Il comitato dei parenti delle vittime presenta alla procura di Bergamo una denuncia collettiva contro ignoti

La stolta frontiera del panpenalismo: immaginare responsabilità penali per scelte politiche

Ermes Antonucci

“La politica è un’attività che implica per definizione l’esercizio di un potere discrezionale. I medici? Serve una norma che li tuteli da denunce ingiuste”. Parla Cupelli, docente di Diritto penale

Roma. “È assolutamente necessario introdurre una norma che possa tutelare la classe medica dal rischio penale per gli eventi avversi che si sono verificati nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. A dichiararlo al Foglio è Cristiano Cupelli, docente di Diritto penale all’Università di Roma Tor Vergata. Per Cupelli non possiamo permettere che medici e operatori sanitari, che per mesi hanno combattuto in prima linea contro il Covid-19, ora finiscano al centro di una caccia alle streghe e siano travolti da un’ondata di denunce e di inchieste giudiziarie che mirano a trovare colpevoli, diversi dal virus, per i decessi avvenuti durante l’emergenza pandemica. La classe medica va protetta, anche se, sostiene il docente, sarebbe meglio non parlare di “scudo penale”: “Il termine è fuorviante perché dà l’idea di una sorta di privilegio e trasmette la convinzione che siano stati commessi comportamenti colpevoli che ora occorre proteggere”.

  

 

Piuttosto, spiega Cupelli, “occorre modificare un assetto normativo inadeguato a fronteggiare la particolarità della situazione emergenziale che i medici sono stati chiamati ad affrontare quasi a mani nude, cioè con risorse scarse, assenza di personale specializzato, un afflusso di pazienti sproporzionato e un limitato numero di terapie proponibili, a fronte di un virus di fatto semisconosciuto”. Per Cupelli l’articolo 590-sexies del codice penale, che oggi disciplina la responsabilità medica, risulta inadeguato perché “esclude la punibilità dell’operatore sanitario solo in caso di imperizia non grave, circoscritta alla fase esecutiva del trattamento medico, e in caso di rispetto di linee guida certificate a livello nazionale”: “Tutto questo è inadeguato rispetto all’attuale contesto Covid-19. Primo, perché al momento non vi sono linee guida accreditate o pratiche consolidate. Secondo, perché le ipotesi di colpa (non punibili) da considerare nell’emergenza Covid-19 non possono essere limitate ai soli casi di imperizia non grave realizzati nella fase esecutiva, ma devono essere estese anche agli episodi di negligenza o di imprudenza non gravi (si pensi al difetto di attenzione derivante dal dover lavorare per molte ore consecutive, con ritmi massacranti o con insufficiente personale medico-infermieristico specializzato). Infine, la norma è inadeguata perché non tiene in considerazione il contesto entro cui i medici si sono ritrovati ad operare, caratterizzato ad esempio dalla mancanza di mezzi di protezione individuale o da un non adeguato isolamento dei pazienti”.

  

Per Cupelli bisognerebbe quindi intervenire a livello legislativo tenendo conto di quattro direttrici di fondo: “Limitare la responsabilità penale degli operatori sanitari alle sole ipotesi di colpa grave, di qualunque matrice colposa (oltre all’imperizia, dunque, anche condotte connotate da negligenza e imprudenza); introdurre una definizione di colpa grave (sottraendola così all’assoluta discrezionalità giurisprudenziale), nella quale si dia peso rilevante ai fattori ‘contestuali’ ed ‘emergenziali’; valutare l’opportunità di allargare l’area di irresponsabilità colposa per gli operatori sanitari anche a fattispecie diverse da lesioni e omicidio (si pensi ad altri eventi avversi e alla possibile contestazione del delitto di epidemia colposa nei riguardi del medico costretto ad operare in assenza di adeguati presidi protettivi); ragionare sul peso da attribuire, in una situazione di incertezza scientifica, al rispetto di linee-guida anche se non accreditate o di buone pratiche clinico-assistenziali non ancora consolidate”. Tutto ciò andrebbe fatto in tempi brevi, anche perché “le indagini che si aprono oggi andranno avanti per anni e il rischio è che ci si dimentichi della situazione nella quale i medici sono stati costretti a intervenire”, con il risultato che “i flash mob vengano sostituiti dai tribunali e i medici finiscano sul banco degli imputati anziché sui balconi come modelli”.

  

Per il docente è impensabile anche individuare profili di rilievo penale nelle decisioni assunte dai politici e dagli amministratori locali (si pensi all’inchiesta aperta dalla procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, per la quale i pm ascolteranno anche il premier Conte): “Arrivare a immaginare responsabilità penali per scelte politiche, per quanto queste possano essere discutibili e opinabili, rappresenta un esempio ulteriore dell’improprio utilizzo del diritto penale”, afferma Cupelli. “Non dobbiamo dimenticare – aggiunge – che quella politica è un’attività che implica per definizione l’esercizio di un potere discrezionale. Inoltre, questo tentativo di configurare responsabilità penali nei confronti di scelte politiche discrezionali, assunte in un momento di assoluta incertezza, presenta evidenti limiti sul piano giuridico”. Si può immaginare, infatti, che la discrezionalità politica sfoci in profili di responsabilità penale solo in tre casi: “Quando c’è uno sviamento di potere, e non mi sembra questo il caso, quando c’è un sovvertimento macroscopico dei criteri di ponderazione degli interessi in gioco, ma anche questo non mi sembra sia avvenuto, oppure quando c’è una superficialità e una trascuratezza macroscopica da parte del decisore politico nel valutare i presupposti della decisione, e anche questo non mi sembra sia accaduto perché le decisioni sono state molto sofferte e discusse per molto tempo. Al di là di questi tre casi è difficile poter immaginare una responsabilità di tipo penale”.