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l'ordinanza

Ecco i cinque passaggi fondamentali con cui il Riesame smonta l'inchiesta di Milano sull'urbanistica

Ermes Antonucci

Dall'assenza degli elementi essenziali del reato di corruzione, alla semplificazione "svilente" del rapporto tra professionisti e funzionari pubblici, fino all'appiattimento del gip alle tesi dei pm. Ecco come l'ordinanza del Riesame boccia in modo impietoso l'indagine della procura di Milano

Sono state depositate le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato le misure cautelari disposte lo scorso 31 luglio nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra (ex componente della Commissione paesaggio del comune di Milano), di Manfredi Catella (amministratore delegato di Coima) e dell’imprenditore Andrea Bezziccheri (ad di Bluestone), arrestati nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica. Nell’ordinanza i giudici smontano l'indagine avviata dalla procura di Milano. Ecco i cinque passaggi fondamentali:

 

Nessuna corruzione tra Scandurra e gli imprenditori

Difetta l’individuazione degli elementi essenziali del reato contestato. (…)

 

Le complessive emergenze processuali non hanno dimostrato che tra Scandurra e gli imprenditori di riferimento (Catella e Bezziccheri) si sia formata e fosse persistentemente operativa - nell'arco dei due mandati in seno alla CdP - una convenzione i cui termini (…) postulavano l'esercizio pregiudizievolmente favorevole ai privati dei poteri attribuiti al Pubblico ufficiale beneficiato tramite incarichi di progettazione.

 

 

Semplificazione "svilente" del rapporto tra professionisti e funzionari pubblici

Risultano, allo stesso modo, poco esaustive le argomentazioni spese dal giudice di prime cure con riferimento alle remunerazioni ricevute da Scandurra che si assume essere indebite senza, tuttavia, chiarirne le ragioni se non attraverso il ricorso a congetture: sarebbe sufficiente, per il GIP, l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo.

La semplificazione argomentativa è svilente.

Il GIP omette di considerare che Scandurra è un professionista di alto livello, destinatario di riconoscimenti internazionali. Ha svolto i suoi incarichi per i quali ha ricevuto il giusto compenso. Non vi è traccia di sovrafatturazioni o di fatture false. Trattandosi di progetti di alto profilo - realizzazlone di edifici -, i compensi, peraltro, in linea o addirittura inferiori alle tariffe professionali dell'Ordine degli Architetti, non possono di certo definirsi "lucrosi" o "assai remunerativi" nell'accezione negativa attribuita dal GIP.

Non si comprende sulla scorta di quali evidenze il GIP abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista.

 

Assenza dell’elemento soggettivo del presunto reato di corruzione

In ogni caso, nella vicenda che ci occupa e come si dirà a breve, difetta in capo a Scandurra l'elemento soggettivo del reato. (…)

Durante i due mandati Scandurra si è sempre astenuto in occasione della trattazione di progetti a lui affidati;

il 29.5.2023, verosimilmente a seguito dell'onda d'urto determinata dalle indagini che aveva condotto all'adozione di svariati provvedimenti di sequestro cautelare e all'iscrizione nel registro degli indagati d1 alcuni Pubblici ufficiali, il Comune di Milano, in vista della seduta della CdP dell'1.6.2023, aveva trasmesso a tutti i Commissari i! nuovo modulo da utilizzare con i relativi riferimenti normativi (quello richiamato dal GIP e allegato dalla difesa, doc. 3). Nel nuovo modulo erano disciplinate in modo più ampio le ipotesi di astensione dei Commissari che venivano estese anche a tutti quei casi in cui il conflitto di interessi si manifestasse in modo indiretto (progetto affidato ad altro professionista da un imprenditore con il quale il Commissario aveva in essere un rapporto di collaborazione).

dal 1.6.2023 Scandurra non ha più partecipato alle sedute della CdP che prevedevano in trattazione, oltre i suoi, i progetti che risultavano in qualche modo collegati ad imprenditori di riferimento.

 

La presunzione di colpevolezza come metodo di pm e gip

Non risulta adeguatamente indagata la genesi del patto corruttivo inferito a contrariis dal GIP che non ha proceduto all'accertamento preliminare del patto corruttivo (come, dove, quando) e della illiceità della dazione del denaro/utilità (tenuto conto che tutte le corresponsioni di denaro sono correlate ad attività professionale effettivamente prestata e regolarmente contabilizzata) per poi derivare di tali elementi la vendita della funzione pubblica e l'atto contrario ai doveri d'ufficio ma, muovendo dal supposto atto illegittimo, è giunto a ritenere automaticamente configurata l'esistenza del patto illecito: il rapporto economico diviene automaticamente prova del dovere di astensione e la sua violazione diventa prova dell'accordo corruttivo.

 

L’appiattimento del gip alle tesi del pm

Il GIP, nelle sue valutazioni, rimandando alla richiesta cautelare del PM, omette di considerare le risultanze probatorie nella loro dimensione dinamica riproponendole acriticamente e connotandole di autoevidenza come dimostrano le chiose finali, comuni a tutti gli indagati ed ai rispettivi capi di incolpazione, "non sussistono dubbi alla luce dei fatti [quali?], delle tempistiche [quali?] e dei decorso delle varie pratiche [quali?]" oppure, avuto riguardo al profilo psicologico "stante l'inequivoco tenore delle parole proferite [quali?] e dei comportamenti tenuti [quali?]".

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  • Ermes Antonucci
  • Classe 1991, abruzzese d’origine e romano d’adozione. E’ giornalista di cronaca giudiziaria e studioso della magistratura. Ha scritto "I dannati della gogna" (Liberilibri, 2021) e "La repubblica giudiziaria" (Marsilio, 2023). Su Twitter è @ErmesAntonucci. Per segnalazioni: [email protected]