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Gli scenari
Le poche armi spuntate sui dazi rimaste nella mani di Trump
Privato del suo strumento principe, al presidente americano restano pochi strumenti per applicare dazi che però richiedono una motivazione esplicita che, se infondata, può essere impugnata. L’Amministrazione ora si trova ancora più esposta alle decisioni dei giudici. Senza contare che i risultati sperati non si sono visti
Quali dazi verranno applicati dopo la decisione della Corte Suprema? Che succede degli accordi bilaterali conclusi o in procinto di esserlo, come quello con l’Unione europea? Con quale tempistica avverranno i rimborsi? E’ ancora tutto vago ma una cosa è certa: la politica estera e commerciale di Donald Trump fondata su rapporti bilaterali nei quali, più che le regole, conta la forza incontrerà seri ostacoli. Il presidente, infatti, è stato privato del suo strumento principe. Finora, invocando improbabili emergenze, poteva liberamente minacciare a chi voleva l’applicazione di dazi, determinandone discrezionalmente l’importo. Avvalendosi di questo potere aveva utilizzato i dazi come armi improprie non più (o non solo) per ragioni di politica commerciale, ma anche (e soprattutto) per i più svariati obiettivi: contro il Brasile perché aveva condannato Bolsonaro, contro l’India perché comprava petrolio russo, contro otto paesi europei per la questione Groenlandia, ecc.
Ora gli strumenti per applicare dazi, in assenza di un’autorizzazione parlamentare, sono molto più rigidi. Vediamoli brevemente. La Sezione 122 del Trade Act del 1974, invocata venerdì da Trump per dazi generalizzati al 10 per cento (poi portati al 15 per cento) presuppone un rilevante e serio squilibrio della bilancia dei pagamenti. Nonostante la Casa Bianca abbia cercato di argomentarne l’esistenza, non è così: la bilancia dei pagamenti è grossomodo in pari, perché a un forte squilibrio commerciale (gli Stati Uniti importano più di quanto esportino) corrisponde un altrettanto importante surplus sul mercato dei capitali (gli stranieri investono in America più di quanto gli americani lo facciano all’estero). Possiamo già anticipare nuove cause per sfidare l’Amministrazione. In ogni caso, lo strumento non si presta alla politica muscolare già praticata sia perché i dazi devono essere applicati indistintamente a tutti e non a un solo paese, sia perché hanno un termine di durata molto limitato (5 mesi, salvo proroga del Congresso).
La Sezione 301 del Trade Act – più volte utilizzata nel passato – si applica solo contro scorrette pratiche commerciali di paesi esteri, ha durata massima di quattro anni ed è soggetta al monitoraggio del Congresso. Inoltre, presuppone una denuncia, una lunga indagine a opera del Us Trade Representative, consultazioni pubbliche e negoziati con il paese interessato: insomma tempi lunghi e comunque sempre e solo per violazioni della politica commerciale. La Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 (già utilizzata quattro volte da Trump) consente al presidente di imporre restrizioni qualora si accerti che un per la sicurezza nazionale. Per quanto la terminologia sia abbastanza generica è comunque limitato l’ambito di applicazione (nel passato è stata invocata per prodotti strategici quali petrolio, alluminio, acciaio, uranio). Infine, la Sezione 338 del Tariff Act del 1930 (una norma voluta da Roosevelt e finita nel dimenticatoio) consente al presidente di imporre nuovi dazi, fino al 50 per cento, in risposta a irragionevoli oneri, regolamentazioni o limitazioni ai prodotti statunitensi.
Tutti questi interventi richiedono una motivazione esplicita che, se infondata, può essere impugnata. L’Amministrazione, quindi, si trova ancora più esposta alle decisioni dei giudici. Senza contare che i risultati sperati non si sono visti. La reindustrializzazione resta un sogno, il deficit commerciale è rimasto praticamente uguale – la differenza tra 2024 e 2025 è di soli 2,1 miliardi di dollari – e i costi li hanno sostenuti prevalentemente i cittadini americani. Certo, Trump non demorderà, ma senza gli ampi poteri che si era arrogato è molto più debole.