
Il caso
Decreto sicurezza, ecco i sei punti richiesti da Mattarella al governo Meloni. Nonostante la Lega
Oggi alle 18 il Cdm. Le modifiche riguarderanno i rapporti fra amministrazioni e Servizi segreti, la resistenza nelle carceri, le proteste contro le opere pubbliche, le sim per i migranti, l'aggressione e la resistenza a pubblico ufficiale e le donne incinte in carcere
Ecco i sei punti richiesti dal Quirinale per modificare il ddl sicurezza in un decreto che sarà varato oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri. I sei punti sono stati espunti dal precedente disegno di legge che ora finirà in un binario morto per essere sostuito con un nuovo testo che terrà conto delle segnalazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi di pubblica utilità, le università e gli enti di ricerca non sono più obbligati a collaborare con i Servizi di sicurezza e a stipulare convenzioni che obbligano a cedere informazioni e dati anche in deroga alle normative in materia di riservatezza. In atto, infatti, la collaborazione e la stipula di convenzioni tra i Servizi e i medesimi soggetti è solo facoltativa e avviene nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati.
Sono state meglio definite le condotte di resistenza (anche passiva) all’interno delle carceri. Viene, cioè, chiarito che il delitto di rivolta si considera commesso solo in presenza di violazioni di ordini impartiti “per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza” all’interno delle carceri e non invece qualsiasi tipo di ordine impartito (quale per esempio quelli attinenti alla pulizia e all’igiene della persona o della camera, che rilevano invece sul piano disciplinare). Identiche modifiche sono state apportate con riferimento al delitto di rivolta all’interno dei Centri per il rimpatrio dei migranti, mentre è stata esclusa la configurabilità del delitto di rivolta all’interno dei centri di accoglienza, la cui natura è del tutto diversa non solo rispetto agli istituti penitenziari ma anche dei centri di per il rimpatrio.
Ancora. Le proteste contro opere pubbliche. La norma prima dell’intervento del Quirinale prevedeva l’applicazione dell’aggravante di pena per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica, senza dare indicazioni particolari sulla tipologia di opera o infrastruttura. Ci si rimetteva in pratica la discrezionalità del Governo che poteva ritenere un’opera pubblica qualsiasi meritevole di questa particolare protezione. La nuova norma specifica che l’aggravante è limitata alle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
Un altro punto riguarda i migranti che sbarcano sulle nostre coste: sarà sufficiente presentare un documento d’identità (e non più necessariamente il permesso di soggiorno come richiesto nella originaria versione della legge) per ottenere una sim telefonica, evitando che molti si trovino nelle condizioni di non poter comunicare per via telefonica.
Nei reati di aggressione o resistenza a pubblico ufficiale, le modifiche al codice penale prevedevano la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche che, quindi, non venivano più considerate. Questa norma è stata giudicata dal Quirinale non conforme ai principi dell’equità del diritto penale ed è stata quindi previsto che occorra tenere sempre conto anche delle circostanze attenuanti.
Donne incinte in carcere. Rispetto alla versione precedente, per quanto riguarda la custodia cautelare, si prevede l’obbligatorietà (e non solo facoltatività) della esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata per le madri incinte o di prole inferiore a un anno. Con la modifica è stata data la possibilità al giudice di valutare le preminenti esigenze del minore pur in presenza di una condotta grave della madre.


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