Ansa
“Sì”, ma non a cuor leggero
La riforma della giustizia è un rilancio del garantismo, anche se lascia alcune questioni aperte. Un'analisi
Confesso che voterò sì perché ritengo che la riforma Nordio, pur con i suoi aspetti discutibili, serva appunto a smuovere le acque, a creare movimento a fronte di un immobilismo conservatore, insomma a promuovere cambiamenti seppure non esenti da qualche rischio
Provo a fare considerazioni “non bellicose” sul prossimo referendum. Purtroppo, la campagna referendaria ha assunto sempre più, per livello di conflittualità e coinvolgimento emotivo, le sembianze di una sorta di guerra di religione. In un tale clima bellico, il referendum rischia in effetti di diventare un pretesto per una resa dei conti tra i due fronti che si combattono, motivata – secondo l’interpretazione più sospettosa e pessimista – dall’intento della attuale maggioranza di governo di affermare anche simbolicamente un potere di supremazia sulla magistratura e dalla opposta preoccupazione di quest’ultima sia di non rinunciare al forte ruolo politico acquisito in varie direzioni, sia di poter continuare a esercitare un prevenuto e occhiuto cosiddetto controllo di legalità (e financo di moralità) sull’agire del ceto politico. Se fosse davvero così, ci troveremmo di fronte a due autoritarismi che si scontrano, egualmente inconciliabili con un corretto modo di intendere la democrazia costituzionale.
Passando agi aspetti di merito specifici, parto da una premessa: non esiste modello di disciplina dei ruoli magistratuali che non presenti pro e contro. La problematicità politica, prima che tecnica, della questione è confermata dal fatto che su di essa si dibatte, con diversità di orientamenti, sin dal secondo Ottocento. Già allora tra i temi più controversi vi era quello del pubblico ministero. Basta rileggere, ad esempio, i rilievi che Francesco Carrara – grande studioso protagonista del liberalismo penale ottocentesco – dedicava alla figura del magistrato d’accusa, paventando che una marcata differenziazione del suo statuto giuridico rischiasse di trasformarlo in un temibilissimo “Briareo (…) ricco di braccia e di occhi e di nasi per ficcarli dappertutto a perfetto ostacolo di ogni libertà civile”. In verità, Carrara alludeva soprattutto al pubblico ministero secondo il modello francese (dunque collegato al potere esecutivo). Ma è altrettanto vero che un magistrato d’accusa radicalmente “separato” può comunque, pur se sganciato dal potere politico, divenire una specie di superpoliziotto affetto da una bulimica foga investigativo-accusatoria e indifferente, se non ostile, alle garanzie individuali. Possibili riprove che i pericoli di una eccessiva separatezza non siano campati in aria possiamo ricavarle persino dal versante di quanti oggi appoggiano, apertamente e con convinzione, la riforma Nordio. Tra questi, ad esempio, il costituzionalista e presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, il quale in un articolo di alcuni anni fa scriveva: “Nel merito trovo non del tutto infondate le opinioni di chi teme che la separazione possa portare a un corpo ulteriormente separato e quindi, in prospettiva, temo che, come rimedio a tale separatezza, si arrivi al progressivo crescere di spinte per il controllo governativo dei pubblici ministeri”.
Rimane da chiedersi se basti la separazione delle carriere per rendere il processo più giusto, offrire maggiori garanzie ai cittadini e recuperare l’originario impianto accusatorio del nostro codice di rito. Alcuni rilievi in proposito. Il primo: il concreto modo di operare di pubblici ministeri e giudici è condizionato anche da fattori culturali e psicologici indipendenti dalla normativa sull’ordinamento giudiziario; contano molto quello che gli uni e gli altri hanno in testa e il tipo di cultura e sensibilità personale, l’animus per dirla in sintesi con la parola usata da Antonio Di Pietro in un’intervista. Personalmente, ho conosciuto giudici dalla preconcetta mentalità accusatoria e pubblici ministeri con l’habitus di giudici. Essendo importante l’autopercezione di ruolo, occorre prestare molta attenzione ai percorsi formativi, che dovrebbero essere in grado di fornire le competenze tecniche e di promuovere le attitudini necessarie per svolgere bene la rispettiva funzione requirente e giudicante. Ma fino a che punto è opportuno differenziare la formazione professionale? Continuo a essere dell’opinione, non soltanto mia, che non bisogna fare del pubblico ministero un organo estraneo alla cultura della giurisdizione. Per evitarlo, si potrebbe pensare a un rimedio suggerito da tempo da illuminati fautori della separazione delle carriere: prevedere cioè per tutti i magistrati un periodo sufficientemente lungo di formazione comune, affinché anche i magistrati d’accusa interiorizzino principi e regole del garantismo penale. Purtroppo, non è ancora chiaro quale sarà l’opzione delle prossime disposizioni attuative della riforma.
Rilevo ancora che la natura inquisitoria o accusatoria di un processo deriva, prima che dalla disciplina ordinamentale dei ruoli magistratuali, dalla struttura normativa delineata dalle norme processuali. E il processo penale italiano, per effetto di modifiche contraddittorie succedutesi nel tempo, è ormai privo di una identità ben definita. Se è così, per ripristinare un modello accusatorio di procedura occorre fare molto di più della separazione delle carriere.
Quanto poi alla riforma del Csm, l’introduzione del sorteggio per i componenti togati ha una giustificazione politica apprezzabile se motivata davvero dal proposito di contrastare il correntismo deteriore con i noti effetti negativi che ne conseguono. E non mi sembra decisiva l’obiezione che per far parte dell’organo di autogoverno occorrono competenze specifiche e particolarmente elevate. Tenderei a escluderlo in base alla mia passata esperienza personale di componente laico. Come si è rilevato, decidere sulla promozione o sul trasferimento di colleghi magistrati è meno difficile e impegnativo rispetto ad esempio a infliggere ergastoli, separare coniugi o confiscare patrimoni. Come pure non mi sembra decisivo obbiettare che il sorteggio è contrario al pluralismo culturale esistente all’interno della magistratura: se si allude al pluralismo culturale quale espresso dalle correnti, non sono certo il solo a ritenere che i gruppi associativi si sono purtroppo progressivamente e per lo più trasformati da sedi di elaborazione culturale in strutture di potere prevalentemente clientelare.
Più discutibile può apparire, invece, il diverso metodo di nomina di togati e laici sia per Csm sia per la nuova Alta Corte disciplinare: mentre per i primi è previsto un sorteggio secco, per la componente laica l’estrazione a sorte riguarda soggetti previamente eletti dal parlamento in seduta comune e inclusi in un elenco di sorteggiabili. In effetti, non è troppo malizioso il sospetto che la diversità di nomina si spieghi con l’intento di preselezionare laici politicamente amici, disposti a cercare poi di orientare le decisioni del Csm e dell’organo disciplinare secondo i desideri delle forze politiche di cui sono emanazione. Fondato o meno questo sospetto, residua la possibile obiezione che si sia di fronte a una discriminazione di trattamento censurabile costituzionalmente per violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza: lo sostengono autorevoli studiosi, in considerazione del fatto che si tratta di soggetti appartenenti in ogni caso a categorie professionali con competenze in non piccola parte comuni (avvocati, magistrati e professori universitari). Ma, come non di rado avviene nel valutare la legittimità o illegittimità costituzionale delle soluzioni legislative, i dubbi prevalgono rispetto alle certezze.
In base alle considerazioni fatte fin qui, posso aver suscitato l’impressione di appartenere al fronte del No. Confesso che invece voterò a favore della riforma, ma con un Sì preoccupato più che a cuor leggero, analogo ad esempio a quello dello storico e politologo Paolo Pombeni e per motivi simili (cfr. l’intervista su questo giornale del 20 febbraio scorso). Non voterò contro innanzitutto perché, da penalista di vocazione garantista, mi viene difficile oppormi a una prospettiva di rilancio del garantismo, pur consapevole che molto altro ci sarebbe da fare per ripristinare il modello processuale accusatorio. Inoltre, perché considero sbagliata la ricorrente tendenza della magistratura a contrastare, nel ruolo improprio di soggetto politico-mediatico, progetti di riforma della giustizia che tendono a modificare l’assetto esistente, come se fosse lo spirito della Costituzione del 1948 a imporlo. Perché auspico pure non solo un riorientamento politico-culturale della magistratura penale (non ultimo in vista di una interazione meno pregiudizialmente conflittuale col potere politico), ma anche una sua disponibilità finora mancata a fare autocritica su diversi piani.
Perché ancora ritengo che la riforma Nordio, pur con i suoi aspetti discutibili, serva appunto a smuovere le acque, a creare movimento a fronte di un immobilismo conservatore, insomma a promuovere cambiamenti seppure non esenti da qualche rischio. E perché confido che la riforma possa essere migliorata con eventuali interventi correttivi. Infine, perché non sono così pessimista da temere che un eventuale nuovo progetto di riforma costituzionale per assoggettare le procure a un controllo politico in chiave autoritaria possa andare in porto senza che un ampio fronte contrario riesca a bloccarlo.