le lettere

La destra è forcaiola e garantista. La sinistra è forcaiola e basta

Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa

Al direttore - I cattivi maestri con l’età peggiorano, come dimostra Massimo D’Alema che, parlando di referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, sostiene che la destra si traveste da garantista ma “in realtà era e resta forcaiola”. Cosa c’entri il quesito con la forca e, in senso più lato, con un presunto atteggiamento della destra violento e repressivo lo sa soltanto lui, che continua comunque a frequentare leader di regimi, questi sì violenti e repressivi come Cina e Russia. Con i migliori saluti.
Roberto Alatri

 

Una parte di ragione D’Alema ce l’ha. La destra resta forcaiola, su molti aspetti. Resta un’avversaria del garantismo, quando si pensa alla sicurezza. Gioca spesso con il populismo penale, quando si parla di pene aumentate sulla base dell’agenda mediatica. Ma la destra ha una caratteristica oggi. E’ sia forcaiola, sia garantista. Alla sinistra, invece, manca una delle due parti. Proviamo insieme a indovinare quale?


 

Al direttore - Nicola Gratteri non si concede nemmeno il dubbio che un indagato e  un imputato,  come sancisce la Costituzione,    godono di una presunzione assoluta di innocenza fino a sentenza definitiva. Ma le  infelici esternazioni del procuratore per antonomasia non sono una novità; manifestano e confermano, invece, la pretesa delle procure di fare giustizia sommaria a modo loro (magari con l’aiuto della gogna mediatica) senza l’inutile perdita di tempo del processo. 
Giuliano Cazzola


 

Al direttore - Pubblico ministero e Costituzione. La separazione delle carriere era oggetto della proposta di una “corrente” dell’avvocatura, l’Unione delle Camere Penali, ripresa all’inizio di questa legislatura da diverse proposte di parlamentari.  Tutte spazzate via dal ddl Meloni/Nordio, nel quale è solo il chiodo cui è appeso il sostanziale ridimensionamento del Csm, quale organo di garanzia effettiva del principio di indipendenza. Il prof. Augusto Barbera, in un articolo sul Foglio di ieri, accusa i magistrati sostenitori del No di aver scelto la post verità e richiama il rispetto per gli “strumenti propri del linguaggio giuridico”. Raccolgo l’autorevole invito e riprendo in mano il nostro testo fondamentale.  “Le parole sono pietre”, il linguaggio della Costituzione è preciso. Con “magistrati” e “magistratura” si indicano sia giudici che pm. Art. 106 Cost.: “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”. Art. 107 comma 1 Cost.: “I magistrati sono inamovibili”. Quando si vuole far riferimento alla sola magistratura giudicante si dice “giudici”: art. 101 comma 2 Cost.: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. L’indipendenza della magistratura tutta è scolpita nel primo comma dell’art. 104 Cost. “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Una radicale innovazione rispetto al fascismo, ma anche rispetto all’Italia liberale. Per la prima volta le stesse garanzie di indipendenza sono assicurate anche ai pm. Fino ad allora, ad esempio. il ministro della Giustizia poteva d’un tratto trasferire il pm di Asti a Barcellona Pozzo di Gotto, non godendo dell’inamovibilità. Con la riforma sottoposta a referendum all’attuale testo dell’art. 104 Cost., che rimane immutato, si aggiunge: “Ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. E’ alquanto ardito sostenere che con questa aggiunta la garanzia costituzionale di indipendenza viene “estesa” anche al pubblico ministero, o come altri, più cautamente, scrivono “viene rafforzata”. E non cambia nulla quanto alla possibilità che, grazie all’art. 107 terzo comma Cost., “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” e il legislatore ordinario possa dettare una diversa organizzazione interna dell’ufficio del pubblico ministero. E’ una norma frutto di un compromesso, che ha consentito negli anni al legislatore ordinario di allentare o irrigidire una qualche forma di gerarchia nelle procure. Ancora linguaggio giuridico. Dovremmo al fascismo l’unicità delle carriere di giudici e pm. E’ stato riscoperto l’abrogato art. 190 dell’Ordinamento giudiziario Grandi del 1941: “La magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni”.  Parola magica “unificata”, ma il nodo è nel burocratico “ruolo di anzianità”, banalmente la base per la progressione nello stipendio e l’accesso ai gradi superiori. E’ la riproduzione dell’art. 18 dell’Ordinamento Zanardelli del 1890: “Le carriere delle magistrature giudicanti del pubblico ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio e alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica e per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere”. Il fascismo con l’Ordinamento giudiziario Grandi non fa altro che confermare quanto era stato già stabilito mezzo secolo prima; semmai rafforza la dipendenza del pm dall’esecutivo ponendolo sotto la “direzione” del ministro. Chi ha studiato la questione (P. Marovelli, “L’indipendenza e l’autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923”, 1967, 164 pp.) lo aveva scritto già da tempo: “Le carriere del pm e della magistratura giudicante, secondo l’articolo 18, dovevano continuare a rimanere distinte quanto alle funzioni, ma sarebbero state uguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio e alle promozioni. I magistrati che vi appartenevano sarebbero stati compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che corrispondevano alle due carriere”. 
Edmondo Bruti Liberati

 
Grazie del suo contributo, gentile Bruti Liberati, con molti spunti interessanti, ma come immaginerà non sufficientemente convincenti per noi incalliti sostenitori del Sì. Rispetto al testo favoloso del professor Augusto Barbera le confesso che l’argomentazione del prof. mi sembra particolarmente convincente. La riproponiamo: “Continuo a ritenere che la domanda da porsi è la seguente: la riforma Nordio salvaguarda i princìpi costituzionali sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura? In tanti abbiamo risposto che tali princìpi non solo vengono salvaguardati ma addirittura decisamente rafforzati. Non solo viene salvaguardato l’art. 104 della Costituzione ma la garanzia costituzionale viene estesa anche ai pubblici ministeri che invece il vigente art. 108, ultimo comma, affida alla legge ordinaria”. Forte e chiaro, ci sembra. Grazie.