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Editoriali

La pandemia e la giustizia fai da te

Redazione

L’incredibile scelta di un giudice che reintegra un’infermiera non vaccinata

Un giudice del lavoro del tribunale di Velletri con una sentenza piuttosto originale ha disposto il reintegro in servizio presso la Asl Roma 6 di una infermiera che si è rifiutata di sottoporsi al vaccino. La lavoratrice era stata sospesa lo scorso ottobre dall’impiego e dallo stipendio in seguito all’entrata in vigore delle norme che hanno reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitario. Evocando una interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme, il magistrato ha stabilito che l’infermiera no vax dovrà essere reinserita tra i ranghi della Asl, seppur con mansioni diverse. Per il giudice, l’operatore di interesse sanitario che non intende farsi somministrare la dose può essere assegnato a compiti meramente amministrativi che non lo espongono a contatti con soggetti fragili né con personale che ha rapporti con questi ultimi.

 

È proprio lo smart working, suggerisce il magistrato, “la modalità migliore per assicurare il fine voluto dal legislatore”. Del resto, aggiunge il giudice, “siamo di fronte a una grande azienda che sicuramente avrà mediamente scoperture di organico e, comunque, assenze per malattia, aspettativa, ferie”. Non è chiara la ragione per cui debba essere un giudice a stabilire in quale mansione impiegare un dipendente pubblico, ma il problema principale è un altro. Come ricordato dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che ha annunciato il ricorso della Asl Roma 6 contro la sentenza, nel frattempo le norme sono pure cambiate e dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale amministrativo della sanità. Insomma, la legge è molto chiara, ma per il giudice di Velletri gli infermieri (e più in generale i dipendenti pubblici) nonostante l’obbligo sarebbero liberi di non vaccinarsi. Forse in questa lettura “costituzionalmente orientata” della legge al magistrato è sfuggito un articolo della Costituzione, il 101: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

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