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cattivi scienziati

Gli esiti disastrosi delle credenze pseudoscientifiche

Enrico Bucci

Le tossine cognitive introdotte da pseudoscienze come l’omeopatia rendono particolarmente esposti i soggetti più fragili a scelte che possono peggiorare radicalmente l’esito della loro malattia. La sentenza del tribunale di Firenze

Il 19 febbraio 2026 il tribunale di Firenze ha pronunciato una sentenza di primo grado che ricostruisce in modo puntuale la vicenda clinica di una giovane donna affetta da lupus eritematoso sistemico con interessamento renale e attribuisce a una precisa sequenza decisionale conseguenze altrettanto precise sul piano giuridico. La paziente era seguita da anni in centri specialistici, prima a Roma e poi a Pisa, con terapia immunosoppressiva conforme alle linee guida per il Les renale; nel marzo 2016 si rivolge a un medico di base che esercita anche come omeopata e da quel momento iniziano i guai.

Secondo quanto riportato nella motivazione, al primo incontro dell’11 marzo 2016 il sanitario prospetta la guarigione attraverso il proprio metodo omeopatico, collegandola alla sospensione delle terapie farmacologiche in atto, descritte come dannose e di ostacolo alla guarigione; la paziente riduce la posologia e, da maggio 2016, interrompe l’assunzione degli immunosoppressori, circostanza che emerge anche dalla documentazione in atti. Nel febbraio 2017 torna al polo ospedaliero di Pisa e riprende le cure convenzionali, ma il danno ai reni era ormai grave: nel 2018 si rende necessaria l’emodialisi trisettimanale e nel gennaio 2019 il trapianto renale da vivente consanguineo.

 

                        

Il tribunale qualifica il rapporto instauratosi tra medico e paziente come rapporto terapeutico e richiama in modo esplicito l’obbligo del sanitario di attenersi “alle linee guida e buone prassi vigenti per la patologia da trattare” e di conformare la propria condotta a “una diligenza particolarmente qualificata”. La motivazione sottolinea che il dottore ha posto in essere “un intervento di tipo medico, implicante precise scelte terapeutiche” e che la prestazione era “diretta a conseguire un miglioramento delle condizioni di salute”: ciò colloca pienamente l’omeopatia praticata in questo contesto dentro il perimetro della responsabilità e della deontologia medica.

Sul nesso causale, la sentenza è altrettanto chiara. Richiamando la consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, il giudice riporta che “la sospensione della terapia prescritta dai Centri di riferimento in accordo con le linee guida nazionali ed internazionali ha indotto una riacutizzazione della malattia renale autoimmune che è esitata nel quadro Esrd… richiedente prima emodialisi… e infine trapianto renale”, e conclude che “può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la sospensione del trattamento farmacologico e il processo di riacutizzazione… fino all’exitus più grave”, applicando il criterio del “più probabile che non”.

La difesa aveva sostenuto che l’interruzione dei farmaci fosse una scelta unilaterale della paziente; il tribunale affronta la questione partendo da un principio che assume un peso decisivo proprio in un caso come questo. La libertà di autodeterminazione terapeutica è tutelata, ma “presuppone… una completa, precisa, chiara e adeguata informativa da parte del sanitario”, poiché solo “a fronte di tale informativa… la scelta di ricevere o rifiutare cure può dirsi maturata in un contesto di scelta consapevole”. Nel caso concreto, la sentenza rileva che “la prova orale non ha fatto emergere che detta sospensione sia stata decisa autonomamente e unilateralmente”. Il consenso informato, dunque, è richiesto integralmente anche quando il trattamento proposto è qualificato come omeopatico o non farmacologico, perché ciò che è in gioco è la decisione di proseguire o interrompere terapie validate.

Fin qui la ricostruzione giudiziaria, da cui emerge l’effetto di un impianto di credenze che ridefinisce il modo in cui paziente e medico guardano alla malattia, ai farmaci, alle prove scientifiche. L’omeopatia, nella sua struttura teorica, non è semplicemente una pratica priva di evidenza di efficacia oltre il placebo; è un sistema che tende a presentare o rafforza una preesistente visione della medicina scientifica come ostacolo, dei farmaci come tossici, delle linee guida come convenzioni discutibili, e che propone in alternativa un linguaggio di armonizzazione e guarigione naturale capace di rassicurare e confortare proprio nel momento in cui la patologia richiederebbe disciplina terapeutica e aderenza rigorosa.

Questa tossina cognitiva orienta scelte come la sospensione di un’immunosoppressione indicata per una nefropatia e può incidere sulla storia naturale della malattia. La consulenza tecnica richiamata in sentenza parla di “interferenza causale alternativa al decorso clinico” che ha determinato “la rapida ed ingravescente evoluzione della nefropatia lupica”: contrariamente a quanto sostenuto dal medico, la sequenza clinica non viene letta come inevitabile, ma come accelerata da una decisione maturata dentro la cornice di credenze che il sistema omeopatico presuppone in quanto alternativo alla scienza.

Del resto, la letteratura internazionale ha descritto un meccanismo analogo in altri ambiti, in particolare in oncologia. Uno studio pubblicato su Jama Oncology nel 2018, basato su dati del National Cancer Database relativi a pazienti con tumori curabili, ha mostrato che l’uso di medicine complementari si associa a una maggiore probabilità di rifiutare componenti della terapia convenzionale e a una sopravvivenza inferiore; l’analisi indica che l’aumento della mortalità è mediato proprio dall’abbandono delle cure validate in favore della pseudoscienza. Il nesso tra sistema di credenze alternativo e rifiuto delle terapie efficaci non è dunque episodico, ma osservabile su larga scala.

Il fatto che la sentenza odierna provenga dalla Toscana aggiunge poi un ulteriore elemento di riflessione. La Toscana è una delle regioni che più hanno investito, negli anni, nell’integrazione delle cosiddette medicine complementari all’interno del servizio sanitario regionale, con percorsi organizzativi e atti normativi dedicati. Questa scelta può essere letta come tentativo di regolazione; nella percezione pubblica, tuttavia, la presenza istituzionale è interpretata come validazione scientifica. In un contesto simile, la distanza tra integrazione accessoria e sostituzione terapeutica può attenuarsi nella rappresentazione sociale, e l’insieme di credenze che accompagna l’omeopatia può agire con maggiore efficacia nel modificare le decisioni cliniche.

La sentenza riporta l’attenzione su un punto essenziale: le decisioni maturate dentro una cornice di credenze pseudoscientifica incidono sulla fisiopatologia, e gli esiti, al grigio e sfumato confine fra cure integrative e alternative, sono disastrosi. Come già accaduto per il piccolo Francesco Bonifazi, per Marina Lallo e per altri che magari non son morti, ma hanno severamente patito, il diritto, in questo caso, ha registrato ciò che la clinica e l’epidemiologia mostrano da tempo: le tossine cognitive introdotte da pseudoscienze come l’omeopatia rendono particolarmente esposti i soggetti più fragili – bambini, malati oncologici, pazienti cronici – a scelte che possono peggiorare radicalmente l’esito della loro malattia, trasformando una promessa di guarigione in un danno concreto e talvolta irreversibile.

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