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la lettera
Settant'anni e una connessione internet. Il diritto allo studio trova finalmente il suo equilibrio
Il conflitto storico tra statuto dei lavoratori e libertà d'impresa trova oggi una tregua inaspettata: grazie agli atenei online e allo streaming, diventa finalmente esercitabile senza il rumore dei negoziati e dei permessi negati
Dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, il dato più rivelatore non sta nelle concessioni. Sta nelle richieste che non arrivano, perché il lavoratore sa già come va a finire quella conversazione, e ha trovato il modo di non doverla fare. Ci sono voluti settant’anni dalla Costituzione e una connessione internet per arrivarci. Immaginate un meccanismo composto da tre ingranaggi. Il primo porta inciso il diritto allo studio; il secondo, la libertà dell’impresa; il terzo, il dovere della pubblica amministrazione di funzionare senza incepparsi. Sulla carta, i tre ingranaggi si incastrano con eleganza. Nella realtà, ogni mattina in cui un lavoratore bussa alla porta dell’ufficio “risorse umane”, il cartellino plastificato, la moquette grigia, la pianta di ficus sul bordo della scrivania, con il modulo di richiesta permesso stretto tra le dita come una supplica, qualcosa si s’inceppa. Nella storia dell’umanità lavorativa, uno degli “appuntamenti” più inutili di sempre. La legge non è indifferente a questa frizione. L’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori, uno di quei testi che gli anni hanno reso venerabile senza renderlo anacronistico, riconosce ai dipendenti privati il diritto a permessi retribuiti per frequentare corsi universitari e sostenere esami. La contrattazione collettiva ha tradotto questo diritto in ore concrete: fino a centocinquanta annue, oppure fruibili nell’arco di un triennio. Per i dipendenti pubblici, il Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede un impianto analogo, con una complicazione in più: l’articolo 97 della Costituzione impone che le amministrazioni funzionino secondo i principî di buon andamento e imparzialità. Ogni assenza, anche la più legittima, deve fare i conti con la continuità del servizio. Il diritto è garantito; il suo esercizio è spesso negoziato.
Il datore di lavoro privato può invocare l’articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica, e calcolare quanto costi, in termini di sostituzione e riorganizzazione, avere un dipendente che il mercoledì mattina è seduto in aula universitaria invece che alla sua scrivania. Il dirigente pubblico ha a disposizione uno strumento ancora più raffinato: le “esigenze di servizio”, formula di una vaghezza così calibrata da poter essere applicata con chirurgica selettività. La malafede, di solito, non c’entra. C’entra la logica delle istituzioni, che tende a preferire la propria continuità alla crescita dei singoli che la compongono e lo fa con la tranquilla coerenza di chi segue una regola non scritta.
In questo scenario, gli Atenei online, riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, abilitati al rilascio di lauree con pieno valore legale, hanno modificato la geometria del problema. Il lavoratore-studente può seguire le lezioni in streaming o in differita, organizzare la propria settimana senza scegliere tra carriera e sapere, sostenere esami in sessioni distribuite lungo tutto l’anno. Il numero di permessi richiesti si riduce in misura sostanziale. Gli ingranaggi tornano a girare senza stridere.
La riduzione non è solo quantitativa. Quando il percorso formativo diventa compatibile con l’orario di lavoro, le lezioni recuperabili la sera, gli esami non più concentrati nelle sole sessioni estive e invernali, il permesso retribuito perde quella residua ambiguità funzionale che da sempre ne complica la gestione. Chi lo chiede, lo chiede per studiare. L’istruzione a distanza rende questa verifica quasi automatica, perché non lascia ragioni alternative per cui valga la pena richiederlo. È una selezione che non viene imposta da nessuna norma nuova, non richiede controlli aggiuntivi, non presuppone sospetti: scaturisce semplicemente dalla struttura del sistema. Nel lessico del diritto costituzionale si chiama bilanciamento: non la vittoria di un principio sull’altro, la ricerca di una forma in cui tutti coesistano senza annullarsi. L’articolo 34 Cost. sul diritto allo studio, l’articolo 41 Cost. sulla libertà d’impresa, l’articolo 97 Cost. sul buon andamento della P.A.: tre prescrizioni che il legislatore del 1970 aveva cercato di tenere insieme con la norma sui permessi, ottenendo una soluzione parziale. La tecnologia ha fatto il resto, rendendo il diritto realmente esercitabile senza che la sua esigibilità diventasse un campo di trattativa permanente. Un diritto che funziona davvero non fa rumore. Non genera contenziosi, non riempie le circolari, non richiede negoziati. Semplicemente viene esercitato. Il fatto che oggi, per migliaia di lavoratori, il diritto allo studio si eserciti in silenzio è forse la migliore misura di quanto il sistema, in questo caso, abbia trovato il suo equilibrio.
Prof. Antonello Olivieri, Ordinario Diritto del Lavoro, Università Pegaso