Il Garante sanziona i sindcati per lo sciopero senza preavviso del 3 ottobre
Il Garante chiude il caso dello sciopero proclamato senza preavviso dopo il blocco della Flotilla: per l’Autorità non c’erano i presupposti di legge per derogare alle regole e la protesta non poteva essere giustificata come difesa dell’ordine costituzionale. Ventimila euro ciascuno a Cgil e Usb, diecimila ai sindacati minori
La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiuso la vicenda dello sciopero generale proclamato senza preavviso lo scorso 3 ottobre, all’indomani del blocco della Flotilla diretta a Gaza. Con una delibera adottata il 18 dicembre, l’Autorità ha valutato negativamente l’iniziativa sindacale e ha deciso di irrogare sanzioni economiche: 20mila euro ciascuno a Cgil e Usb, 10mila euro ai sindacati minori che avevano aderito alla proclamazione, tra cui Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna.
Nel comunicato diffuso oggi, la Commissione chiarisce che lo sciopero non poteva beneficiare delle deroghe all’obbligo di preavviso previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990. Tali eccezioni, ribadisce il Garante, sono limitate ai casi di difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, condizioni che nel caso della Flotilla non risultano presenti. La difesa dell’ordine costituzionale, secondo l’interpretazione consolidata dell’Autorità, riguarda infatti eventi che mettano a rischio il funzionamento o l’esistenza stessa delle istituzioni democratiche, mentre la tutela della sicurezza dei lavoratori non può essere estesa a fatti esterni al contesto lavorativo.
La decisione arriva al termine di una polemica iniziata già nei giorni dello sciopero. La Commissione di Garanzia aveva infatti avvertito in anticipo i sindacati che uno sciopero generale a sostegno di Gaza non rientrava nelle eccezioni previste dalla legge. Nonostante ciò, la Cgil guidata da Maurizio Landini aveva proclamato l’astensione immediata dal lavoro, rivendicandone la legittimità e accusando l’Autorità di comprimere il diritto di sciopero. Una tesi contestata anche perché, per la stessa giornata, era stato invece autorizzato lo sciopero di altri sindacati – come i Si Cobas – che avevano rispettato i termini di preavviso.
La delibera di dicembre conferma dunque l’orientamento già espresso dal Garante in numerosi precedenti: lo sciopero senza preavviso resta uno strumento eccezionale, utilizzabile solo in presenza di minacce gravi e imminenti all’assetto costituzionale. Al di fuori di questi casi, la legge impone regole precise, la cui violazione comporta sanzioni. Una conclusione che chiude formalmente la vicenda.