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l'istruttoria

Il Garante per gli scioperi apre un procedimento sulla mobilitazione del 3 ottobre: cosa rischiano le sigle

Federico Giorgetti

Nella delibera sono tre le violazioni evidenziate dalla Commissione di garanzia sugli scioperi: violazione dell'obbligo legale di preavviso, il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva e il mancato rispetto della regola della franchigia elettorale. Le possibili sanzioni possono lievitare fino a 100 mila euro

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti (Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna), relativo allo sciopero generale indetto lo scorso 3 ottobre, in risposta al blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e in solidarietà con il popolo palestinese.

Il Garante della commissione aveva segnalato preventivamente la violazione dell'obbligo legale di preavviso, secondo il quale il termine di preavviso minimo per poter proclamare uno sciopero non può essere inferiore a 10 giorni. Nella delibera, però, sono segnalate altre due violazioni: il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva e il mancato rispetto della regola della franchigia elettorale. La prima fa riferimento alla coincidenza dello sciopero con scioperi già proclamati, andando contro al principio secondo cui non si possono proclamare scioperi troppo ravvicinati nel tempo all'interno dello stesso settore o comparto di servizio pubblico essenziale, anche se indetti da sigle sindacali diverse; la seconda violazione esclude la possibilità di scioperare nei servizi pubblici essenziali nei giorni immediatamente precedenti o successivi a elezioni politiche, amministrative o referendarie, al fine di garantire il libero esercizio del voto e il regolare svolgimento della partecipazione elettorale e democratica.

Il procedimento deve chudersi entro 60 giorni, con la possibilità di audire anche le organizzazioni sindacali proclamanti, che hanno a loro volta il diritto di controdedurre.

Alla fine dei 60 giorni, se la Commissione ritiene che sussistano i presupposti, può irrogare la sanzione pecuniaria. L'onerosità della sanzione parte da 2500 euro fino ad arrivare a 50.000 euro, ma può essere raddoppiata fino a 100.000 in caso di reiterazione o violazione della delibera della Commissione ed è proporzionata in base alla gravità della violazione e alla grandezza dell'organizzazione.

Nessun pericolo, invece, per i lavoratori che hanno aderito allo sciopero: la sanzione collettiva assorbe quella individuale.