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L'intervento
Se pure fossi favorevole a separare le carriere voterei comunque No. Il parere contrario di Finocchiaro
Penso che questa riforma non operi una separazione delle carriere, quanto, e in maniera assai opinabile, una separazione dei Csm e l’istituzione di un’Alta corte che giudichi sugli illeciti disciplinari dei soli magistrati. Per essere chiari: non mantiene le “promesse” insite nel suo nome e crea danni
Al direttore - Provo a prescindere dal clima di arroventata polemica che sta segnando il dibattito pubblico in tema di referendum. Gran parte di ciò che si urla è fuorviante e spaesante per il cittadino comune che intenda, come è giusto, recarsi alle urne avendo consapevolmente e liberamente scelto come votare. Provo a rivolgere la mia attenzione alle motivazioni di coloro i quali appoggiano convintamente la riforma in tema di separazione delle carriere, opponendo a esse le mie motivazioni, orientate a sostenere il voto contrario al referendum.
Una prima considerazione: il codice di procedura penale (c.d. codice Pisapia Vassalli) entra in vigore nel 1988. Segna il passaggio da un modello inquisitorio che esalta la funzione dello stato nella repressione dei reati, a un modello accusatorio – tipico delle democrazie liberali – che considera il diritto di difesa come un interesse pubblico, dunque non solo privato. Nel primo modello è compito dell’inquisitore (pm e giudice istruttore) raccogliere in segreto le prove, nel secondo la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio paritario tra accusa e difesa, sotto la tutela di un giudice terzo e imparziale. E’ a mio parere, dunque, nella regola processuale e nella garanzia del diritto di difesa (rafforzato con la legge nel gratuito patrocinio) che la parità tra accusa e difesa viene affermata e tutelata. Se disparità si produce è nel codice di procedura, nella sua applicazione, nel tradimento del diritto alla difesa che deve andarsi a cercare rimedio. Non è un caso che la riforma dell’art. 111 della Costituzione, il c.d. giusto processo, approvata nel 1992 – quattro anni dopo la riforma del codice, a larghissima maggioranza e in tempi assai brevi, in parte riproducendo l’art 130 elaborato dalla Commissione bicamerale D’Alema e strettamente aderendo alle prescrizioni che ci vengono da obblighi internazionali, a cominciare dalla Convenzione europea del 1950 e dal Patto internazionale del 1966 – costituzionalizzi i princìpi che fondano il nuovo rito e ignori la questione della separazione delle carriere.
Sarebbe semplice affermare che in un sistema processuale fondato sul sistema inquisitorio e segnato da disparità tra poteri dell’accusa e della difesa a poco gioverebbe la separazione delle carriere per rendere “giusto” il processo, anzi è presumibile che avvenga il contrario, e che queste prime, piane osservazioni indeboliscano la motivazione di chi sostiene che per avere effettiva parità davanti a un giudice terzo e imparziale occorre che giudicante e inquirente abbiano carriere separate. Ma voglio andare a fondo nell’esame delle motivazioni di chi sostiene il Sì al referendum, trattandosi di questione delicata che accende tanta attenzione e tanti autorevoli interventi da parte di quei sostenitori. Dunque, perché modificare il testo costituzionale in un sistema nel quale il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa avviene in misura pressoché inesistente? C’è dell’altro, si replica, è il fatto stesso che giudici e pubblici ministeri siano colleghi che rende dispari la posizione tra accusa e difesa, è la anche involontaria compiacenza che il giudice di un processo ha nei confronti di chi sostiene l’accusa a sbilanciare le posizioni. Si può osservare che questa osservazione, qualora provata (ma i dati sugli esiti dei processi non dicono questo), andrebbe estesa alla compiacente relazione che, a maggior ragione, potrebbe legare giudice di primo grado e giudice d’appello o di cassazione. Ma questa osservazione resta ignorata.
Mi pongo un’altra domanda: ma se così dirimente è la questione della separazione delle carriere il nostro modello costituzionale dovrebbe essere un altro. In primo luogo ci vorrebbero concorsi separati per giudici e pm, richiedendosi agli uni e agli altri abilità e competenze diverse. Non basterebbe, come già avviene grazie alla legge Cartabia, che non si possa passare da una carriera all’altra. Il pm, in questo modello, sarebbe, o potrebbe essere, un rappresentante dello stato accusatore, non un magistrato appartenente all’ordine giudiziario e per ciò indipendente dal potere politico, bensì un funzionario procedente su mandato dei governi; l’esercizio dell’azione penale non sarebbe obbligatorio, dovendosi il pm attenere agli indirizzi di politica criminale dettati dall’autorità politica. Questo naturalmente stravolgerebbe il nostro impianto costituzionale. I sostenitori della riforma, però, non sostengono questo, anzi, tendono a sottolineare che il pubblico ministero “riformato” continua ad appartenere all’ordine giudiziario (l’espressione “ordine” è di derivazione dallo Statuto albertino e va intesa come “potere”, come si legge negli atti della Costituente), cioè appartiene alla magistratura e gode della prerogativa di un potere autonomo e indipendente rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Dunque la scelta della separazione dei poteri che caratterizza la nostra Costituzione è preservata. Bene.
Allora riassumendo: con la riforma Meloni-Nordio i pubblici ministeri e i giudici accedono alla magistratura con lo stesso concorso, restano “separati” per il resto della carriera come avviene già oggi di fatto, godono degli stessi attributi di autonomia e indipendenza, resta mantenuta l’obbligatorietà dell’azione penale. Ma allora qual è la novità? Di cosa si accontentano i sostenitori della riforma? Mi pare ragionevole che il punto stia nel fatto che con la riforma si istituisce un Csm separato per i pubblici ministeri. Non mi pare un grande affare per i sostenitori della riforma, perché qui si mischiano le carte. Infatti questa novità, come è stato segnalato, rafforza una signoria dei pm componenti il “proprio” Csm circa la decisione di nominare procuratore capo in questa o quella sede Tizio piuttosto che Caio. E’ sempre sgradevole fare nomi, ma chi teme il “complotto dei pm” dovrebbe valutare l’impatto di questa scelta.
In ogni caso, sia per il Csm dei giudici, sia per quello dei pm si sceglie, piuttosto che l’elezione da parte delle rispettive platee di magistrati, il metodo del sorteggio. Ora, se consideriamo che il Csm – come assai diffusamente motivarono i costituenti – è organo di rilievo costituzionale con funzioni di governo autonomo proprio a sostegno dell’indipendenza della magistratura da ogni altro potere (e a garanzia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge), questa scelta appare assai criticabile. L’obiezione dei sostenitori della riforma è che così si rompe “il gioco delle correnti”. Forse. Ma è esattamente la stessa motivazione che sostenne “l’uno vale uno” del primo Movimento 5 stelle. Rompere il dominio dei partiti nella scelta delle classi dirigenti politiche, fracassare il principio di rappresentanza e “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno”. Verrà obiettato che il sorteggio vale anche per i membri votati dal Parlamento. Non mi rassicura: innanzitutto in questo caso il sorteggio avviene dopo la votazione parlamentare (a maggioranza semplice con prevedibile esclusione di candidati indicati dalle minoranze) che individua una rosa di nomi da cui “pescare” i componenti tramite sorteggio, mentre i componenti togati vengono sorteggiati tra tutti i magistrati delle diverse categorie. In secondo luogo, non si affronta la questione che il sorteggio, in un caso o nell’altro, potrebbe casualmente “avvantaggiare” un orientamento culturale piuttosto che un altro. Non mi pare coerente con lo spirito democratico e con il principio di rappresentanza delle minoranze.
Quanto all’Alta corte disciplinare, confesso la mia diffidenza di ordine generale nei confronti delle giurisdizioni domestiche. Anzi, ho proprio sostenuto che sarebbe stato bene che parlamentari e magistrati di tutte le giurisdizioni fossero, rispettivamente per le autorizzazioni a procedere e per i profili disciplinari, sottoposti a un giudice terzo. Ma l’Alta corte prevista dalla riforma è una bizzarra creatura: innanzitutto giudica nei processi disciplinari solo per i magistrati ordinari, mentre per i magistrati amministrativi e per quelli contabili nulla muta. Quale ne sia la ragione è ignoto. La composizione ha gli stessi “difetti” segnalati prima con riguardo ai Csm, dunque adozione del metodo del sorteggio che stavolta però è, per i magistrati, limitato ai soli magistrati della Cassazione. Si aggiunge una stranezza: a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze dell’Alta corte è… la stessa Alta corte, esclusi i giudici che hanno pronunciato la prima sentenza.
Penso, in definitiva, che questa riforma non operi una separazione delle carriere, quanto, e in maniera, come ho detto, assai opinabile, una separazione dei Consigli superiori della magistratura (non mi avventuro sui costi, presumo ingenti, dell’operazione) e l’istituzione di un’Alta corte che giudichi sugli illeciti disciplinari dei soli magistrati. Per essere chiari: non mantiene le “promesse” insite nel suo nome e crea danni. Se fossi convinta della necessità della separazione delle carriere – e come ho detto non lo sono – voterei No al referendum.
Anna Finocchiaro, già magistrato, parlamentare e ministro