Il testo dell'articolo 42 della Finanziaria regionale dell'Emilia Romagna che introduce la parità tra famiglia tradizionale e coppia di fatto

Redazione

Arti 42 Parità di accesso ai servizi
1. La regione Emilia Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea  come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea il diritto ad accedere  ai servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

    Arti 42 Parità di accesso ai servizi

    1. La regione Emilia Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea  come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea il diritto ad accedere  ai servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsabilità degli eventuali contributi da questi dovuti.

    2. La regione assume le nozioni di discriminazione diretta e indiretta prevista dalle direttive del Consiglio dell'Unione europea 2000/43/CE (Direttiva del consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/54/CE (Direttiva sulla parità uomo donna).

    3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano ai singoli individui, elle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione).

    4. La Regione s'impegna, di concerto con  gli enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.