Lucca, Sentenza strage di Viareggio

La sentenza contro ogni logica del diritto

Sergio Soave

La strage di Viareggio e il tentativo di placare il dolore con motivazioni sbagliate

Le motivazioni della sentenza di condanna per i dirigenti delle Ferrovie dello stato per la strage di Viareggio riempiono ben 1.300 pagine, il che di per se mostra che le argomentazioni sostenute sono tutt’altro che evidenti. Il punto decisivo consiste nell’affermazione che il disastro, determinato dalla rottura di un'asse che portò al deragliamento e poi all’esplosione, “costituisce un 'evento' derivato da una concatenazione di accadimenti strettamente consequenziali tra loro che sarebbe stato possibile evitare attraverso il rispetto di consolidate regole tecniche create proprio al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, e soprattutto, prestando massima attenzione ai diversi segnali di allarme che si erano manifestati già prima del fatto e che preludevano al disastro”.

   

Quindi la "causa originaria ed il verificarsi dei fattori successivi debbono essere considerati concause tutte riferibili al medesimo contesto di gestione del rischio che è quello connesso al trasporto ferroviario". Insomma la sciagura non era “imprevedibile”, il che dovrebbe configurare una condotta delittuosa da parte di chi non ha provveduto preventivamente a mettere in atto “consolidate regole tecniche”. Vale la pena, a rischio di apparire puntigliosi, di soffermarsi su queste tre parole “consolidate regole tecniche” su cui si regge la sentenza e che si cerca in qualche modo di rafforzare con il testo chilometrico delle motivazioni. Si può discettare quanto si vuole, ma le regole tecniche non sono norme giuridiche, e questa sostanziale differenza non sfuggirà all’esame dei successivi livelli di giudizio. La violazione di una norma giuridica, cioè di una legge, costituisce reato. L’adozione di regole tecniche differenti da quelle che i giudici di Viareggio considerano “consolidate” invece può essere solo l’indizio di una condotta impropria, che va dimostrata di per sé e di cui vanno definite le responsabilità personali, come per ogni reato. Se la responsabilità del responsabile della manutenzione della società tedesca che aveva affittato i carri cisterna, da questo punto di vista, è più vicina ai fatti, quella degli amministratori di vertice delle Ferrovie ne è assai distante. Il reato personale nasce da una specifica responsabilità individuale, non dal carattere apicale della funzione ricoperta. 

   

L’argomento secondo cui un disastro “non imprevedibile” implica la reità di tutto il sistema all’interno del quale si verifica la catastrofe è viziato all’origine, visto che in sostanza non c’è nulla di assolutamente imprevedibile. La pena per le vittime e la partecipazione al dolore dei loro famigliari non si placa con una sentenza sbagliata, che contraddice la logica del diritto almeno sul punto cruciale della responsabilità personale dei reati. L’antica pulsione giustizialista, che spingeva i rivoltosi descritti da Alessandro Manzoni che volevano uccidere i fornai con il grido “impiccarli, impiccarli e salterà fuori pane da tutte le parti” non può diventare un esempio da imitare, almeno in uno Stato di diritto.