Proposta di legge costituzionale per l'elezione diretta del capo dello stato

Redazione

Articolo 1 -  L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 83 – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.”

    Articolo 1 -  L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 83 – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.”

    Articolo 2
    - All'articolo 84, primo comma, della Costituzione le parole: “cinquant'anni” sono sostituite con le seguenti: “quarant'anni”.

    Articolo 3
    - L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 85 – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno prima che scada il mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti delle giunte regionali, presidenti di province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge. E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data della elezione. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale, i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici”.

    Articolo 4 - Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: “In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento”.

    Articolo 5 - L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 88 – Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere”.

    Articolo 6 - L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 89 – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo”.

    Articolo 7 - L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri”.  Agli articoli 93, 95 e 96 le parole: “Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Primo ministro”.

    Articolo 8
    - All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “I regolamenti delle Camere definiscono lo statuto dell'Opposizione con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia”.