, non pretende professionalità, tempo ed impegno particolari. Ci si riferisce sia alle misure cautelari sia alle misure provvisorie di prevenzione e di sicurezza che, è orribile persino dirlo, costituiscono purtroppo il sacrificio di un presunto innocente – gratta gratta tale è il presunto non colpevole dell’art. 27 della Costituzione – sull’altare dell’interesse punitivo.
E’ un fatto che la percentuale dei ristretti in custodia cautelare in carcere è mediamente poco meno di un terzo dei detenuti totali e che appare spropositato il numero – circa mille all’anno – di riparazioni per ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.) e quello, per fortuna più modesto, di riparazioni per errori giudiziari (art. 643 e ss. c.p.p.). E’ un fatto che nulla o poco è cambiato con i tentativi – riformicchie secondo gli scontenti – Orlando, Bonafede e Cartabia e che i tempi infiniti dei procedimenti (civili e soprattutto penali) spesso costituiscono nient’altro che esiziale giustizia denegata. Non sono parole in libertà come le insinuazioni dei detrattori del No: confermano quello che scriviamo sia le dettagliate statistiche ministeriali sia il giudizio unanime di chi ha vissuto esperienze di genere sia quell’articolo 55 del d.l. 83 del 2012, la cosiddetta legge Pinto al quadrato, che ci ha reso famosi e commiserati in tutto il mondo. D’altra parte sembra che anche loro, oppositori, abbiano finalmente compreso che c’è qualcosa che non va; solo dopo aver percepito che il No è indifendibile, Gratteri – di solito dotato di autocontrollo, antenne e sensibilità investigative quantomeno alla pari di buona parte dei procuratori della Repubblica italiani – può essere uscito in quel modo clamoroso dai gangheri, perdendo le staffe ed accusando i riformatori… di concorso esterno.

 


Non possiamo non fare un’ultima domanda: è davvero temerario sostenere che l’inadeguata specializzazione, altra conseguenza naturale di una carriera indifferenziata, possa aver concorso a tutto ciò quantomeno… dall’interno? E’ un fatto che in un mondo ormai solo o soprattutto di specialisti tecnologici e informatici – sempre più specializzati, fino all’algoritmo transistorizzato o all’unghia del mignolo ma solo della mano sinistra – solo i magistrati non lo sono e continuano ad operare in carriera indifferenziata grazie al noto brocardo latino peritus peritorum. Ecco perché urge, ora che le prove sono per fortuna sempre più scientifiche, una magistratura requirente iperspecialistica concentrata su se stessa che, separata da quella giudicante che è tenuta a rigoroso ed olimpico riserbo nell’attesa di divenire prima o dopo specializzata alla luce del comma 2 dell’art. 102 Cost., sappia competere con Palantir e similia, dialogare con il resto di un mondo tecnologico e globalizzato anche in rete, organizzando e controllando e contrastando e reggendo il confronto con protocolli e contesti ed attività di intelligence e di analisi big data e cybercrime e malware e ransomware e di intercettazioni preventive e non, e di reti su riconoscimenti facciali e incroci di offshore, di archivi Dna e di algoritmi predittivi. Urge insomma la separazione delle carriere. Questi sono fatti. Però e d’altra parte – pensierino conclusivo – non si può pretendere che tutti la pensino allo stesso modo. Quelli del Sì sono animati soprattutto dalla pretesa culturale che “la difesa in ogni stato e grado del procedimento” sia davvero “inviolabile” in ossequio all’articolo 24 della Costituzione, che vuol dire effettiva e sostanziale, ossia non solo formale come accade oggi con un contraddittorio claudicante e dunque impari. Tanto effettiva e inviolabile da poter arginare qualsiasi ottuso incaponimento giustizialista. Risentiti per l’evidenza di una sistematica violazione dell’art. 111 Cost., i fautori del Sì sono quelli che si sono sempre indignati, tanto – a dir poco – da far tremare le vene e i polsi, per le custodie cautelari (art. 314 c.p.p.) ingiustamente subite, circa mille all’anno… che vuol dire circa tre innocenti al giorno che entrano in prigione senza sapere quando usciranno… non ultima quella di quasi quattro anni patita da Stefano Binda; si sono sempre indignati per errori giudiziari tanto grossolani da non poter essere che il risultato delle solite dialettiche sbilenche, ex multis Giuseppe Gulotta, Michele Padovano, Pietro Paolo Melis, Claudio Descalzi, Pietro Pacciani, Beniamino Zuncheddu. Si indignano oggi, e continuano a tremare vene e polsi, per i quotidiani spettacoli mediagiudiziari, ad esempio quelli per i quali da qualche tempo tutti si accapigliano in tutti i talk-show (farne i nomi sarebbe inopportuno) per il balletto degli assolti poi condannati poi riassolti poi ricondannati… al di là di ogni ragionevole dubbio… oppure per i cosiddetti bambini del bosco, condannati – in volontaria giurisdizione e dunque con fatto compiuto e senza difesa alcuna – a un lutto da separazione genitoriale che durerà tutta la loro vita, allontanati non in quanto maltrattati o abusati o in stato di abbandono ma solo perché allevati in maniera non allineata all’ubi consistam delle signorine assistenti sociali e del signor pubblico ministero minorile e dei signori giudici minorili.

 


Ma nonostante tutto ciò non è giusto demonizzare quelli che pensano No a tutela dello status quo, cioè affinché la giustizia continui a funzionare così. Non vanno demonizzati nemmeno quando pronunciano giudizi indecifrabili o risibili enormità tipo quelle dette qualche giorno fa da Gratteri per spiegare chi sono, secondo lui, i fautori del Sì; passo falso il suo, in quanto sicuramente allarmante anche per i suoi proseliti che, davanti allo spettacolo di una totale assenza di bon ton, logica e autocontrollo e di un mendacio degno di ser Ciappelletto (secondo il procuratore sarebbe stato frainteso e parcellizzato… nonostante la registrazione), si saranno spaventati immaginando la loro sorte in un eventuale contraddittorio non ancora riformato e dunque zoppo, per di più al cospetto e ad uso… di un giudice suo parente (secondo la felice definizione di Falcone dei magistrati avvinti da carriera unica). Ripeto, non è giusto demonizzare quelli del No; basti notare come per costruire un campo democraticamente largo si siano aperti ai tutori dei più deboli tipo la Conferenza episcopale italiana e Askatasuna. In fin dei conti la loro colpa è solo quella di non aver capito che, se non fosse intervenuta la riforma Nordio, le disfunzioni della giustizia, così pregiudizievoli per i cittadini, cesserebbero tra alcuni decenni e solo grazie a una umiliante condanna del resto del mondo. Pare, peraltro, non siano poche sul pianeta le persone che, non per cattiveria ma per difetto di immaginazione più o meno congenito, si dimostrino assolutamente incapaci di empatizzare e pertanto abbiano sempre bisogno di una esperienza personale e diretta per toccare con mano le ferite, proprio come san Tommaso. Naturalmente non è un augurio. Concludo invece con una implorazione indiscutibilmente ragionevole: di non far perdere alla collettività un’occasione storica e irripetibile di grande progresso e civiltà – almeno secondo quelli del Sì – senza aver prima letto, con attenzione, i quattro righi dell’articolo 358 del codice di procedura penale e la legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025 che ha introdotto la riforma dei due articoli – 102 e 104 della Costituzione – che ci interessano. Solo così voi del No potrete giudicare la giustezza o meno delle questioni a voi sottoposte e sottrarvi all’accusa… di quaquaraquismo pseudopolitico, che con dispiacere sento incombere su di voi.

 

Piero Tony, ex magistrato

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