Ansa

l'intervista

Ragioni per bloccare lo sciopero generale di Cgil e Usb

Dario Di Vico

"L'astensione può essere proclamata senza preavviso per la difesa dell'ordine costituzionale. C’è un colpo di stato? No. Allora il preavviso serve”. Uno dei garanti ci spiega perché lo sciopero proclamato per oggi così non si può fare

"Abbiamo cominciato a discuterne subito dopo i primi accenni sindacali alla proclamazione di uno sciopero senza preavviso ma francamente non c’erano le condizioni perché noi avallassimo la loro scelta”. Paolo Reboani, economista, ex direttore generale del Ministero del lavoro ed consigliere economico a palazzo Chigi, è uno dei cinque commissari dell’Autorità di garanzia degli scioperi. Sono loro ad aver emesso un parere di illegittimità sullo sciopero improvviso dichiarato a seguito del fermo degli equipaggi della Flottilla da Cgil, Usb, Cub e Cobas. In discussione c’è l’interpretazione del comma 7, articolo 2 della legge 146 laddove lo sciopero senza preavviso viene giustificato con “la difesa dell'ordine costituzionale” e “la lesività dei diritti dei lavoratori”. Spiega Reboani: “Pur riconoscendo il valore della causa in nome della quale è stata proclamata l’astensione la fattispecie di difesa dell’ordine costituzionale non ricorre. Perché fosse possibile dovremmo essere in presenza di un colpo di stato in Italia, della secessione di una regione o della chiusura di tutti i giornali. Faccio degli esempi proprio per evidenziare la distanza rispetto agli avvenimenti di cui stiamo discutendo”. 

 

Secondo Reboani si tratta di “uno sciopero necessariamente politico” e questa natura non può essere invocata da Cgil e Usb come via preferenziale per bypassare il normale preavviso. Scioperi generali politici sono stati già effettuati negli anni ma con il rispetto delle garanzie di legge. “Per lo sciopero di oggi ci siamo trovati come Autorità di garanzia di fronte a un assoluto unicum come quello rappresentato da fatti che avvengono comunque fuori dall’Italia e quindi dal perimetro della tutela dell’ordine costituzionale”. E a costo di “apparire legulei abbiamo espresso un giudizio di illegittimità”. I commissari in via privata avevano anche avvisato i dirigenti sindacali delle organizzazioni coinvolte che quella sostenuta da loro non era una via praticabile.

 

E la lesività dei diritti dei lavoratori non può essere invocata da Landini e Lutrario? “Ancora meno – risponde Reboani – E’ un dispositivo che serve a validare gli scioperi indetti subito dopo gravi e mortali incidenti sul lavoro. Penso ai ferrovieri di Brandizzo e il tragico investimento che li ha riguardati. In quei casi si giustifica pienamente un’astensione del lavoro immediata o nelle ore successive”. Ma di recente l’Autorità ha segnalato da parte sindacale una certa tendenza all’estensione della fattispecie della lesività dei diritti sindacali applicata a scioperi proclamati anche dopo l’aggressione a un autista Atac o a un ferroviere Trenord. “Siamo diventati più rigidi proprio per difendere il principio tutelato dalla legge”.

 

Visto che Cgil e Cobas non si adegueranno al giudizio di illegittimità espresso dall’Autorità e sciopereranno cosa accadrà dopo? I commissari apriranno un procedimento di valutazione. Ci saranno memorie, audizioni e difese di parte e si potrebbe arrivare da parte dell’Autorità a sanzionare i sindacati in questione. Che però possono ricorrere al Tar in via di urgenza o in via ordinaria al Tribunale civile giudice del lavoro. Ma non per questo Reboani e gli altri commissari hanno avuto dubbi.

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