il decreto paesi sicuri
Il tribunale di Roma sospende il trattenimento in Albania di altri sette migranti
Con un rinvio pregiudiziale, i giudici si sono rimessi alla Corte di giustizia europea. La presidente Sangiovanni: "La scelta è stata preferita a una decisione autonoma". Intanto i sette migranti dovranno tornare in Italia
La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sospeso il provvedimento di convalida del trattenimento dei sette migranti, provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh, trattenuti nel centro per il rimpatrio di Gjader in Albania: allo scadere dei termini di convalida, ovvero trascorse 48 ore dalla richiesta di protezione, i sette migranti dovranno lasciare il centro ed essere portati in Italia. A differenza di quanto successo tre settimane fa, questa volta i giudici romani si sono rimessi alla Corte di giustizia europea con un rinvio pregiudiziale. "Tale scelta è stata preferita a una decisione di autonoma conferma da parte del tribunale", si legge in una nota diffusa dalla presidente della sezione immigrazione del tribunale di Roma Luciana Sangiovanni, perché è entrato in vigore il nuovo decreto legge sui paesi sicuri che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 ottobre, di cui Egitto e Bangladesh fanno parte.
Nella nota si legge anche che "il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte" dall'ultimo decreto sui paesi sicuri "che ha adottato una interpretazione del diritto dell'Unione europea e della sentenza della Cgue del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale".
La nota continua sottolineando che i motivi della decisione non sono di altra natura se non tecnici: "Deve essere chiaro che la designazione di paese di origine sicuro è rilevante solo per l'individuazione delle procedure da applicare; l'esclusione di uno stato dal novero dei paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio o l'espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia".