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Covid, il Tar ha sbagliato sulle cure domiciliari. La sentenza del Consiglio di stato

Accolto l'appello del ministero della Salute. L'assurda sentenza del Tar del Lazio viene definitivamente ribaltata: il ricorso è "infondato anche nel merito", dice la Consulta, perché la circolare "non impone divieti o limitazioni all’utilizzo di farmaci"

Con la sentenza pubblicata oggi, il Consiglio di stato archivia definitivamente il ricorso che alcuni medici promotori di cure domiciliari hanno presentato contro le linee guida pubblicate dal ministero della Salute relative ai pazienti affetti da Covid-19. "L’appello proposto dal Ministero deve essere accolto", si legge nella sentenza, "con la conseguente riforma della sentenza impugnata, e deve essere quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati, comunque infondato anche nel merito, non ravvisandosi nella circolare, qui contestata, alcun profilo di manifesta irragionevolezza o erroneità (...) ferma rimanendo l’autonomia prescrittiva dei singoli medici di medicina generale".

Il Tar del Lazio aveva sospeso la circolare ministeriale lo scorso gennaio, perché il documento “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”. Pochi giorni dopo il Consiglio di stato si era intervenuto con urgenza, sospendendo con un ordine monocratico la sentenza del Tar. 

La sentenza pubblicata oggi spiega che l'atto del ministero della Salute "non impone divieti o limitazioni all’utilizzo di farmaci, bensì si limita ad indicare, con raccomandazioni e linee di indirizzo basate sulle migliori evidenze di letteratura disponibili, i vari percorsi terapeutici, a seconda del ricorrere di specifiche condizioni". Per questo il Tar del Lazio, scrive il Consiglio di stato, ha "travisato la reale portata della circolare ministeriale e delle richiamate raccomandazioni dell’Aifa, che non contengono prescrizioni vincolanti per i medici e non hanno un effetto precettivo cogente".

 

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