Crimini contro l'umanità e le altre accuse

I nuovi reati, l’inedito processo dei vincitori ai vinti, la difficile strada per arrivare alle imputazioni, fino alla più agghiacciante. E le deposizioni sul funzionamento e la pianificazione della macchina dello sterminio
22 AGO 26
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La stesura dei capi di imputazione è, per un pubblico ministero, il momento più significativo del procedimento penale. Da questo “act of indictment” dipende la ricerca delle prove, la strategia difensiva degli accusati, il perimetro dell’intera discussione, e l’entità della pena irrogata in caso di condanna. A Norimberga le novità erano molte. A parte l’aspetto più evidente, che i vincitori processavano i vinti, la creazione di nuovi reati confliggeva con il consolidato principio del “nullum crimen, nulla poena sine lege”, anch’esso recepito nella nostra Costituzione. Su questa antinomia sono state scritte valanghe di pagine, e ne facciamo grazia al lettore. Qui ci limitiamo a descrivere i quattro reati di cui, gli accusati erano, in tutto o in parte, chiamati a rispondere. Con l’avvertenza che ancora oggi libri, film e sceneggiati fanno una certa confusione. Noi li trarremo dalla Carta originale concordata a Londra dai quattro rappresentanti delle potenze vincitrici.
Quattro i reati nella Carta originale concordata a Londra dai quattro rappresentanti delle potenze vincitrici
La prima imputazione è comunemente citata come “cospirazione contro la pace”, ma si tratta di una sintesi che può dar luogo a equivoci. L’esatta definizione originale è la seguente: “Crimini contro la pace, ovvero: la pianificazione, preparazione, l’inizio o la conduzione di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione di trattati, accordi o assicurazioni, o partecipazione in un piano comune, o cospirazione per la realizzazione di uno dei predetti scopi”. Questa complessa formulazione apparve evidentemente troppo tortuosa, e fu, come vedremo, spacchettata. Il capo 1) divenne la “Conspiracy”, o complotto per commettere i reati del capo seguente. Il capo 2) fu semplificato in “Crimini contro la pace”.
La Carta fu più chiara per le imputazioni successive. Riportiamo il capo 3): “Crimini di guerra, ovvero violazione delle leggi o delle consuetudini di guerra. Simili violazioni includeranno, ma non si limiteranno a, assassinio, maltrattamento, o deportazione per lavoro coatto o per ogni altro proposito, di popolazioni civili nei territori occupati, assassinio o maltrattamento di prigionieri di guerra, o persone sui mari, uccisione di ostaggi, saccheggio di pubbliche o private proprietà, distruzioni arbitrarie di città, borghi o villaggi o devastazione non giustificata da necessità militari”. Il capo 4) riguardava i “Crimini contro l’umanità ovvero assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro popolazione civile, prima o durante la guerra, o persecuzione per ragioni politiche, razziali o religiose, in esecuzione o in connessione con ogni crimine di competenza del tribunale, sia o non sia in violazione della legge del luogo di perpetrazione del reato, comprese o meno nella giurisdizione del tribunale”.
I capi 3) e 4) erano di interpretazione relativamente facile. Quanto ai crimini di guerra, esistevano numerose convenzioni internazionali che disciplinavano il trattamento delle popolazioni nelle zone conquistate, il rispetto delle vite e dell’incolumità dei prigionieri, e più in generale punivano l’eliminazione arbitraria del nemico ormai inoffensivo. Quanto ai crimini contro l’umanità, il genocidio di ebrei e lo sterminio di zingari, omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici e religiosi erano stati di così vasta entità, e di inequivoca documentazione, da costituire, da soli, il fondamento di decine di processi. Cosa che peraltro avvenne, a Norimberga e altrove, nei mesi successivi.
Lo “spacchettamento” dell’originario primo reato contemplato dalla Carta di Londra avrebbe provocato una serie di polemiche di carattere giuridico e formale. Da un lato, si obiettò che i “prosecutors” avevano ecceduto il mandato loro conferito, estendendo i capi di imputazione. Dall’altro, che il capo 2) sembrava una ripetizione del precedente, e che invece di semplificarlo lo complicava. In effetti il lettore comune stenta a capire la differenza tra un crimine contro la pace e la cospirazione per attuarlo, o tra il complotto per organizzare una guerra di aggressione e l’aggressione medesima. La spiegazione data dall’accusa, e dal tribunale, fu più o meno la seguente: nel capo 1) (il complotto) si guarda soprattutto all’intenzione, cioè al fine comune, propostosi da vari soggetti associatisi per scatenare il conflitto. Nel capo 2) si guarda all’azione in sé, cioè all’invasione di uno o più paesi, in violazione dei trattati, senza la necessità di un accordo preliminare. Come si vede, è una sorta di anticipazione della distinzione tra concorso nel reato, e concorso esterno nell’associazione mafiosa, che tanti dibattiti ha sollevato nella nostra attuale dottrina e giurisprudenza. Di fatto la confusione aumentò quando i pubblici ministeri americani e inglesi, incaricati di esporre rispettivamente i capi 1) e 2), invasero l’uno il campo dell’altro, introducendo fatti che non si capiva bene a quale imputazione si riferissero. I francesi, scettici sul principio stesso di cospirazione, non si intromisero nella querelle. Altrettanto fecero i russi, per i quali queste distinzioni erano una perdita di tempo.
A parte questi aspetti strettamente legali, la violazione della pace e la guerra di aggressione avevano accomunato più o meno tutti i popoli dai tempi di Lugalzagesi, re sumerico di Uruk, cui risalgono le prime fonti storiche accessibili. E comunque nel 1945 le quattro potenze erano proprietarie, o dominatrici, di quattro quinti del globo terracqueo, e a parte alcune eccezioni questi territori erano stati conquistati con le armi, magari a scapito di popolazioni che, a loro volta, si erano comportate allo stesso modo con i vicini. Per tutti valeva la lezione impartita dagli Ateniesi ai Meli, nella notissima versione di Tucidide: “Per quanto possiamo immaginare del mondo degli dèi, e per quanto sappiamo con certezza di quello degli uomini, noi crediamo che gli uni e gli altri ubbidiscano a una legge di natura, che spinge i più forti a dominare i più deboli. Questa legge non l’abbiamo inventata noi, né siamo stati i primi ad applicarla. Altri ce l’hanno insegnata, e noi obbediamo, e così faranno quelli che verranno dopo di noi. E così fareste voi, se foste al nostro posto”.
Jackson e colleghi ovviamente conoscevano questa regola darwiniana, ma pensavano che dovesse esser sostituita da una superiore legge morale, sancita da una normativa vincolante e garantita da adeguate sanzioni. Per tale motivo il roccioso magistrato americano si batté con estrema energia sin dall’esposizione introduttiva, convinto che, se la sua tesi fosse stata accolta, si sarebbe aperta una nuova èra nei rapporti tra stati e nel diritto internazionale. Se questa aspettativa si sia realizzata o sia andata delusa, ognuno può pensarla come crede.
La terza imputazione si riferiva alla violazione delle cosiddette leggi di guerra, ovvero il maltrattamento e l’uccisione di prigionieri, la devastazione di villaggi, i saccheggi indiscriminati, le rappresagli sui civili, ecc. Qui il compito dell’accusa, come vedremo nella prossima puntata, era più facile. I nazisti avevano così tante volte violato ogni legge umana e divina che si trattava solo di selezionarne i casi più atroci, o quelli meglio documentati. Compito agevolato dall’efficiente burocrazia teutonica che aveva conservato le direttive firmate da Keitel e dai vertici militari sulla conduzione della guerra in modo spietato, soprattutto nei confronti degli “untermenschen” dei territori orientali.
La quarta imputazione era, e rimane, la più agghiacciante. Se è vero che le guerre di aggressione furono monopolio di quasi tutti gli stati in grado di condurle; e se è vero che crimini di guerra, compresa la tortura di prigionieri e l’uccisione di ostaggi, macchiarono la storia anche delle più evolute nazioni, compresa purtroppo la nostra, è anche vero che mai lo sterminio di un popolo fu concepito, programmato ed eseguito nell’intensità, nell’estensione e nell’efficienza quanto quello definito nella cosiddetta “soluzione finale” del problema ebraico. Stragi di innocenti ci sono state sempre nel catalogo nero delle nefandezze umane, ma mai si era vista l’eliminazione scientifica di un popolo, studiata meticolosamente a tavolino e attuata con rigorosa produttività industriale. Vale la pena di chiudere questa puntata anticipando alcuni momenti salienti del dibattimento, quando furono chiamati a deporre un capo degli Einsatzgruppen e il comandante di un campo di sterminio.
Dall’interrogatorio di Otto Ohlendorf. Domanda: “Quali erano le istruzioni riguardanti ebrei e comunisti?”. Risposta: “… sia gli ebrei che i commissari politici andavano liquidati”. D: “Sa quante persone furono liquidate dall’Einsatzgruppe sotto il suo comando?”. R: “Tra il giugno del 1941 e il giugno del ’42, 90.000 persone”
Gli Einsatzgruppen erano gruppi speciali costituiti, dopo l’invasione dell’Unione Sovietica, da SS appartenenti a SD, Gestapo e Polizia di sicurezza. Mentre i campi di sterminio dovevano raccogliere gli ebrei – e le altre vittime designate – provenienti dai paesi occupati, queste squadre di assassini agivano in loco, evitando anche le difficoltà e le spese dei trasporti. Otto Ohlendorf, che già abbiamo citato come responsabile di un ramo dello SD, comandò per qualche mese uno di questi gruppi. E’ utile trascrivere parte dell’interrogatorio cui fu sottoposto dal pubblico ministero americano, John Amen. Domanda: “Quali erano le istruzioni riguardanti ebrei e comunisti?”. Risposta: “Le istruzioni erano che nelle zone della Russia in cui gli Einsatzgruppen operavano, sia gli ebrei che i commissari politici andavano liquidati”. D: “Per liquidati intende uccisi?”. R: “Sì, intendo uccisi”. D: “Sa quante persone furono liquidate dall’Einsatzgruppe sotto il suo comando?”. R: “Tra il giugno del 1941 e il giugno del ’42, 90.000 persone”. D: “La cifra comprende uomini, donne e bambini?”. R: “Sì”. Questa testimonianza fu integrata da quella del generale delle SS Erich von dem Bach-Zelewski, che descrisse la strategia complessiva di queste esecuzioni. Il numero complessivo delle vittime è tuttora ignoto, gli storici parlano di circa un milione e mezzo di civili inermi. Non esiste quasi nessuna documentazione. Una delle poche recuperate, relativa al massacro di Babij Jar in Ucraina, dove in due giorni furono uccisi 33.771 ebrei, sarebbe stata più che sufficiente per mandare al capestro almeno la metà degli imputati: si vedono decine di donne nude ammucchiate in attesa di un colpo alla nuca, mentre gli aguzzini gettano calcina sui cadaveri degli altri assassinati. Per la cronaca, Ohlendorf fu impiccato. Bach-Zelewsky salvò la pelle per la sua collaborazione, fu successivamente processato e morì nel 1972 nell’ospedale della prigione.
Höss diresse con diligente competenza la gassazione e l’incenerimento di due milioni e mezzo di creature
Tuttavia il culmine dell’orrore fu raggiunto con la deposizione di Rudolf Höss, per tre anni comandante di Auschwitz e successivamente responsabile della gestione di tutti i campi di sterminio. A differenza di Eichmann, di cui era possibile scorgere il ghigno luciferino, Höss aveva l’aspetto di un modesto impiegato di provincia. Era diligente, rispettoso e a modo suo sentimentale. Amava la famiglia, i fiori e gli animali. Diresse con diligente competenza la gassazione e l’incenerimento di due milioni e mezzo di creature, in maggioranza ebree. Al termine del conflitto era fuggito, come molti altri suoi colleghi, con falsi documenti di identità, nascondendosi in una fattoria dove, a suo dire, trascorse uno dei periodi più gradevoli della vita, curando mucche e cavalli. Un ostinato ufficiale inglese gli diede la caccia, individuò e catturò la moglie minacciando di spedirla, con i figli, nelle mani dei russi. La donna rivelò il nascondiglio del marito, che negò di esser Höss. L’ufficiale gli chiese di mostrare l’interno della fede matrimoniale; l’uomo rispose che aveva difficoltà a togliersi l’anello. “No problem – replicò il capitano di Sua Maestà estraendo la baionetta – tagliamo il dito”. A quel punto l’anello scivolò facilmente, rivelando l’identità del proprietario. La pattuglia inglese, dove militavano alcuni ebrei, si prese una moderata soddisfazione con un “passage à tabac” che Höss ritenne congruo, e che stimolò la sua collaborazione. Successivamente avrebbe scritto le sue memorie, per le quali ogni aggettivo sarebbe inadeguato. Bisogna leggerle. A Norimberga fu citato dalla difesa di Kaltenbrunner. Nessuno capì perché l’avvocato di questo boia acromegalico l’avesse convocato: in effetti si rivelò un “teste ostile”, e mise una pietra tombale sulla testa del successore di Heydrich. Comunque fu prezioso per descrivere i crimini contro l’umanità riportati nel quarto capo d’accusa. Più che un fanatico nazista Höss si rivelò un tecnico scrupoloso. Descrisse con voce pacata e accurati dettagli la pianificazione dello sterminio di due milioni e mezzo di persone: l’arrivo in treno dopo vari giorni di viaggio senza acqua né cibo; la selezione tra i destinati al lavoro o alle camere a gas; la raccolta degli indumenti e degli altri effetti personali, l’ordinata fila per accedere a “docce e disinfestazione”, l’inserimento dello Zyklon B nei condotti dell’aerazione, i tempi dell’agonia e dei decessi, lo svuotamento delle camere, l’estrazione dei denti e il taglio dei capelli dei corpi esanimi, e infine la cremazione. Spiegò con orgoglio come avesse perfezionato la tecnica adottata a Treblinka, dove le cose funzionavano male, mentre a Birkenau tutto procedeva con ordine e metodo; infine lamentò la fuga di notizie sugli esperimenti medici, che sarebbero dovuti restare segreti. Durante i colloqui con gli psichiatri americani confermò con minuziosi dettagli queste complesse operazioni. Fu processato e impiccato ad Auschwitz, che giustamente ha mantenuto il patibolo al quale fu appeso.
(4 - Continua)
Ottant’anni fa in questi giorni di agosto si concludeva il dibattimento del più grande processo della storia condotto da un tribunale militare internazionale: alla sbarra i crimini del nazismo, incarnati nei 22 imputati, alti dirigenti politici, civili e militari della Germania di Hitler. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ce ne propone un racconto in sei puntate. La prima “C’è un giudice a Norimberga”, è stata pubblicata venerdì 31 luglio, la seconda, “Goering e poi gli altri”, venerdì 7 agosto, la terza, “In aula ideologhi e macellai”, venerdì 13 agosto.