Ecco come i padri fondatori dissero sì all'immunità

Redazione

Seduta del 19 settembre 1946
presidente avverte che le successive proposte si riferiscono alle immunità parlamentari. Si ha al riguardo una formulazione proposta dall'onorevole Conti e così concepita:
«I deputati, durante l'esercizio del mandato, non possono essere arrestati se non in flagranza di reato. Non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna, né possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera».

    Seduta del 19 settembre 1946
    presidente avverte che le successive proposte si riferiscono alle immunità parlamentari. Si ha al riguardo una formulazione proposta dall'onorevole Conti e così concepita:
    «I deputati, durante l'esercizio del mandato, non possono essere arrestati se non in flagranza di reato. Non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna, né possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera».

    Un'altra formula, suggerita dall'onorevole Mortati, è del seguente tenore:
    «I deputati non possono essere sottoposti a procedimento penale, né essere privati dalla loro libertà personale, neanche in esecuzione di sentenza penale, senza l'autorizzazione della Camera. L'autorità, che abbia proceduto all'arresto di un deputato in caso di flagrante reato, deve darne senza alcun indugio comunicazione alla Presidenza della Camera che promuove l'immediata deliberazione dell'Assemblea».

    BULLONI ravvisa l'opportunità di porre un limite alla possibilità di arresto del deputato durante l'esercizio del suo mandato, anche nel caso di flagranza di reato. Ci sono infatti reati di tenuissima importanza per i quali è consentito l'arresto nel caso di flagranza. Del pari gli sembra eccessivo l'arresto del deputato in flagranza di altri reati, per cui attualmente è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, come - ad esemplificazione - pel reato di lesioni gravi.
    Per evitare simile inconveniente, si dovrebbe stabilire che l'arresto, in caso di flagranza, debba essere limitato ai soli reati di competenza della Corte d'assise.
    LEONE GIOVANNI trova eccessiva la innovazione disposta, negli articoli proposti dagli onorevoli Conti e Mortati, relativamente all'immunità anche nel caso di esecuzione di sentenza penale. è d'accordo, per quanto concerne l'arresto preventivo, che occorra l'autorizzazione a procedere, ma, nel caso di arresto per esecuzione di un giudicato penale, non dovrebbero essere posti limiti al diritto dello Stato di immediata esecuzione del giudicato stesso. E ciò anche perché ci si può trovare di fronte al caso limite di un deputato che venga confermato per una serie di legislature, nei cui confronti quindi non si potrebbe mai eseguire, senza l'autorizzazione della Camera, l'ordine di arresto in esecuzione di una condanna.
    Gli articoli proposti dagli onorevoli Conti e Mortati mirano naturalmente ad impedire che un atto dell'autorità giudiziaria o di polizia possa essere ispirato da una valutazione o da un orientamento politico e avere lo scopo di rendere impossibile ad un deputato la libera esplicazione del suo mandato parlamentare. Tale criterio però non soccorre nei confronti dell'esecuzione di un giudicato, perché questo presuppone l'esistenza di un processo e l'emanazione di una sentenza passata in giudicato, tutti atti che debbono essere accompagnati da quel senso di indipendenza che è una delle caratteristiche peculiari della magistratura.
    Osserva poi, riferendosi alla proposta dell'onorevole Bulloni, che forse non sarebbe male porre un limite alla possibilità di arresto del deputato in caso di flagranza di reato e suggerisce di stabilire che il deputato non possa essere arrestato in flagranza se non per un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.
    DI GIOVANNI è favorevole ad un maggiore ampliamento delle immunità parlamentari. In considerazione di ciò aggiungerebbe alle ultime parole degli articoli proposti: «senza l'autorizzazione della Camera», le seguenti: «la quale pronuncierà anche sulla convalida o meno dell'arresto in caso di flagranza». Ritiene infatti che l'intervento della Camera sia necessario non soltanto per concedere l'autorizzazione a procedere e ad emettere un mandato di cattura, ma anche per convalidare l'arresto in flagranza.
    PRESIDENTE fa presente che una disposizione del genere è contenuta nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati.
    MORTATI, Relatore, avverte che nell'articolo da lui proposto ha omesso di proposito l'espressione: «durante la sessione», contenuta nello Statuto albertino, considerando che il redattore di tale statuto evidentemente stimava che l'attività del deputato consistesse soltanto in quella che di solito egli esplica nel momento in cui i lavori parlamentari sono in corso. La sua opinione personale è, invece, che l'attività del deputato abbia una sfera più ampia e non si esaurisca in quella svolta nell'ambito dell'aula della Camera.
    Dichiara poi che non può accogliere la proposta dell'onorevole Leone. Innanzi tutto: l'accertamento relativo alla natura del reato dovrebbe esser fatto dall'agente di pubblica sicurezza perché, se ci si rimettesse alla convalida del giudice, questa si avrebbe senza dubbio dopo quella fatta dalla Camera dei Deputati, dato che nell'articolo da lui proposto si prescrive l'immediato avviso alla Camera da parte della autorità e l'immediata deliberazione dell'Assemblea.
    LEONE GIOVANNI osserva che l'onorevole Di Giovanni ha sollevato un'altra questione, quella cioè della necessità o meno di stabilire che l'autorizzazione a procedere debba riferirsi non solo alla promozione dell'azione penale, ma anche alla libertà di esecuzione dell'arresto. Così per esempio, recentemente nel caso dell'onorevole Gallo, il relatore Bubilli si è posto il problema se l'autorizzazione a procedere doveva intendersi implicitamente anche come autorizzazione alla libera esecuzione del mandato di cattura.
    Desidera pertanto richiamare l'attenzione della Sottocommissione sulla necessità di esaminare la questione se convenga parlare soltanto di autorizzazione a procedere o si debba specificare che l'autorizzazione stessa occorre in ambedue i casi accennati.
    Circa la sua proposta e le obiezioni che ad essa sono state fatte dall'onorevole Mortati, ricorda che nella legislazione attuale, l'arresto in flagranza non è consentito per tutti i reati, ma solo in relazione alla possibilità di emettere il mandato di cattura. Esiste dunque già nella nostra legislazione il sistema di demandare, sia pure in maniera imperfetta ed imprecisa, all'autorità di polizia una prima valutazione dei reati al fine di accertare se per essi possa aver luogo l'arresto in flagranza.
    LUSSU ritiene che le garanzie delle immunità parlamentari debbano essere concesse non soltanto in periodo di sessione, ma in qualsiasi momento, fino alla scadenza del mandato parlamentare. Accedendo alla proposta di allargare il campo delle immunità pensa che si potrebbe in parte raggiungere lo scopo, sostituendo alle parole «in flagranza di reato» le altre «in flagranza di delitto», perché sotto la denominazione di reati vengono comprese anche le contravvenzioni. Viceversa non crede si possa dare eccessivo peso alle osservazioni dell'onorevole Bulloni circa alcuni reati particolarmente lievi. L'essenziale è che il deputato non commetta nessun delitto; ma, se ne commette, deve ricadere sotto la legge comune e non godere di una situazione di privilegio.
    Quanto all'affermazione che i deputati non debbano essere arrestati, neppure in esecuzione di sentenza di condanna, osserva che non comprende esattamente a quale sentenza di condanna si riferisca tale affermazione. Se si prevede il caso di un deputato condannato per una azione penale ed arrestato prima della sua elezione, bisogna tener presente che in tale caso interviene la Camera in sede di convalida: è essa che deciderà se il deputato dovrà essere immediatamente rimesso in libertà oppure no.
    DI GIOVANNI, aderendo a quanto ha detto l'onorevole Leone, propone un emendamento all'articolo formulato dall'onorevole Conti: sostituire alle parole «non possono essere arrestati se non in flagranza di reato» le altre: «non possono essere arrestati se non in flagranza di delitto, per cui sia obbligatorio il mandato di cattura». Completa poi l'altro emendamento già da lui proposto, nel senso di aggiungere alle ultime parole dell'articolo stesso: «senza autorizzazione della Camera», le seguenti: «la quale pronuncierà anche sulla convalida o meno dell'arresto in flagranza e sulla autorizzazione al mandato di cattura».
    Ritiene che con questi emendamenti i limiti dell'immunità parlamentare siano meglio delineati.
    BULLONI ritiene che gli emendamenti proposti dall'onorevole Di Giovanni non siano sufficienti a garantire le immunità parlamentari, tenuto presente il fatto che vi sono dei reati per i quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, pure essendo reati di una entità non rilevante, sia dal punto di vista giuridico che da quello politico, e tali che per essi non sembra giustificata un'eccezione al principio generale dell'immunità parlamentare. Per questi casi ritiene che sia meglio escludere in maniera assoluta la possibilità di arresto di un deputato anche nel caso di flagranza. Insiste quindi nella proposta formale già fatta in questo senso.
    NOBILE dichiara che non è favorevole a un troppo largo ampliamento delle immunità parlamentari, perché i deputati non debbono essere incoraggiati a perdere il dominio di se stessi ed essere indotti così ad atti inconsulti: ogni deputato deve essere di esempio agli altri cittadini non solo nella sua condotta politica, ma anche negli atti della sua vita privata. Per tali considerazioni è contrario alla proposta fatta dall'onorevole Bulloni.
    PERASSI desidera fare una sola osservazione. Lo scopo dell'arresto in flagranza, infatti, può essere non soltanto quello di impadronirsi del colpevole, ma anche quello di impedire che la giustizia si compia contro di lui in altro modo. L'esclusione dell'arresto in flagranza potrebbe produrre l'effetto di esporre il deputato al pericolo di un linciaggio.
    LA ROCCA ritiene che il principio della immunità parlamentare sia ispirato non già al criterio di creare una posizione di privilegio al deputato nei confronti delle supreme esigenze della giustizia, bensì a quello di garantirlo da una eventuale sopraffazione di carattere politico.
    Dichiara quindi di essere favorevole alla concessione della immunità più piena: ciò non significa però che, qualora un deputato diventi un criminale, la giustizia nei suoi confronti non debba avere il suo corso. Ciò che a suo avviso occorre evitare è che in un periodo di lotte sociali, quali quelle che si svolgono presentemente, un deputato possa essere vittima di una provocazione. Infatti, se si adottasse il principio che in flagranza di reato il deputato possa essere arrestato, ogni deputato potrebbe diventare preda di un agente provocatore, a meno che non si voglia giungere alla limitazione proposta dall'onorevole Di Giovanni, che cioè un deputato non debba essere arrestato se non per i delitti per i quali sia obbligatorio il mandato di cattura. Ma a ben considerare, neanche l'aggiunta alla proposta dell'onorevole Di Giovanni è sufficiente allo scopo: difatti può darsi sempre il caso che un deputato sia aggredito e che, per difendersi, compia un atto assai grave, di quelli per cui sia appunto obbligatorio il mandato di cattura. Per tali ragioni, a suo avviso, il giudizio dovrebbe essere sempre riservato all'organo competente della Camera, cioè alla Commissione per la autorizzazione a procedere. In altre parole, l'arresto del deputato non dovrebbe essere possibile se non quando si avesse l'apposita autorizzazione da parte dell'organo competente.
    MANNIRONI è d'accordo sul concetto che debba essere assicurata l'immunità parlamentare nella forma più larga. Ritiene quindi che sia da escludersi la possibilità di arresto del deputato anche in flagranza di reato. Con questa immunità non si altera sostanzialmente l'ordine giuridico, perché anche se un deputato abbia commesso un reato per il quale è facoltativo o obbligatorio il mandato di cattura, la possibilità di perseguirlo in giudizio non è mai esclusa; sarà la Camera che, con il suo organo competente, metterà in grado l'autorità giudiziaria di perseguire il colpevole, dopo aver valutato le condizioni di fatto riferite nella denuncia. Il fatto che il deputato sia in libertà fra il momento del reato e il momento in cui si decide della sua sorte da parte della Camera non importa alcun pericolo sociale né altera l'ordine giuridico.
    è anche del parere che, di fronte ad un delitto, sia pure grave, commesso da un deputato, l'arresto non possa essere eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza, ma debba essere reso possibile alla autorità giudiziaria dall'autorizzazione della Camera.
    Non è infine d'accordo con l'idea dell'onorevole Leone di modificare la formula adottata dall'onorevole Conti, per la quale i deputati non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna. Vero che in caso di esecuzione di sentenza di condanna, tutte le fasi del giudizio si dovrebbero presumere esaurite, e che il giudicato dell'autorità giudiziaria deve essere rispettato anche in sede parlamentare: tuttavia gli pare che non sia male riservare alla Camera dei Deputati il potere di decidere dell'arresto di un suo membro, anche in caso di esecuzione di sentenza di condanna. La Camera dei Deputati non potrà mai intervenire per modificare il giudicato dell'autorità giudiziaria; ma interverrà, se mai, per fare sospendere l'esecuzione della condanna; e i motivi per i quali tale sospensione può essere accordata, come è noto, sono numerosi.
    Alla formula proposta dall'onorevole Conti, là dove è detto: «Non possono essere sottoposti a procedimento penale» proporrebbe di aggiungere «né a perquisizione domiciliare», perché se ci si preoccupa della libertà personale del deputato, per la stessa ragione ci si dovrà preoccupare della inviolabilità del suo domicilio. Ricorda che nel passato gravi abusi furono commessi in proposito da parte delle autorità di pubblica sicurezza, e appunto per evitare che possano ancora verificarsi, crede opportuno proporre l'aggiunta anzidetta.
    FABBRI dichiara che certamente non gli è ignota la differenza che passa fra contravvenzione e delitto; pur tuttavia non è molto favorevole alla proposta di sopprimere la formula tradizionale della «flagranza di reato». Se dovesse essere accolta l'altra, che i deputati non debbano essere arrestati nemmeno in flagranza di delitto, l'impressione che proverebbe il popolo alla lettura di una simile norma, sarebbe pessima. Perciò si atterrebbe alla formula tradizionale, che cioè, non possa essere arrestato un deputato se non in flagranza di reato.
    In ogni modo, poiché si tratta di un testo che dovrà essere conosciuto dal popolo non avrebbe difficoltà a dire «in flagranza di grave reato», espressione che certo non ha un valore tecnico, ma che meglio dell'altra può significare per l'uomo comune che il deputato non è sottratto all'arresto almeno per fatti di una grave entità. Non è d'accordo sulla questione sollevata dall'onorevole Leone a proposito della esecuzione della sentenza di condanna, perché assai comune è il caso in cui è consentita, anche su richiesta dello stesso interessato, l'autorizzazione a procedere - ad esempio per un giudizio di diffamazione - e può intervenire una sentenza di lieve condanna. Ora, è inammissibile che, in esecuzione di una tale sentenza, possa aver luogo l'arresto.
    RAVAGNAN ritiene che in un articolo della Costituzione non debbano essere introdotte disposizioni troppo dettagliate. Per la questione in esame basterebbe preoccuparsi soltanto di garantire il deputato dagli arresti arbitrari e dalle sopraffazioni politiche, concetto che potrebbe essere espresso in una norma così concepita: «Durante l'esercizio del mandato i deputati non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera».
    PRESIDENTE riassume le questioni controverse che sono le seguenti:
    1) se l'immunità debba aver vigore per tutta la durata della legislatura o debba subire un'interruzione nell'intervallo fra le sessioni;
    2) se per l'arresto in esecuzione di sentenza penale si debba richiedere l'autorizzazione della Camera;
    3) delimitazione dei casi in cui la flagranza deve avere efficacia o meno per procedere all'arresto del deputato;
    4) proposta di estendere l'immunità anche al domicilio del deputato.
    Relativamente alla prima questione, mette ai voti la proposta che l'immunità duri per tutto il tempo della legislatura e quindi anche nell'intervallo tra le sessioni.
    (è approvata).

    Osserva, circa la seconda questione, se cioè occorra l'autorizzazione della Camera
    anche per l'arresto derivante da esecuzione di sentenza penale, che si fa qui riferimento sia ad una sentenza penale pronunciata in base ad autorizzazione già concessa, che ad una sentenza penale pronunciata prima o dopo l'elezione per procedimento già in corso, per il quale non è stata necessaria l'autorizzazìone a procedere.
    Ricorda, a questo proposito, la formula proposta dall'onorevole Mortati, secondo la quale i deputati non possono essere privati della libertà personale neanche in esecuzione di sentenza penale senza l'autorizzazione della Camera; ed aggiunge che l'onorevole Di Giovanni ha presentato un emendamento che coincide con tale punto di vista.
    Mette in votazione la proposta che i deputati non possano essere privati della loro libertà personale neanche in esecuzione di sentenza penale, senza l'autorizzazione della Camera.
    (è approvata)

    Domanda se, circa la terza questione, relativa alla delimitazione dei casi in cui la flagranza deve avere efficacia o meno per procedere all'arresto del deputato, debba essere o meno conservata la dizione proposta dall'onorevole Conti secondo la quale i deputati non possono essere arrestati se non in flagranza di reato, o se la facoltà dell'arresto debba essere ristretta in relazione alla gravità del reato e cioè se il deputato possa essere arrestato senz'altro o debba essere richiesta l'autorizzazione della Camera.
    Ritiene consigliabile cominciare ad esaminare l'ultima ipotesi, come quella più lata.
    CODACCI PISANELLI propone la seguente formula: «I deputati, durante l'esercizio del mandato, non possono essere arrestati o sottoposti a perquisizioni personali o domiciliari, senza autorizzazione della Camera». Aggiunge che in questa formulazione non ha fatto cenno alla flagranza di reato per le ragioni già esposte dall'onorevole Fabbri.
    LAMI STARNUTI propone il seguente articolo: «Durante l'esercizio del mandato i deputati non possono essere sottoposti a procedimento penale, né arrestati o mantenuti in arresto in esecuzione di condanna senza autorizzazione della Camera».
    PRESIDENTE osserva che la proposta formulata dall'onorevole Codacci Pisanelli si potrebbe fondere con quella suggerita dall'onorevole Lami Starnuti, aggiungendo alla prima che i deputati «non possono essere sottoposti a procedimento penale», onde l'articolo in questione potrebbe essere così concepito: «I deputati, durante l'esercizio del mandato, non possono essere sottoposti a procedimento penale, arrestati o sottoposti a perquisizioni personali o domiciliari senza autorizzazione della Camera».
    LAMI STARNUTI concorda.
    BULLONI osserva che la perquisizione non è possibile se non c'è un procedimento penale.
    PRESIDENTE obietta che sono numerosi i casi di perquisizioni effettuate anche senza procedimento penale in corso.
    MANNIRONI desidera che sia chiarito se l'espressione «non possono essere sottoposti a procedimento penale» sia da intendere nel senso che si debba anche escludere la prosecuzione di un eventuale procedimento già iniziato.
    NOBILE propone che la votazione abbia luogo per divisione, poiché egli è favorevole ad alcune norme e contrario ad altre.
    PRESIDENTE mette in votazione la seguente parte dell'articolo in esame. «I deputati, durante l'esercizio del mandato, non possono essere sottoposti a procedimento penale», a cui ha aderito l'onorevole Ravagnan.
    (è approvata)

    MORTATI, Relatore, domanda se non sia il caso di considerare anche i procedimenti disciplinari quando questi comportino l'arresto.
    PRESIDENTE ritiene che si tratti di casi troppo limitati perché sia opportuno parlarne.
    MORTATI, Relatore, non insiste.
    PRESIDENTE mette in votazione la seguente espressione: «Non possono essere arrestati». Si tratta di una formula generale che implica anche l'esclusione di ogni arresto in caso di flagranza, secondo la proposta fatta dall'onorevole Mannironi.
    (Non è approvata)

    Ricorda, che, a proposito della definizione del caso in cui la flagranza comporta la possibilità di arresto, sono state presentate alcune formulazioni. Una dell'onorevole Bulloni che considera i casi in cui si tratti di delitti di competenza della Corte d'assise; un'altra dell'onorevole Di Giovanni, per cui i deputati non possono essere arrestati se non in flagranza per delitti per i quali sia obbligatorio il mandato di cattura; una terza dell'onorevole Leone di contenuto pari alla precedente.
    LAMI STARNUTI osserva che secondo le nostre leggi penali l'offesa per mezzo della stampa alla persona del Re era di competenza della Corte d'assise. Potrebbe ora diventare di competenza delle Assise l'offesa per mezzo della stampa alla persona del Presidente della Repubblica. In questo caso la formula proposta dall'onorevole Bulloni consentirebbe l'arresto per un delitto tipicamente politico. Si domanda se ciò sia opportuno.
    MORTATI, Relatore, propone di mettere prima in votazione la formula più ampia, cioè quella concernente l'arresto solo in flagranza di delitto. Evidentemente se tale formula verrà approvata dalla Sottocommissione, tutte le altre proposte cadranno.
    PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell'onorevole Mortati.
    (Non è approvata)

    Mette ai voti la formulazione dell'articolo proposto dall'onorevole Di Giovanni ispirato dallo stesso concetto di quello proposto dall'onorevole Leone, secondo cui è ammesso l'arresto solo in caso di flagranza di delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura, restando inteso che qualora tale formulazione fosse approvata si renderebbe superflua la votazione della proposta dell'onorevole Bulloni.
    MANNIRONI e MORTATI, Relatore, dichiarano di astenersi dalla votazione.
    (è approvato)

    LEONE GIOVANNI richiama l'attenzione della Sottocommissione sull'opportunità di completare la formula approvata facendo precedere le parole «mandato di cattura» dalle altre «ordine o…». Infatti, secondo il nostro ordinamento processuale, si chiama ordine di cattura quello emesso dal pubblico ministero e mandato quello del giudice istruttore, nonostante che i due provvedimenti abbiano la medesima essenza.
    PRESIDENTE ritiene, poiché nessuno muove obbiezioni, che la precisazione possa essere accettata, salvo a formulare in un secondo momento l'articolo in maniera definitiva.
    (Così rimane stabilito)

    Avverte che resta ora da decidere l'ultima questione, se cioè anche per le perquisizioni, secondo la proposta dell'onorevole Mannironi, sia necessaria l'autorizzazione della Camera. A suo parere la garanzia è comprensibile nel caso di perquisizioni domiciliari e non in quello di perquisizioni personali, che potrebbero avvenire in istrada, in occasione di un furto, di un tumulto od altro, senza che possa attendersi l'autorizzazione della Camera. Si aggiunga che generalmente un agente che si accinga a perquisire un deputato rinuncia immediatamente al suo proposito non appena questi presenti i suoi documenti di riconoscimento.
    FABBRI considera poco seria una norma che prescriva per le perquisizioni domiciliari l'autorizzazione della Camera, perché il deputato sospetto, venuto a conoscenza della cosa, farà scomparire ciò che potrebbe nuocergli.
    BULLONI nota che una disposizione nel senso accennato sarebbe poco seria anche dal punto di vista giuridico, in quanto non si può eseguire una perquisizione domiciliare senza un procedimento penale.
    PRESIDENTE obietta che ciò avviene in teoria, ma che in pratica le cose vanno ben diversamente.
    MORTATI, Relatore, fa presente che la prima Sottocommissione sta studiando alcune proposte di limitazione della possibilità di perquisizioni domiciliari di cui occorrerà tener conto.
    PRESIDENTE assicura che ciò sarà fatto in sede di coordinamento e mette in votazione la proposta Mannironi contenuta nella formula «né a perquisizione domiciliare».
    (è approvata).

    Fa presente che resta da esaminare la questione delle immunità da procedimento disciplinare. A tal proposito l'onorevole Mortati ha proposto la seguente formula: «I deputati non possono essere chiamati a rispondere in via giudiziaria o disciplinare dei voti o delle opinioni espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Una responsabilità per le dichiarazioni formulate non può essere fatta valere se non dalla stessa Camera».
    LEONE GIOVANNI ritiene opportuno porre alcuni limiti al godimento delle immunità in questione. Occorrerebbe ad esempio considerare il caso delle offese personali.
    PRESIDENTE chiarisce che nel caso accennato dall'onorevole Leone provvede il regolamento della Camera.
    LEONE GIOVANNI obietta che il cittadino offeso dal discorso di un deputato rimarrebbe senza difesa. Un qualche limite all'estensione delle immunità in esame potrebbe, ad esempio, essere costituito dall'aggiunta delle seguenti parole: «concernenti l'attività politica o parlamentare», alle parole «dei voti o delle opinioni espresse».
    PRESIDENTE ritiene che con la formula proposta dall'onorevole Mortati la questione accennata dall'onorevole Leone possa considerarsi superata, in quanto in essa si parla di voti e di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di deputato. Comunque, una precisazione non sarebbe inopportuna, ma personalmente desidererebbe che l'onorevole Leone trovasse una formula più felice per esprimere il suo pensiero.
    PERASSI osserva che forse potrebbe servire allo scopo l'aggiunta delle parole «nella Camera», dopo le altre: «dei voti o delle opinioni espresse».
    PRESIDENTE obietta che è pacifico che la funzione del deputato, da un punto di vista legislativo, è quella che si svolge nella Camera.
    LUSSU non è favorevole alla proposta dell'onorevole Perassi né è d'accordo col Presidente. Un deputato è sempre nell'esercizio delle sue funzioni. Se, ad esempio, farà una interrogazione scritta dalla sede del suo collegio, inoltrandola per posta ed eventualmente informandone anche la stampa, ed in tale interrogazione scriverà delle offese per qualche cittadino, quando fosse accettata la proposta dell'onorevole Perassi, quel deputato non potrebbe essere perseguito.
    PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo proposto dall'onorevole Mortati e cioè sino alle parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», restando inteso che tale articolo potrà essere completato con una precisazione del concetto accennato dall'onorevole Leone, sempre se per esso si troverà un'espressione adeguata.
    (è approvata).

    MORTATI, Relatore, chiarisce che la seconda parte dell'articolo da lui proposto si riferisce alla responsabilità disciplinare nei confronti della Camera e si richiama a quanto è disposto dal Regolamento della Camera stessa.
    Intesa in questo senso, la disposizione potrebbe ritenersi superflua, a meno che non si pensi che la Camera possa poi venirsi a trovare nella impossibilità di disciplinare la questione in esame nel suo Regolamento per l'assenza di una simile norma nella Costituzione.
    CALAMANDREI rileva che, oltre alla responsabilità disciplinare o penale, si può avere anche una responsabilità civile derivante da una osservazione fatta da un deputato alla Camera. La diffamazione per mezzo di un discorso in Assemblea potrebbe, ad esempio, produrre gravissimi danni ad un cittadino. Ora, con la formula proposta, gli sembra che tale responsabilità non possa farsi valere se non dalla stessa Camera.
    PRESIDENTE ritiene che con l'espressione «in via giudiziaria» usata nella disposizione proposta dall'onorevole Mortati e testé approvata, si comprenda tanto la responsabilità penale quanto quella civile e la Sottocommissione, approvandola, abbia escluso la possibilità di una azione di risarcimento da parte di un cittadino per la responsabilità civile di un deputato.
    MORTATI, Relatore, condivide il parere del Presidente e pertanto rinuncia alla seconda parte del suo articolo.

    La seduta termina alle 12

    Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci, Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Teracini, Tosato, Uberti.

    ***

    Seduta del 19 dicembre 1946
    Il Presidente pone in votazione il primo comma dell'articolo 13:
    «Nessun membro del Parlamento può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, o altrimenti privato della sua libertà personale ,o sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione della Camera della quale fa parte».
    (è approvato).
    Pone in discussione il secondo comma:
    «Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di sentenza, anche se irrevocabile, e altresì per procedere a perquisizione nel suo domicilio, salvo il caso di flagrante delitto».

    Fa notare che a questo comma è proposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:
    «Il perseguimento o la detenzione di un deputato per sentenza, anche se irrevocabile, emessa anteriormente all'elezione, cessano se la Camera ne faccia richiesta».

    LEONE GIOVANNI non ritiene accettabile la formulazione di questo comma e propone di adottare la seguente: «La esecuzione della sentenza è interrotta o sospesa, se la Camera ne faccia richiesta».
    PRESIDENTE fa presente che, pur essendo diversa la formulazione dell'articolo da quella dell'emendamento, come diversa è la base giuridica su cui esse poggiano, in pratica si arriva agli stessi risultati. Cita il caso recente del Deputato Gallo, la cui liberazione avvenne prima che fosse deliberata dall'Assemblea Costituente, per il diretto intervento del Presidente dell'Assemblea presso il ministro della giustizia, il quale trasmise questa comunicazione al competente Procuratore della Repubblica.
    EINAUDI preferirebbe la formulazione originale a quella dell'emendamento. Fa anche presente che potrebbe trattarsi di un reato estraneo alla politica e per il quale la Camera non volesse chiedere la scarcerazione.
    DI GIOVANNI distingue il caso previsto dal capoverso dell'articolo - che è quello della autorizzazione a trarre o mantenere in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di sentenza, anche se irrevocabile - dal caso previsto nell'emendamento, che è quello del perseguimento o della detenzione in base alla sentenza emessa anteriormente alla elezione. Ritiene che le due disposizioni non siano identiche.
    MORTATI, Relatore, osserva che il principio ispiratore dell'emendamento è que1lo di richiedere l'intervento della Camera, e che il secondo comma, sia nella dizione originale che nell'emendamento, è relativo alla ipotesi della esecuzione di una sentenza anteriore alla elezione, quando cioè non v'è il sospetto di una eventuale azione del Governo per sottrarre un deputato alle sue funzioni. Dovrebbe essere quindi, a suo parere, giustificata questa valutazione preventiva della Camera circa la opportunità della liberazione. Si tratta, in conclusione, di decidere se questa esecuzione di sentenza anteriore all'elezione debba esser automaticamente sospesa per il fatto della elezione od occorra all'uopo una richiesta del Parlamento.
    PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Mortati, secondo il quale occorre l'iniziativa della Camera perché si proceda all'atto che determina la scarcerazione del deputato già arrestato, oppure la sospensione del procedimento in seguito al quale il deputato potrebbe perdere la propria libertà personale.
    (Con 10 voti favorevoli e 12 contrari, non è approvato).

    Fa presente che nello stesso secondo comma dell'articolo, vi è un'ultima parte relativa alle perquisizioni domiciliari. Rileva che, in caso di flagrante delitto, la perquisizione ha lo scopo di accertare gli elementi riferentisi al delitto, indipendentemente dalla possibilità della cattura: se il reato non comporta il mandato di cattura, evidentemente l'arresto non si ha. Ricorda che la prima Sottocommissione, decidendo in merito alla libertà dei cittadini, ha stabilito che non è lecita la perquisizione domiciliare senza un ordine della autorità giudiziaria, salvo il caso di flagrante delitto. Ritiene che a questa stregua i deputati vadano posti sullo stesso piano degli altri cittadini.
    BOZZI fa l'ipotesi di un delitto commesso da persona che cerchi asilo nella casa del deputato.
    BULLONI fa notare che la perquisizione domiciliare è una delle violazioni più gravi della libertà del cittadino. Vorrebbe perciò fosse ben chiarito che debba trattarsi della flagranza in un delitto per cui sia obbligatorio il mandato di cattura.
    PRESIDENTE pone in votazione la proposta di emendamento dell'onorevole Bulloni, secondo il quale alla fine del comma dovrebbe aggiungersi l'inciso «per cui sia obbligatorio il mandato di cattura».
    (è approvato).
    Fa notare che l'articolo 13 resta così approvato nel testo già letto, con l'aggiunta all'ultimo comma, dopo le parole: «salvo il caso di flagrante delitto», delle altre «per cui sia obbligatorio il mandato di cattura».

    La seduta termina alle 20

    Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cannizzo, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.
    Assenti: Calamandrei, Castiglia, Perassi.

    ***

    Seduta del 10 ottobre 1947
    Passiamo all'articolo 65. Se ne dia lettura:
    DE VITA, Segretario, legge:

    «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
    «Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
    «Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

    PRESIDENTE. L'onorevole Mortati ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:
    «Sostituire il primo comma col seguente»:
    «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti in via giudiziaria, né amministrativa o disciplinare, per le opinioni politiche espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

    L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.
    MORTATI. Il mio emendamento ha lo scopo di chiarimento formale, perché mi sembra che la formula adottata dalla Commissione non sia molto felice, in quanto dice genericamente che «non possono essere chiamati a rispondere». Ora dicendo «rispondere», si può ritenere che si sia irresponsabili anche politicamente. Questa è una formula generica, mentre invece, se si vuole specificare meglio il significato della norma, sarebbe opportuno chiarire che la responsabilità a cui si è sottratti è quella che ha carattere giuridico, sia penale che civile e amministrativo. A questo scopo tende il mio emendamento.
    PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:
    «Al primo comma, alla parola: opinioni, aggiungere la parola: espresse, e alla parola: espressi, sostituire la parola: dati».

    L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.
    COLITTO. Nel testo del progetto si parla di opinioni e di voti espressi. Poiché mi sembra che le opinioni si esprimono ed i voti si danno, io ho proposto che la dizione del progetto sia sostituita da quest'altra «opinioni espresse e voti dati».
    PRESIDENTE. Gli onorevoli Ghidini, Rossi Paolo, Di Gloria, Vigorelli e Grilli hanno presentato il seguente emendamento:

    «Nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale sono obbligatori il mandato o l'ordine di cattura; né può essere sottoposto a procedimento penale senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene».

    In sostituzione del primo firmatario, l'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di svolgere l'emendamento.
    ROSSI PAOLO. L'emendamento che sosteniamo è dovuto alla diligenza dell'onorevole Ghidini, il quale ha rilevato due notevoli imprecisioni nel testo della Commissione. La prima è: così come l'articolo è redatto, si potrebbe ritenere che, pur non potendo il deputato essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo il caso di flagrante delitto, per cui è obbligatorio il mandato di cattura, potrebbe essere sottoposto a procedimento penale quando si tratti di reato per cui sia obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
    Se i colleghi hanno la bontà di seguire il testo, vedranno che c'è una incertezza, un certo equivoco, o per lo meno un equivoco che potrebbe determinare una incertezza di interpretazione, perché si potrebbe ritenere che il deputato possa essere sottoposto a tali provvedimenti senza l'autorizzazione della Camera, nel caso in cui sia perseguito per un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura. Nel testo dell'emendamento questo dubbio è eliminato.
    Un altro dubbio potrebbe sorgere dal testo della Commissione, quando si parla di flagrante delitto e si riconosce che nel caso di flagrante delitto è lecito l'arresto e la perquisizione domiciliare.
    Nel nostro emendamento non si parla più di flagranza per evitare possibili questioni sul concetto di essa. Tutti ricordano infatti le discussioni ripetute che si sono avute in ordine alla precisazione di questa nozione. Si è parlato della flagranza, della semi-flagranza, dell'uomo inseguito dal pubblico clamore, e ci sono state sentenze e discussioni a questo proposito.
    L'emendamento Ghidini, che io ho l'onore di presentare, elimina le discussioni in merito, sostituendo a questa frase incerta, intorno alla quale si è troppe volte vanamente discusso, l'altra frase più precisa: «Salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto».
    Con questa frase tutte le questioni suddette sono tolte di mezzo.
    Quindi io mi permetto di raccomandare ai voti dell'Assemblea questa formula, come più precisa e concreta.
    PRESIDENTE. L'onorevole Stampacchia unitamente agli onorevoli Vigna, Laconi, Nobili Tito Oro, Tonello, Tega e Grieco ha presentato il seguente emendamento:

    Al secondo comma, dopo la parola: «perquisizione», aggiungere: «personale o»

    L'onorevole Stampacchia ha facoltà di svolgerlo.
    STAMPACCHIA. Si tratta di riparare ad una evidente distrazione della Commissione, la quale non ha ricordato che la perquisizione può essere personale, oltre che domiciliare. E ciascuno che ne ha esperienza ben ricorda che ciò che offendeva di più la nostra sensibilità non era tanto la perquisizione domiciliare quanto quella personale, allorché lo sbirro frugava sulla persona del perquisito, mettendogli le mani addosso per verificare se per caso non vi fosse il contrabbando.
    Ripeto che si tratta di una evidente distrazione della Commissione, sicché mi pare necessario ripararvi, aggiungendo la perquisizione personale ai casi in cui è necessaria l'autorizzazione della Camera contemplata dall'articolo in discussione.
    PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.
    RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Dirò molto rapidamente. Gli emendamenti proposti sono quasi tutti di forma ed hanno piccolissima importanza.
    L'onorevole Colitto propone che invece di dire che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere «delle opinioni e dei voti espressi» si dica «delle opinioni espresse e dei voti dati». Tutte le questioni di forma dovrebbero essere rimandate alla elaborazione finale. Quelle proposte fin da adesso possono essere accolte, senza però pregiudizio di eventuali revisioni, che si possano rendere necessarie per criteri generali e complessivi, nella detta elaborazione. Con questa riserva accolgo l'emendamento Colitto.
    L'onorevole Ghidini, oggi assente, ha presentato, insieme ad altri colleghi, un emendamento piuttosto vasto. Per quanto riguarda la chiarificazione formale non sono del tutto d'accordo con l'onorevole Paolo Rossi, perché potrebbero sorgere dubbi anche da questo emendamento; ad esempio, mettendo alla fine le parole «senza autorizzazione della Camera» potrebbe sembrare che essa sia richiesta solo per l'ultima parte - arresto - e non per la prima - processo – dell'articolo in esame. Non credo che l'onorevole Rossi avrà difficoltà a consentire che la redazione formale sia definitivamente concordata, con lo stesso onorevole Ghidini, in sede di Comitato.
    Si terrà allora presente anche la modifica più sostanziale, sulla «flagranza di reato». L'onorevole Ghidini propone di escludere i casi cosiddetti di quasi-flagranza, come quando il colpevole fugge inseguito dal pubblico clamore e di limitarsi a quando il colpevole è colto proprio nell'atto di commettere il reato. La limitazione è ispirata ad una maggior garanzia dell'istituto parlamentare; e - sentiti anche altri colleghi competenti in materia penale - il Comitato non ha difficoltà ad accettarla; ma si riserva di formulare tutti questi punti in un testo definitivo.
    L'aggiunta dell'onorevole Stampacchia, - perquisizione personale oltre che domiciliare - è compresa nella proposta Ghidini: e ne segue le sorti.
    Per quanto riguarda l'emendamento Mortati, credo che sarebbe opportuno conservare la vecchia dizione «rispondono» che ha un significato. Sarebbe un rimpicciolirlo, sostituendovi la casistica minuta dell'onorevole Mortati. La Costituzione non è soltanto un codice od una legge. è qualcosa di più. Le sue parole hanno un valore che è anche etico politico, di portata giuridica, ma in un senso più ampio; né occorre ricordare che in diritto pubblico hanno vigore anche principi e criteri generali. Prego l'onorevole Mortati di non insistere nella sua proposta.
    PRESIDENTE. L'onorevole Mortati mantiene il suo emendamento?
    MORTATI. Limito l'emendamento alla sostituzione, nel primo comma, delle parole: «perseguiti per le» alle parole: «chiamati a rispondere delle».
    PRESIDENTE. Allora per l'emendaniento Ghidini, svolto dall'onorevole Rossi Paolo, vi è stato l'accordo fra il proponente e la Commissione. Quello dell'onorevole Stampacchia si può ritenere assorbito dall'emendamento Ghidini, del quale la Commissione farà quel saggio uso che riterrà opportuno.
    La Commissione accetta l'emendamento modificato dell'onorevole Mortati?
    RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato preferisce «rispondere», che è più solenne, più tradizionale, e più ampio; mentre «perseguito» potrebbe non estendersi alla responsabilità civile. Il concetto da considerare è quello di «responsabilità». Ma la questione è di scarsa importanza; e - per evitare contrasti con perdita di tempo - lascia all'Assemblea di decidere.
    PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento Mortati che sostituisce alle parole: «chiamati a rispondere delle» le parole: «perseguiti per le».
    (è approvato).

    RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
    RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per il secondo comma, la Commissione accetta la sostanza dell'emendamento Ghidini, salvo la revisione e la formulazione definitiva dell'intero comma.
    PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, salvo impegno, da parte della Commissione, ad inserire nel testo, a proposito della questione della «flagranza», la formula dell'emendamento Ghidini; ed anche l'indicazione sopra la perquisizione personale contenuta nell'emendamento Stampacchia.
    (è approvato).

    Pongo in votazione il terzo comma.
    (è approvato).

    L'articolo 65 risulta, nel suo complesso, così approvato, con la riserva relativa al secondo comma:

    «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    «Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, e altrimenti privato della libertà personale, e sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.
    «Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».