Le parole di Buonguerrieri offrono al fronte no-vax una vittoria immaginaria

Grazie alla riscrittura della deputata di FdI, una norma destinata a pochi professionisti può essere venduta all’intero fronte contro i vaccini come una riabilitazione collettiva. La sanatoria promessa a quella platea non esiste, mentre esiste il vantaggio politico prodotto dall’annuncio

17 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 05:58
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Foto Ansa

Il passaggio più rivelatore della dichiarazione con cui Alice Buonguerrieri ha difeso il proprio emendamento non riguarda la sua improbabile ricostruzione delle norme adottate durante la pandemia. È il ringraziamento rivolto a Fratelli d’Italia, del quale la deputata si dice orgogliosa perché si sarebbe fatto “interprete e portavoce” di chi ha subito una campagna d’odio. Qui almeno la comunicazione politica diventa trasparente: l’obiettivo non consiste nel chiarire il funzionamento della disposizione approvata in Commissione, bensì nel presentare FdI come il partito che offre una rivincita al fronte antivaccinista. Il problema è che la rivincita annunciata non corrisponde a ciò che l’emendamento dispone.
Buonguerrieri parla dei medici e degli infermieri che avrebbero perso il lavoro per avere rifiutato la vaccinazione, mentre la norma da lei presentata riguarda professionisti radiati dall’albo in seguito a procedimenti disciplinari. La differenza è elementare e decisiva. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comportava una sospensione temporanea dall’esercizio delle attività a rischio e, quando non fosse possibile assegnare il dipendente ad altre mansioni, dalla retribuzione; la radiazione costituisce invece la sanzione disciplinare più grave, adottata dall’Ordine dopo la valutazione di una condotta individuale ritenuta incompatibile con la permanenza nella professione. La Corte costituzionale ha ricordato espressamente che la conseguenza prevista dalla legge era la sospensione, non la cessazione del rapporto di lavoro. L’emendamento non annulla dunque le sospensioni dei sanitari non vaccinati, non restituisce loro gli stipendi perduti e non dichiara illegittimo l’obbligo. Apre una procedura speciale attraverso la quale alcuni sanitari radiati per “fatti non dolosi connessi alla pandemia” potranno chiedere la reiscrizione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, purché abbiano ancora un ricorso pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La platea alla quale Buonguerrieri si rivolge nella sua dichiarazione e quella raggiunta dal testo sono quindi diverse: la prima comprende i sanitari sospesi e, più in generale, l’intero ambiente che considera persecutoria la politica vaccinale; la seconda è formata da un numero presumibilmente molto più ristretto di professionisti radiati per condotte disciplinarmente rilevanti.
Di fronte a una prima firmataria che è anche avvocato, l’ipotesi di una confusione casuale fra sospensione e radiazione non offre una spiegazione credibile. La dichiarazione è costruita in modo da far apparire l’emendamento come la riparazione di un torto inflitto a tutti i sanitari contrari alla vaccinazione, anche se la norma non produce quell’effetto. Si promette politicamente una sanatoria assai più ampia di quella giuridicamente prevista, confidando che il pubblico interessato riconosca il segnale e non legga il testo. La disposizione presenta peraltro problemi propri, che Buonguerrieri evita accuratamente di affrontare. La reiscrizione dei radiati è già prevista dall’ordinamento dopo cinque anni, a condizione che l’interessato abbia tenuto una condotta irreprensibile e abbia ottenuto la riabilitazione quando la radiazione derivi da una condanna penale. L’emendamento introduce una corsia anticipata per una categoria definita mediante il riferimento indeterminato ai fatti “connessi alla pandemia”, senza spiegare perché condotte analoghe debbano essere trattate diversamente in base al periodo nel quale furono commesse. Il requisito del ricorso ancora pendente produce inoltre un paradosso, perché l’articolo 53 del regolamento professionale attribuisce normalmente a quel ricorso effetto sospensivo. La norma rischia quindi di predisporre la reiscrizione di chi, proprio per effetto dell’impugnazione ancora in corso, potrebbe non essere stato definitivamente escluso dall’albo. A questo si aggiunge il dubbio di ragionevolezza costituzionale derivante dal trattamento privilegiato riservato a chi possiede un ricorso pendente rispetto a chi lo abbia già visto decidere o non lo abbia presentato. Non è necessario essere costituzionalisti per comprendere che una deroga costruita intorno alla pandemia richiederebbe una giustificazione pubblica più solida della volontà di inviare un segnale a una comunità elettorale.
Buonguerrieri non risponde a queste obiezioni e preferisce parlare di un’imposizione introdotta da una “oscura circolare” dell’allora ministro Roberto Speranza. Anche questa affermazione è falsa. L’obbligo vaccinale per i sanitari fu istituito dall’articolo 4 del decreto-legge 44 del 1° aprile 2021, adottato dal governo Draghi e convertito dal Parlamento nella legge 76 del 2021. Una parlamentare può contestare quella scelta, proporne una valutazione diversa e sostenere che il bilanciamento fra diritti individuali e salute collettiva sia stato sbagliato; non può attribuire a una circolare ministeriale un obbligo introdotto mediante una fonte legislativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La sostituzione della legge con una circolare “oscura” non è un dettaglio lessicale, perché serve a trasformare una decisione assunta dal governo e confermata dal Parlamento nell’atto arbitrario di un ministro divenuto il bersaglio simbolico della protesta no-vax. Una vicenda normativa verificabile viene così adattata al racconto nel quale i sanitari sarebbero stati privati del lavoro per ordine personale di Speranza, mentre FdI arriverebbe oggi a liberarli. Quel racconto è politicamente efficace proprio perché evita il contenuto della legge e quello dell’emendamento. La formula “tachipirina e vigile attesa” svolge la stessa funzione. Buonguerrieri afferma che quel presunto protocollo avrebbe aggravato i malati, conducendoli in ospedale spesso senza speranza, senza indicare dati clinici capaci di sostenere una relazione causale tanto grave. Le indicazioni ministeriali prevedevano la sorveglianza attiva dei pazienti, il controllo dei parametri e l’impiego di paracetamolo oppure di farmaci antinfiammatori non steroidei per i sintomi; il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che si trattava di raccomandazioni orientative, compatibili con l’autonomia del medico quando esercitata sulla base di prove di efficacia e sicurezza.
Per dimostrare che quelle indicazioni abbiano aggravato i pazienti occorrerebbe identificare una terapia alternativa, mostrare che fosse efficace nel periodo considerato e documentare esiti peggiori tra chi seguì le raccomandazioni ministeriali. Buonguerrieri non presenta nulla del genere, perché il riferimento alle cure domiciliari non serve a spiegare l’emendamento sui radiati: serve a convocare il repertorio attraverso il quale una parte del pubblico ha interpretato l’intera pandemia. Lo stesso procedimento viene applicato ai vaccini, quando la deputata afferma che sarebbe “ormai risaputo” che non impedivano il contagio interpersonale. La frase utilizza quanto osservato con le varianti successive e con il declino della protezione per cancellare retroattivamente i risultati disponibili nel 2021. Contro il virus originario e le prime varianti, i vaccini riducevano in misura elevata anche il rischio di infezione, oltre a proteggere dalla malattia grave. Nello studio israeliano su quasi 1,2 milioni di persone pubblicato nel febbraio 2021 dal New England Journal of Medicine, l’efficacia stimata del vaccino Pfizer contro l’infezione documentata era del 92 per cento a partire da sette giorni dopo la seconda dose. Quei dati descrivevano correttamente il contesto epidemiologico allora esistente e furono tra le evidenze sulle quali vennero fondate le decisioni sanitarie. La protezione dall’infezione diminuì con il trascorrere del tempo e con l’emergere di varianti dotate di maggiore capacità di evasione immunitaria, soprattutto Omicron, mentre rimase più elevata contro le forme severe. Questa evoluzione non rende falsi i risultati precedenti, poiché l’efficacia di un vaccino viene misurata rispetto alla variante circolante, alla distanza dalla somministrazione e all’esito considerato. La Corte costituzionale ha richiamato precisamente la maggiore capacità di Omicron di eludere l’immunità rispetto alle varianti precedenti, insieme alla persistenza di una protezione elevata contro la malattia severa, e ha giudicato la scelta del legislatore alla luce delle conoscenze disponibili quando l’obbligo fu introdotto.
I dati comunicati nelle prime fasi della campagna non erano dunque una menzogna smascherata dagli eventi successivi. Erano dati corretti per il virus e per l’intervallo temporale studiati, aggiornati quando cambiarono le condizioni. Questo aggiornamento costituisce il funzionamento ordinario della scienza, che non promette verità immutabili indipendenti dall’evoluzione dell’oggetto osservato. Usare Omicron per sostenere che i vaccini non riducessero l’infezione nel periodo precedente significa alterare la cronologia, come se una previsione meteorologica corretta per lunedì diventasse falsa perché venerdì il tempo è cambiato. Anche il riferimento agli effetti avversi gravi viene separato da ogni informazione sulla loro frequenza e dal confronto con i benefici della vaccinazione. Gli eventi avversi esistono e la farmacovigilanza serve a identificarli; la loro individuazione ha permesso di correggere le raccomandazioni per determinati vaccini e fasce di popolazione. La Corte costituzionale, richiamando le valutazioni di AIFA, ha osservato che le reazioni gravi presentavano una frequenza rara o molto rara e che il loro rischio non superava i benefici complessivi della vaccinazione. Evocare soltanto la possibilità dell’esito più grave produce paura, mentre impedisce al cittadino di valutarne la probabilità e il rapporto con il rischio dell’infezione.
A questo punto il ringraziamento rivolto a Fratelli d’Italia acquista un significato ancora più interessante, perché il partito del quale Buonguerrieri celebra il ruolo di portavoce dei no-vax è guidato dalla stessa Giorgia Meloni che nel 2018 scriveva che sui vaccini occorreva “affidarsi alla comunità scientifica”, evitando di affrontare il tema ideologicamente e lasciando decidere a chi possedeva le competenze. Nel marzo 2021 Meloni sollecitava inoltre l’introduzione europea del certificato verde, che considerava uno strumento per ripristinare la libera circolazione e sostenere l’economia senza trasformarlo in un passaporto di immunità. Il contrasto con Buonguerrieri è diretto. Meloni sosteneva che i vaccini necessari e obbligatori dovessero essere individuati sulla base delle competenze scientifiche; la deputata di FdI descrive oggi l’obbligo per i sanitari come un provvedimento privo di scienza, imposto dalla sinistra ideologica attraverso una circolare inesistente. Meloni ammoniva la politica a non trasformare i vaccini in uno scontro ideologico; Buonguerrieri costruisce la propria difesa dell’emendamento attribuendo ogni scelta della pandemia alla “peggior sinistra ideologica”. Il partito che allora indicava la comunità scientifica come arbitro si proclama oggi portavoce di chi respinge proprio le conclusioni alle quali quella comunità era giunta.
Un cambiamento di posizione politica può essere legittimo quando venga motivato da nuovi dati o da una diversa valutazione degli interessi coinvolti. Qui i nuovi dati vengono usati fuori dal loro contesto temporale, mentre le categorie giuridiche sono sovrapposte in modo da promettere ai sospesi ciò che l’emendamento concede eventualmente ad alcuni radiati. La linea del partito non si è evoluta in seguito a una revisione scientifica; si è adattata alla comparsa di una platea elettorale riconoscibile, alla quale oggi viene offerta una narrazione opposta a quella sostenuta da Meloni prima che l’antivaccinismo diventasse una comunità politica organizzata. Le possibilità sono quindi due. Le parole con cui Meloni affidava alla scienza la valutazione dei vaccini esprimevano un principio autentico, e allora Buonguerrieri sta trascinando FdI nella direzione opposta, usando il nome del partito per accreditare falsità normative e scientifiche. Oppure quel principio valeva soltanto finché non esisteva un segmento elettorale da conquistare attraverso la sfiducia verso i vaccini e le istituzioni sanitarie. In entrambi i casi, l’orgoglio con cui la deputata ringrazia il proprio partito non risolve la contraddizione: la espone.
La dichiarazione di Buonguerrieri non difende l’emendamento, perché non affronta il suo ambito incerto, la procedura già esistente per la reiscrizione e il paradosso del ricorso pendente. Difende un racconto nel quale i sanitari sospesi diventano radiati, una legge diventa una circolare e i dati corretti sulle prime varianti vengono cancellati attraverso ciò che accadde dopo. Grazie a questa riscrittura, una norma destinata a pochi professionisti può essere venduta all’intero fronte no-vax come una riabilitazione collettiva. La sanatoria promessa a quella platea non esiste, mentre esiste il vantaggio politico prodotto dall’annuncio. Chi fu sospeso non riceverà alcun beneficio dall’emendamento, ma potrà riconoscere in Fratelli d’Italia il partito che dichiara ingiuste le misure della pandemia e assume il suo linguaggio. La prima firmataria, anziché spiegare la norma che ha fatto approvare, offre agli elettori una vittoria immaginaria e ringrazia FdI per averla trasformata in una bandiera. È difficile trovare una dimostrazione più limpida di come una parte politica possa invocare la scienza quando non costa nulla e abbandonarla appena un gruppo compatto di voti appare disponibile.