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dopo gratteri

Post-verità da smontare nella campagna dell'Anm per il No

Augusto Barbera

Dalle parole di Nicola Gratteri alle esitazioni di Mario Monti a Otto e mezzo, il confronto sulla riforma Nordio si smarrisce tra slogan e paure. Argomentazioni giuridiche pressoché inesistenti, contraddizioni, richiami emotivi. E da altri arrivano affermazioni irresponsabili

Le espressioni di Nicola Gratteri, assai riprovevoli  in bocca a un comune cittadino, assumono toni eversivi se pronunciate da un magistrato del suo livello (anche se poi  ha precisato dicendo che intendeva riferirsi ai soli calabresi, aggiungendo toni razzisti a quelli eversoidi!). Parlo d’altro: qualche sera fa mi sono trovato ad assistere a “Otto e mezzo”, la trasmissione di Lilli  Gruber. L’ospite era il Senatore Mario Monti, che stimo e apprezzo sia come studioso di alta classe, sia per l’attività svolta dal suo governo. Non poteva mancare la domanda della conduttrice su come Monti avrebbe votato nel referendum sulla separazione delle carriere.

La risposta è stata interlocutoria: sto riflettendo; ulteriormente sollecitato dalla conduttrice, Monti aggiunge: voglio verificare nelle settimane che ci separano dal voto come la Meloni si comporterà nei rapporti con Trump.
Da qui – lo confesso – una impennata del mio pessimismo. Ho temuto  che, ancora una volta, sarebbe stato rilevante il giudizio non sull’oggetto del referendum ma sui soggetti che lo hanno promosso, non sul “testo” ma sul “contesto”, non sulla proposta ma sui proponenti. Come accadde con il referendum di Renzi, salvo poi assistere a lacrime di coccodrillo di quanti, pentiti, oggi rimpiangono quella scelta.  Spero ancora, tuttavia, nella nota saggezza di Mario Monti.

Una pessima e avvelenata campagna referendaria, in cui i protagonisti dell’uno e dell’altro schieramento (pochi esclusi) hanno fin qui dato il peggio di sé stessi: da una parte il Sì associato a CasaPound e dall’altra il No associato ai picchiatori di Torino. Ma, a parte i rigurgiti indecenti, non solo ci si allontana sempre più dai contenuti del quesito referendario ma vanno prevalendo i toni di una squallida anticipazione della prossima consultazione politica, resa ancora più aspra dai provvedimenti che il governo ha ritenuto di assumere dopo gli incidenti di Torino. Le opposizioni sono sul piede di guerra al traino dell’Anm e l’attuale maggioranza sempre più interessata a muovere guerra ai magistrati.

Torno a ripeterlo ricorrendo alle risorse dell’ottimismo della volontà: non è quello che richiede la Costituzione, che nell’attribuire al popolo la sovranità distingue fra istituti di democrazia diretta e istituti di democrazia rappresentativa. 

E’ vero che una più attenta gestione da parte della maggioranza dell’iniziativa   parlamentare, coinvolgendo l’opposizione, avrebbe evitato il ricorso alle procedure referendarie; con un duplice risultato: per la maggioranza che avrebbe evitato questa prova anticipata rispetto alle elezioni del prossimo anno e per la opposizione (mi riferisco al Pd) che avrebbe evitato di tradire (sic!) la propria storia politica. 
Tanto non è stato possibile anche perché nei lunghi mesi di discussione non sono venuti dall’opposizione significativi segnali di possibile condivisione di un percorso. Se ne capiscono le ragioni: non si voleva andare a uno scontro con l’Anm, non disposta a significative riforme e perfino contraria a una riscrittura della legge elettorale per la elezione del Csm – attraverso i collegi uninominali – che avrebbe evitato il sorteggio. Basti ricordare lo sciopero indetto dai magistrati fin dall’inizio della discussione parlamentare.

Continuo a ritenere che la domanda da porsi è la seguente: la riforma Nordio salvaguarda i princìpi costituzionali sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura? In tanti abbiamo risposto che tali princìpi non solo vengono salvaguardati ma addirittura decisamente rafforzati. Non solo viene salvaguardato l’art. 104 della Costituzione ma la garanzia costituzionale viene estesa anche ai pubblici ministeri che invece il vigente art. 108, ultimo comma, affida alla legge ordinaria. 

Mi aspettavo (e continuo ad aspettare) obiezioni costruite con gli strumenti propri del linguaggio giuridico, basato, come è noto, sulla lettura dei testi e sulle regole formali del pensiero logico (deduzione di dati normativi dai testi e conseguente inferenza degli stessi) e su quelle del pensiero razionale (richiamo alle esigenze complessive del sistema giuridico). Mi rendo conto che non tutti sono del mestiere ma dovrebbero esserlo i magistrati dell’Anm. Non vedo invece argomentazioni basate sui testi normativi secondo la logica interpretativa propria di chi frequenta le aule giudiziarie. Mi ero illuso; il terreno scelto dall’Anm è un altro: è quello della  post-verità (post Truth o alt facts),quello preferito da Trump; una realtà cioè dove i fatti sono oscurati e prevale invece la narrazione emotiva, l’appello alle emozioni, alle paure e/o alle  rabbie. Bolle informative, spesso veicolate dai social, in cui confermando credenze preesistenti, si arriva alla diffusione di narrazioni false o distorte, accettate come vere.

Analizzata da tempo (mi riferisco alle ricerche, tra gli altri, di Lee McIntyre),  questa tendenza ha guadagnato spazi nel 2016 con la campagna della Brexit e con la prima elezione di Donald Trump (o più da vicino, fra i tanti esempi, nelle polemiche antiscientifiche sul Covid in tutto l’occidente o nel 2024, in Spagna, in occasione dell’alluvione di Valencia). In sintesi, la post-verità non è solo la diffusione di notizie false, ma il superamento del valore stesso della verità. La sua funzione non è dialogante bensì identitaria: serve ad attivare un’appartenenza, una narrazione comune, i repubblicani contro i democratici, i post fascisti contro i post comunisti, milanisti contro interisti; ecologisti contro negazionisti, i magistrati contro i “politicanti” (l’espressione è di Gratteri). Negli slogan costruiti dall’Anm, le argomentazioni giuridiche sono pressoché inesistenti, numerosi invece i richiami emotivi; ne indico qualcuno: si rischia un assoggettamento della magistratura alla politica; è un’argomentazione non giustificata dalla lettera dei testi ma destinata a colpire l’emotività di quegli elettori che detestano la politica e i politici (o comunque ne sono delusi); il tutto senza specificare dove e come. Si dice che questo potrebbe accadere non oggi ma domani proiettando il pericolo in un oscuro futuro; un evento futuro che sarebbe reso non praticabile dalla nuova normativa e richiederebbe, comunque, a chi dovesse avere questo insano proposito lo sforzo di modificare nuovamente le norme costituzionali; 

2)  si indebolisce la lotta alla mafia; è un’affermazione apodittica e irresponsabile di Roberto Saviano che non può non allarmare l’opinione pubblica  ma, anche qui, suscitando emozioni senza portare alcun  argomento sul come e perché questo dovrebbe accadere  (però ipse dixit!);

3)  è una riforma prevista nel programma di Licio Gelli, così tentando di resuscitare   le emozioni e lo sdegno popolare verso quelle trame (e, lo dico per incidens, forse suscitando un complesso di colpa nei cinque stellati che hanno voluto la riduzione del numero dei parlamentari nonostante fosse prevista nel Piano di rinascita del materassaio di Castelfibocchi);

4) si i rafforzano i poteri dei pm o viceversa si indeboliscono i poteri degli stessi (il timore di Travaglio) perché trasformati in organo dell’accusa anziché in “organi della Giustizia”;  le pulsioni emotive si aggrovigliano tra di loro e per il principio di non contraddizione non possono essere vere entrambe;

5) la riforma colpisce le “comuni battaglie” di pubblici ministeri e giudici per affermare il principio di legalità. E un’affermazione che rievoca (certo inconsapevolmente) il regime fascista che motivava la riconferma dell’unicità delle carriere perché solo così si potesse esprimere l’azione unitaria dello Stato; 

6) ben altri i problemi della giustizia, del suo malfunzionamento. E’ il benaltrismo qualunquista ricorrente, come se gli uffici giudiziari non abbiano tutto da guadagnare da dirigenti scelti per il merito più che per l’appartenenza a correnti (non tutti ringraziando il cielo);

7)  si rompe un equilibrio costituzionale voluto dal Costituente: è il cambiamento vissuto come minaccia. 
Qui mi soffermo perché colgo una debolezza della narrazione di chi ha progettato questo testo. Con più forza si sarebbe dovuto mettere in evidenza che  la riforma Nordio non colpisce  i princìpi costituzionali ma anzi dà attuazione agli stessi : sia all’art. 111 della Costituzione e sia, prima ancora, alla  Settima disposizione transitoria della  Costituzione che prevedeva il superamento dell’assetto mussoliniano dell’ordinamento giudiziario. Mi limito a ricordare che  il Regio decreto  n. 12 del 1941 è tuttora in vigore in violazione di detta disposizione. Assetto che si basava  sull’unità delle carriere della magistratura, sul pubblico ministero non come parte del processo  ma come espressione, assieme al giudice, dell’autorità dello Stato. Come affermava la Relazione del Guardasigilli Dino Grandi – al Re Imperatore d’Etiopia – i pubblici ministeri e giudici devono possedere il medesimo regime. Da qui – ma queste sono altre pagine – il processo “inquisitorio”, proprio dei regimi totalitari, non quello “accusatorio”, “di parti”, proprio dei regimi liberali che richiede un “giudice terzo”.
Quale il fact checking possibile? Non so indicare altro che l’invito a rileggere le disposizioni del testo Nordio non facendo dire ad esse più di quanto richiesto dalla lettera delle stesse e dalla loro interpretazione logico-sistematica, da effettuare, come richiesto ai magistrati, con “lealtà e probità” (art.88 c.p.c.). L’alternativa è il metodo Trump (reinterpretato da Gratteri?) .

Augusto Barbera, professore emerito di Diritto  costituzionale, ex presidente della Corte costituzionale
 

 

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