Giuseppe Pignatone (foto LaPresse)

La cura Pignatone contro la repubblica degli indagati

Redazione

Le disposizioni inviate dal procuratore di Roma ai suoi sostituti riaprono il dibattito sulla necessità di una riforma del codice di procedura penale: come limitare tutti quegli automatismi innescati dalla “notizia di reato”?

Il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha inviato nuove disposizioni ai suoi sostituti, che sono un centinaio, in merito all’iscrizione nel registro degli indagati di persone che siano state denunciate dalla polizia giudiziaria o da privati. E’ partito dal riconoscimento che “la condizione di indagato è connotata da aspetti innegabilmente negativi” perché “dall’iscrizione e dai fisiologici atti processuali che ne conseguono si dispiegano, per la persona indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti, sia sotto il profilo professionale sia in termini di reputazione”. Non si deve quindi procedere automaticamente, in presenza di una denuncia, all’iscrizione nel registro degli indagati, con la conseguente emissione di un avviso di garanzia, ma lo si può fare solo se si riscontrano “specifici elementi indizianti”. Pignatone teme, a ragione, che questo automatismo “diventa strumentalmente utilizzabile, dai denuncianti o da altri, per fini diversi da quelli dell’accertamento processuale, specie in contesti di contrapposizione di carattere politico, economico, professionale, sindacale”. Insomma non è del denunciante il potere di attribuire la qualifica di indagato, “quel potere non può che essere esclusivo del pubblico ministero, e al suo ponderato esercizio questo ufficio non intende sottrarsi”.

   

Valeva la pena di riportare testualmente i concetti contenuti nelle disposizioni per valutarne il rilievo. Ci sono stati molti casi in cui, in seguito a un incidente sul lavoro o a una presunta insufficienza del sistema sanitario, si sono trasformati in indagati tutti i responsabili delle aziende interessate, senza verificare se avessero effettivamente e personalmente una connessione con i fatti. Il filtro di un accertamento preventivo dell’esistenza di “specifici elementi indizianti” sembra opportuno, ma questo mette in luce l’assurdità e l’inapplicabilità del principio della obbligatorietà dell’azione penale. La “notizia di reato” nel nostro ordinamento viene considerata sufficiente ad avviare un’indagine nei confronti di chi viene indicato come responsabile, anzi questo sarebbe un “atto dovuto”. Se invece il sostituto procuratore deve accertare non l’esistenza della notizia di reato ma quella di “specifici elementi indizianti”, l’azione penale non è più obbligatoria ma discrezionale, com’è per la verità sempre stata.

  

La giusta preoccupazione di Pignatone per gli effetti perversi dell’automatismo può essere risolta solo con un’indicazione ai sostituti? Probabilmente no, servirebbe una normativa generale da inserire nella procedura penale, una norma che da tempo è allo studio ma che è sempre stata osteggiata in difesa dell’indipendenza della magistratura. Ora però di queste assurdità si rende conto anche il procuratore di Roma, il che dovrebbe dare un po’ di coraggio persino al ministro della Giustizia.       

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