Foto LaPresse

l'analisi

La nuova legge elettorale non deve dimenticare la lezione dell'Italicum

Stefano Ceccanti

Cercare la governabilità attraverso "scorciatoie" elettorali è un errore politico. Un sistema solido deve rispettare la soglia del 40 per cento per il premio e prevedere ballottaggi ragionevoli, evitando tentazioni egemoniche sulla scelta del Capo dello Stato

In un sistema politico frammentato come quello attuale, il rischio di elezioni senza una maggioranza chiara non è un’ipotesi teorica ma una possibilità concreta. Il Rosatellum, per come è congegnato, potrebbe non produrre una maggioranza autosufficiente in nessuna delle due Camere. E, allo stesso tempo, nessuna forza politica sembra oggi disponibile a costruire accordi programmatici solidi dopo il voto. Il nodo della stabilità, dunque, esiste davvero.

È legittimo, in questo quadro, interrogarsi su una riforma del sistema elettorale che favorisca la governabilità. Ma occorre farlo nel rispetto rigoroso dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale. La sentenza n. 35 del 2017 sull’Italicum ha tracciato un confine molto chiaro: è ammissibile un premio di maggioranza che consenta di arrivare al 55 per cento dei seggi, a fronte di una soglia significativa di consenso (allora individuata nel 40 per cento). A mio avviso, quel 55 per cento rappresenta un tetto invalicabile.

Superarlo significherebbe esporsi a una quasi certa e rapida bocciatura della Corte. Non solo perché si altererebbe in modo eccessivo il rapporto tra voti e seggi, ma perché si comprometterebbe l’equilibrio tra rappresentatività e governabilità che la giurisprudenza costituzionale ha imposto di preservare. La Corte, per fortuna, è in grado di intervenire prima dello svolgimento delle elezioni. Sarebbe un grave errore politico e istituzionale costruire una legge destinata a cadere nel giro di pochi mesi.

Il premio di maggioranza deve servire a governare, non a consentire a una parte di decidere da sola sugli organi di garanzia. Il primo quorum di garanzia è quello per l’elezione del Presidente della Repubblica. Anche dalla quarta votazione, con la maggioranza assoluta dei componenti, non basta disporre formalmente del 55 per cento dei seggi per avere la certezza di eleggere una personalità divisiva. Il voto è segreto, vi sono i delegati regionali, e la dinamica parlamentare è sempre più complessa di una mera somma aritmetica. Questo dimostra che il premio non può e non deve essere concepito come uno strumento di “occupazione” delle istituzioni di garanzia.

Diverso è il discorso sul ballottaggio. La Corte ha censurato il modello originario dell’Italicum non per il principio del secondo turno in sé, ma per l’assenza di una soglia minima per accedervi e per il divieto di apparentamenti tra primo e secondo turno. Un ballottaggio tra liste o coalizioni che abbiano superato una soglia significativa, collocabile tra il 35 e il 40 per cento, non presenta, in linea di principio, particolari criticità costituzionali, purché siano rispettati criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Quanto al Senato, la tesi dell’impossibilità di un premio su base nazionale è stata a lungo discussa. Oggi, alla luce della giurisprudenza costituzionale, appare chiaro che ciò che conta è evitare una divaricazione strutturale tra le maggioranze delle due Camere. Se il meccanismo è costruito in modo coerente e rispettoso dell’articolo 57 della Costituzione, il problema può essere superato.

La riforma elettorale è sempre una scelta delicata. Non è una materia tecnica neutra, ma uno snodo cruciale dell’architettura costituzionale. Serve a rendere il sistema capace di esprimere maggioranze riconoscibili e governi stabili. Ma deve farlo senza forzature, senza scorciatoie e senza tentazioni egemoniche. Una buona legge elettorale rafforza la democrazia; una legge eccessiva o squilibrata la espone a conflitti istituzionali inutili e dannosi.

Di più su questi argomenti: